Incarto n. 60.2013.346
Lugano 17 dicembre 2013/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/15.10.2013 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere i verbali d’interrogatorio e il rapporto di polizia del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________ del 10.07.2013 (passato in giudicato);
richiamate le osservazioni 16/17.10.2013 del procuratore pubblico Francesca Lanz, che comunica di non opporsi all’istanza;
richiamate inoltre le osservazioni 17/18.10.2013 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), concludenti per la reiezione del gravame;
richiamata infine la replica 21/23.10.2013 di IS 1, mediante la quale riconferma la sua richiesta, invocando il diritto di essere sentito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela sporta il 1°.10.2012 da PI 2 (patr. da: avv. PR 2, __________) nei confronti di IS 1 (già patr. da: avv. __________, __________) in relazione ai presunti fatti accaduti il 6.09.2012, in Valle __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo (inc. MP __________), per le ipotesi di reato di ingiuria, minaccia e coazione sfociato nel decreto di abbandono 10.07.2013 emanato dal procuratore pubblico Francesca Lanz (ABB __________);
che avverso il suddetto decreto non è stato inoltrato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato;
che il 6.09.2013 IS 1 ha, a sua volta, sporto denuncia nei confronti di PI 2 per l’ipotesi di reato di denuncia mendace in relazione al surriferito procedimento penale: il medesimo (inc. MP __________) è sfociato nel decreto di non luogo a procedere 24.09.2013 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Amos Pagnamenta;
che con reclamo 4/7.10.2013 ex art. 393 CPP IS 1, per il tramite del suo nuovo patrocinatore avv. PR 1, ha impugnato presso questa Corte il summenzionato decreto (inc. CRP __________);
che con istanza datata 10.10.2013, spedita l’11.10.2013 e ricevuta da questa Corte il 15.10.2013, IS 1, sempre per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede di ottenere la trasmissione di tutti i verbali di interrogatorio e del rapporto di polizia riguardanti l’incarto ABB __________, nel frattempo archiviato (doc. CRP 1 – inc. CRP __________);
che a sostegno della sua richiesta precisa che il suo assistito, fino ad oggi, non avrebbe potuto visionare questi documenti "(…) e, per non perdere i termini, ha già presentato il reclamo contro la decisione di non luogo a procedere", postulando contestualmente "(…) di poter eventualmente completare il reclamo dopo aver potuto accedere a questi atti" (istanza datata 10.10.2013, doc. CRP 1 – inc. CRP __________);
che con osservazioni 16/17.10.2013 il procuratore pubblico comunica di non opporsi alla richiesta (doc. CRP 3 – inc. CRP __________);
che con lettera 17/18.10.2013 PI 2 osserva in particolare che la presente istanza appare come un tentativo estremo di completare il reclamo 4/7.10.2013 oltre ai termini fissati dalla legge: tale agire sarebbe irrito e non meriterebbe tutela, chiedendone pertanto la sua reiezione (cfr., nel dettaglio, doc. CRP 4 – inc. CRP __________);
che con replica 21/23.10.2013 IS 1 riconferma la sua richiesta, invocando il diritto di essere sentito (doc. CRP 6 – inc. CRP __________);
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento (di cui all’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________) nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame, appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della documentazione richiesta, poiché il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________ (passato in giudicato), l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che nell’ambito del surriferito procedimento penale IS 1 era patrocinato da un altro avvocato e che il medesimo procedimento è in stretta connessione con il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ del 24.09.2013, tuttora pendente presso questa Corte (inc. CRP __________): in effetti, entrambi i procedimenti penali traggono le loro origini dalla medesima fattispecie e concernono le stesse parti (IS 1 e PI 2);
che infine il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che ciò è sufficiente per ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG di IS 1 prevalente sugli interessi personali di PI 2, e ciò indipendentemente dal fatto che la richiesta di ottenere la trasmissione della documentazione in questione sia stata inoltrata soltanto mediante la presente istanza;
che di conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in copia, la documentazione richiesta [il rapporto d’inchiesta di polizia 24.11.2012 (AI 3 – inc. MP __________) e il rapporto d’esecuzione 11.06.2013 (AI 10 – inc. MP __________), in cui sono contenuti i verbali d’interrogatorio] al patrocinatore di IS 1;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera