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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.01.2014 60.2013.408

22 janvier 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·885 mots·~4 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. DFGP - Ufficio della migrazione UFM quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2013.408  

Lugano 22 gennaio 2014/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/26.11.2013 – emendata su richiesta di questa Corte il 26.11./2.12.2013 – presentata dal

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, degli estratti del casellario giudiziario esteri (Austria, Francia, Italia, Germania e Belgio) riguardanti la persona di PI 3, condannato il 10.10.2013 dalla Corte delle assise criminali di __________ (inc. TPC __________);  

premesso che la richiesta è giunta, via e-mail al Tribunale penale cantonale il 22.11.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 26.11.2013;

richiamate le osservazioni 5/6.12.2013 del presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice Mauro Ermani, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

rilevato che PI 3, cittadino francese (patr. da: avv. PR 1, __________), interpellato, non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 10.10.2013 la Corte delle assise criminali di __________ ha emanato una sentenza di condanna a carico del cittadino francese PI 3 (inc. TPC __________);

                                         che la summenzionata sentenza è passata in giudicato il medesimo giorno;

                                         che con la presente istanza – emendata su richiesta 26.11.2013 di questa Corte – l’IS 1 (di seguito IS 1) chiede la trasmissione, in copia, degli estratti del casellario giudiziario esteri (Austria, Francia, Italia, Germania e Belgio) riguardanti la persona PI 3, cittadino francese, nato il __________, menzionati nella sentenza di condanna 10.10.2013 emanata dalla Corte delle assise criminali di __________ (inc. TPC __________);

                                         che a sostegno della sua richiesta precisa che l’IS 1 deve pronunciarsi su una proposta di divieto di entrata in Svizzera sottopostagli dalle competenti autorità ticinesi: nell’ambito della verifica della proporzionalità e della valutazione della durata di un eventuale divieto di entrata, necessiterebbe ulteriori ragguagli circa il passato criminale all’estero di PI 3, rilevando contestualmente che le informazioni contenute nella sentenza di condanna 10.10.2013 non risulterebbero sufficienti nella trattazione della pratica (doc. CRP 1.a e doc. CRP 4);

che, come esposto in entrata, il presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice Mauro Ermani, ha preavvisato favorevolmente la richiesta;

                                         che PI 3, interpellato da questa Corte per il tramite del suo patrocinatore, non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che l’IS 1, istituito il 1°.01.2005, è l’autorità competente della Confederazione in materia di immigrazione ed emigrazione, di diritto degli stranieri, di diritto d’asilo e dei rifugiati nonché di cittadinanza svizzera (art. 12 cpv. 1 frase 1 dell’Ordinanza sull’organizzazione del DFGP del 17.11.1999, RS 172.213.1);

che l’IS 1 esamina in particolare, in cooperazione con i Cantoni, se sono date le condizioni per entrare, risiedere e lavorare sul territorio svizzero e decide a chi garantire protezione dalla persecuzione; esso assicura il coordinamento delle attività integrative a livello federale, cantonale e comunale ed è l’organo federale competente in materia di naturalizzazione (www.admin.ch; cfr. inoltre gli art. 12-14 dell’Ordinanza sull’organizzazione del DFGP del 17.11.1999, per quanto concerne il dettaglio degli obiettivi e delle funzioni dell’IS 1);

                                         che ciò posto, nella fattispecie in esame è certamente dato un interesse giuridico legittimo dell’IS 1 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sugli interessi personali di PI 3, ad ottenere la trasmissione, in copia, degli estratti del casellario giudiziario esteri (Austria, Francia, Italia, Germania e Belgio) riguardanti quest’ultimo: in effetti, la documentazione richiesta è indubbiamente utile e necessaria per l’autorità istante, dovendo esprimersi su una proposta di divieto di entrata sul territorio svizzero (sottopostale dalle competenti autorità ticinesi) riguardante PI 3 e valutare eventualmente la sua durata;

                                         che di conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà all’IS 1 copia degli estratti del casellario giudiziario esteri (Austria, Francia, Italia, Germania e Belgio) riguardanti PI 3;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

                                         che data la natura della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’Ordinanza sull’organizzazione del DFGP del 17.11.1999 e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                    3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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