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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.11.2013 60.2013.395

27 novembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·985 mots·~5 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio della migrazione quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2013.395  

Lugano 27 novembre 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9.07./21.11.2013 presentata dall’

IS 1

  tendente ad ottenere informazioni riguardo a un procedimento penale nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 9.07.2013 è giunta al Ministero pubblico il 10.07.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 19/21.11.2013, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 31.07./2.08.2012 l’IS 1 ha trasmesso, per competenza, al Ministero pubblico della documentazione riguardante una (asserita) infrazione alla LStr (art. 115 e 117 LStr) a carico di PI 2 e del suo presunto datore di lavoro. Nel medesimo scritto il predetto ufficio, stante le mansioni attribuitigli, ha espresso la sua volontà di conoscere la presa di posizione in merito da parte del Ministero pubblico (AI 1).

                                   2.   Il 14.08.2012 il procuratore pubblico, richiamando l’art. 307 cpv. 2 CPP, ha conferito l’incarico alla polizia di interrogare l’imputato (AI 2).

                                         In data 4.09.2012 il Ministero pubblico ha ricevuto il relativo rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria datato 31.08.2012 (AI 3).

                                   3.   Con decisione 10.09.2012 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla summenzionata segnalazione a carico di PI 2, poiché in assenza dell’esercizio di un’attività lucrativa, non ha ritenuto adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi della disposizione di cui all’art. 115 cpv. 1 lit. c LStr (NLP __________).

                                         Avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2, 322 cpv. 2 CPP e 393 ss. CPP. Il medesimo è dunque passato in giudicato.

                                   4.   Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – l’IS 1, richiamando la sua segnalazione del 31.07./2.08.2012 e lo scritto 27.02.2013, chiede di fargli pervenire quanto richiesto.

                                         Questa Corte non ha potuto interpellare PI 2, essendo il medesimo d’ignota dimora (cfr. nota all’incarto 8.10.2012, inc. MP __________).

                                   5.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   6.   Giusta l’art. 2 cpv. 1 del Regolamento della Legge di applicazione alla LStr (RL 1.2.2.1.1.) l'IS 1 è competente a rilasciare, a rinnovare, a modificare, a rifiutare o a revocare i permessi, le autorizzazioni e le assicurazioni (nulla osta) (lit.a); a rilasciare e a prolungare i visti (lit. b); a pronunciare l’ammonimento (lit. c); a ordinare l’allontanamento senza formalità (lit. d); a rilasciare le autorizzazioni di corta durata (ACD) (lit. e); a formulare i preavvisi relativi alle decisioni federali riguardanti i divieti di entrata (lit. f); a fissare e a prorogare i termini di partenza (lit. g); a emettere le cartoline di avviso di uscita (lit. h); a emanare le necessarie direttive per le segnalazioni d’ufficio alle autorità (i); a collaborare con l’Ufficio federale per il corretto funzionamento del sistema di migrazione centrale (SIMIC) e a emanare le relative disposizioni di applicazione (lit. l); a esercitare le competenze di cui all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, al Protocollo I sulla libera circolazione delle persone del 26.10.2004, al Protocollo II sulla libera circolazione delle persone del 5.05.2009, alla Convenzione AELS del 4.06.1960, alla legislazione federale e cantonale in materia di cittadini stranieri (lit. m); a richiedere l’erogazione delle garanzie come previsto dall’Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV) (lit. n); a preavvisare le osservazioni sui ricorsi inerenti alla LStr (lit. o), ad assumere il segretariato della Commissione consultiva del mercato del lavoro (lit. p) e a emanare le necessarie direttive per le segnalazioni d’ufficio alle autorità (lit. q).

                                         L’IS 1 può chiedere il parere degli uffici regionali di collocamento o di altri uffici, delle organizzazioni professionali e delle commissioni paritetiche di categoria sulle condizioni economiche, salariali e di lavoro, o su altre questioni inerenti ai permessi di lavoro assoggettati ad una sua decisione (art. 5 del Regolamento della Legge di applicazione alla LStr).

                                         Ciò posto e considerato in particolare le mansioni attribuite ex lege all’IS 1 e che nei confronti di PI 2 è stato ipotizzato il reato di cui all’art. 115 cpv. 1 lit. c LStr (secondo cui è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque esercita senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera), nella fattispecie in esame appare adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’Ufficio istante prevalente sugli interessi personali dell’imputato a conoscere l’esito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 10.09.2012 (NLP __________), nel frattempo passato in giudicato.

                                         In siffatte circostanze il decreto di non luogo a procedere 10.09.2012 (NLP __________), in cui è stata riassunta compiutamente la fattispecie, viene trasmesso, in copia, all’Ufficio istante unitamente alla presente decisione.

                                         Va da sé che i collaboratori dell’IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio.

                                   7.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Vista la natura della richiesta, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LStr, il Regolamento della Legge di applicazione alla LStr ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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