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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 24.10.2013 60.2013.334

24 octobre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,318 mots·~7 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già accusatori privati quali istanti

Texte intégral

Incarto n. 60.2013.334  

Lugano 24 ottobre 2013/dr  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24.09./9.10.2013 – completata, su richiesta 16.10.2013, il 17/18.10.2013 – presentata da

IS 1 IS 2 IS 3 IS 4 tutti patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere la trasmissione del verbale del dibattimento del procedimento penale dell’incarto __________ della Pretura penale (nel frattempo archiviato);

premesso che la richiesta datata 24.09.2013 è giunta alla Pretura penale il 26.09.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte l’8/9.10.2013, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di un incidente sul lavoro accaduto il __________, a __________, sul lato nord della ditta __________, in cui è deceduto __________, dipendente della predetta società, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato dapprima nel decreto di non luogo a procedere 12.01.2010 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Margherita Lanzillo (NLP __________).

                                         In data 8.06.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha parzialmente accolto l’istanza di promozione dell’accusa 25/26.01.2010 ex art. 186 CPP TI presentata dalla moglie e dai figli della vittima (qui istanti), annullando il NLP __________ e ordinando al magistrato inquirente la completazione delle informazioni preliminari ai sensi del CPP TI (decisione 8.06.2010 dell’allora Camera dei ricorsi penali, inc. __________).

                                         Dopo aver eseguito gli approfondimenti istruttori richiesti, in data 23.08.2011 il procuratore pubblico Margherita Lanzillo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto colpevole di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di cinquanta aliquote da CHF 70.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 200.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando gli accusatori privati al competente foro per far valere le loro pretese civili, e meglio come descritto nel DA __________.

                                         Con sentenza 17.04.2012, statuendo sull’opposizione interposta tempestivamente da PI 2, il presidente della Pretura lo ha prosciolto dall’imputazione di omicidio colposo, riconoscendogli un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 8'000.-- (sentenza con motivazione 17.04.2012, inc. __________).

                                         Adita dagli accusatori privati, il 23.10.2012 la Corte di appello e di revisione penale (di seguito CARP) ha integralmente confermato la sentenza 17.04.2012, passata in giudicato il 19.12.2012 (inc. __________).

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dalla Pretura penale a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto dei suoi assistiti, l’invio del verbale di dibattimento dell’inc. __________.

                                         Con scritto 17/18.10.2013, su richiesta del 16.10.2013 di questa Corte, il legale precisa anzitutto di aver patrocinato e di patrocinare i qui istanti, congiunti di ┼__________, deceduto a seguito dell’incidente sul lavoro occorsogli il __________, i quali si erano costituiti parti civili ai sensi del CPP TI nel procedimento penale nel frattempo archiviato. Rileva che PI 2 è stato prosciolto dall’imputazione di omicidio colposo, sia nel giudizio di primo grado, sia in quello di secondo grado: dagli atti istruttori della Pretura penale (inc. __________) e della CARP (inc. __________) emergerebbero nondimeno alcuni aspetti che potrebbero assumere la loro rilevanza nell’ambito della procedura risarcitoria promossa presso la Pretura di __________ dai suoi assistiti nei confronti di __________ e del suo direttore. Queste informazioni riguarderebbero il ruolo assunto da PI 2 nonché la delega di competenze operata nei suoi confronti dal datore di lavoro riguardo alle questioni di sicurezza sul lavoro. Il procedimento civile è, ad oggi, allo stadio della mancata conciliazione delle parti, con la decorrenza del termine di tre mesi per promuovere l’azione civile. La presente richiesta e l’invio degli atti penali si renderebbe necessaria per l’allestimento della relativa petizione: da qui l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG.

                                   3.   Come esposto in entrata, la Pretura penale non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta.

                                         Questa Corte ha deciso di non interpellare PI 2, imputato nel procedimento penale in questione nel frattempo archiviato, essendo i qui istanti stati parte (in qualità di accusatori privati) al medesimo.

                                   4.   4.1.

                                         L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                         4.2.

                                         Nel presente caso, pur essendo stati gli istanti parte (in qualità di accusatori privati) nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                   5.   5.1.

                                         Nella fattispecie in esame – visti i (dettagliati) motivi esposti dall’avv. PR 1 nel suo scritto 17/18.10.2013 e considerati inoltre il contenuto e l’esito della sentenza con motivazione 17.04.20213 della Pretura penale (inc. __________) rispettivamente della sentenza 23.10.2012 della CARP (inc. __________), passata in giudicato – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo dei qui istanti [moglie e figli della vittima (cfr. decisione 8.06.2010 dell’allora Camera dei ricorsi penali, p. 7, inc. __________)] giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del verbale del dibattimento 17.04.2012 (inc. __________) della Pretura penale (come richiesto).

                                         In effetti, i qui istanti sono stati parti (in veste di accusatori privati) nell’ambito del procedimento penale in questione (nel frattempo archiviato), conclusosi con il proscioglimento di un dipendente della __________, ove esercitava la sua attività lavorativa il loro stretto famigliare ┼__________. Considerato che alla base del procedimento penale (archiviato) e di quello civile (pendente presso la Pretura di __________ nelle fasi iniziali) vi è la medesima fattispecie (l’incidente occorso il __________ ai danni di ┼__________, allora dipendente della __________) e visto inoltre l’esito del procedimento penale (sfociato in un giudizio di assoluzione), l’atto istruttorio richiesto potrebbe essere potenzialmente utile al patrocinatore dei qui istanti nell’allestimento della petizione (volta ad ottenere un risarcimento nei confronti della ditta __________ e del suo direttore in relazione a quanto accaduto quel giorno).

                                         Di conseguenza il verbale di dibattimento richiesto (con gli allegati) viene trasmesso, in copia, al patrocinatore dei qui istanti unitamente alla presente decisione.

                                          5.2.

                                         Questa Corte – sempre in relazione ai motivi esposti nella presente richiesta e in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG – autorizza inoltre l’avv. PR 1, se necessario, ad esaminare presso la Pretura penale tutti gli atti istruttori dell’incarto __________, e presso la CARP tutti gli atti istruttori riguardanti l’incarto __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori delle rispettive cancellerie, compatibilmente con i loro impegni.

                                         Il legale è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti istruttori utili per le sue incombenze.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo i qui istanti già stati parti al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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