Incarto n. 60.2013.268
Lugano 11 novembre 2013/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Siro Buzzi, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 22/23.8.2013 presentato da
RE 1
contro
quarantaquattro decisioni di commutazione di multe in pene detentive sostitutive emanate in data 9.8.2013 dalla Sezione della circolazione (inc.).
richiamato lo scritto 2/3.9.2013 della Sezione della circolazione mediante il quale la stessa comunica di non avere osservazioni da presentare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.Con trentotto decreti d’accusa emanati tra il 28.1.2011 e il 1.6.2012, la Sezione della circolazione ha inflitto a RE 1 altrettante multe per importi variabili tra fr. 40.-- e fr. 120.--, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere in altrettante occasioni, in diversi luoghi del Canton Ticino, posteggiato il veicolo __________ omettendo di apporre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile (art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e art. 48 cpv. 7 OSStr), superato la durata di parcheggio autorizzata (art. 48 cpv. 8 OSStr), posteggiato il veicolo sulla superficie laterale contigua a un passaggio pedonale (art. 26 cpv. 2, 143 cifra 3 OAC, 18 cpv. 2 lit. e, 19 cpv. 2 lit a ONC), su un marciapiede senza lasciare un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni (art. 41 cpv. 1bis ONC), fuori dai posti delimitati (art. 79 cpv. 1, 1bis, 1ter OSStr), davanti agli accessi di terreni altrui (art. 19 cpv. 2 lit. g ONC), per avere omesso di notificare, entro il termine prescritto, il cambiamento di domicilio (art. 25 LCStr, 48 cpv. 4 OSStr, 26 cpv. 2, 143 cifra 3 OAC), per avere circolato con lo stesso veicolo impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere” (art. 3 cpv. 1 ONC), per avere circolato con il veicolo __________ ed in seguito con il veicolo __________ superando da 1 a 5 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 km/h (art. 32 cpv. 2 LCStr, 4a cpv. 1 lit a, cpv. 5 ONC, 22 cpv. 1 OSS) [decreti d’accusa n.]. In tutti i decreti era precisato che in caso di mancato pagamento, la multa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di uno, rispettivamente due giorni, a seconda dell’ammontare della multa.
b. Con quarantaquattro decisioni qui impugnate, tutte datate 9.8.2013, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, richiamati i decreti d’accusa, constatato il mancato pagamento delle multe e lo stato di insolvenza di RE 1, ha ritenuto adempiuti i presupposti per procedere alla commutazione delle multe in pene detentive sostitutive. Ha quindi commutato le multe in complessivi cinquantuno giorni di pena detentiva, in applicazione degli art. 8 cpv. 1 e 2 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPcontr), 106 cpv. 2-5 e 107 CP e 363 cpv. 2 CPP.
c. Con il gravame 22/23.8.2013 RE 1 impugna le decisioni di commutazione delle multe in pene detentive sostitutive chiedendo il condono delle multe, osservando che le stesse sono sostanzialmente relative ad infrazioni di posteggio commesse durante i suoi primi mesi di lavoro quale aiuto domiciliare, quando non disponeva ancora del relativo documento da apporre sull’automezzo, e facendo notare che con le contravvenzioni in oggetto non ha “mai messo in pericolo nessuno”.
d. Con scritto 2/3.9.2013 la Sezione della circolazione ha comunicato di non avere osservazioni in merito.
in diritto
1.1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 3 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato, entro il termine di dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. Il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF 1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).
1.2.
Le decisioni impugnate sono state emanate dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, quale autorità penale delle contravvenzioni. Il gravame è quindi proponibile presso questa Corte. Le stesse, datate 9.8.2013, sono state intimate per lettera semplice, per cui non è possibile determinare con certezza il momento della consegna alla reclamante: la tempestività dell’impugnativa deve dunque essere ammessa in mancanza di prova contraria.
RE 1 è pacificamente legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica delle decisioni che hanno commutato le multe a suo carico in totali cinquantuno giorni di pena detentiva.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2. Il gravame è interposto contro delle decisioni di commutazione di multe in pene detentive sostitutive.
La revisione della parte generale del Codice penale entrata in vigore il 1.1.2007 ha introdotto in particolare la commisurazione delle pene secondo il sistema delle aliquote giornaliere. In applicazione di tale sistema, di principio, la commutazione delle pene pecuniarie e delle multe in pene detentive sostitutive è stabilita a priori ed automaticamente dal giudice al momento della pronuncia della decisione di condanna. Se la pena pecuniaria non viene pagata nei termini stabiliti e se le condizioni poste dagli art. 35 ss. CP sono adempiute, la commutazione della pena pecuniaria in pena detentiva sostitutiva è decisa dall’autorità d’esecuzione, senza un’ulteriore decisione giudiziaria (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, 3. ed., art. 36 CP n. 8; CR CP I – Y. JEANNERET, art. 36 CP n. 4; Y. JeannerEt, Les peines selon le nouveau Code pénal, in: Partie générale du Code pénal, 2007, p. 35 ss., p. 49; sentenza CRP 60.2013.107 del 18.6.2013 consid. 1.7).
L’art. 36 cpv. 2 CP, applicabile per analogia anche alle contravvenzioni in ambito di circolazione stradale in virtù dei rimandi di cui agli art. 101 cifra 1 LCStr e 106 cpv. 5 CP, riserva tuttavia la competenza del giudice a statuire in merito alla commutazione di una pena pecuniaria (o di una multa) in una pena detentiva sostitutiva qualora la pena pecuniaria (o la multa) sia stata pronunciata da un’autorità amministrativa (Y. JeannerEt, op. cit., p. 49 ss., p. 64 ss.; BSK Strafrecht I – A. DOLGE, 3. ed., art. 36 CP n. 9; CR CP I – Y. JEANNERET, art. 36 CP n. 4; DTF 135 IV 170, consid. 4.3 ). Per questo motivo, la commutazione a priori ed automatica di pene pecuniarie (o multe) pronunciate da autorità amministrative è esclusa. Lo stesso regime era del resto istituito già dal previgente art. 49 vCP (in vigore sino al 31.12.2006) che attribuiva al giudice la competenza per la commutazione della multa non pagata in arresto (Y. JeannerEt, op. cit., p. 50).
Per la commutazione delle trentotto multe pronunciate dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, in pene detentive di sostituzione era quindi necessaria una nuova decisione giudiziaria. Non sarebbe stata possibile una commutazione a priori ed automatica eseguita da parte dell’autorità d’esecuzione.
Occorre quindi verificare se le decisioni qui impugnate costituiscano delle decisioni giudiziarie ai sensi di quanto precede.
3. Va anzitutto accertata la competenza della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, a statuire in merito alla commutazione della multa in pena detentiva sostitutiva.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPcontr la multa di cui non è possibile l’incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall’autorità amministrativa che l’ha emanata (Messaggio sull’adeguamento della legislazione cantonale all’introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero, del 21.1.2009, n. 6165, p. 33).
La decisione di commutazione della pena è tipicamente una decisione indipendente e successiva, ai sensi degli art. 363 ss. CPP (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale, del 21.12.2005 – nel seguito: Messaggio CPP –, FF 2006 p. 989 ss. p. 1200; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 363 n. 1; BSK StPO – M. HEER, art. 363 CPP n. 1 ; CR CPP – M. PERRIN, art. 363 n. 10).
L’art. 363 cpv. 2 CPP sancisce che “il pubblico ministero o l’autorità penale delle contravvenzioni che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale emanano anche le decisioni successive”. La formulazione in italiano di questo capoverso non è stata adeguata alle modifiche che il CPP ha subito nella procedura di adozione, durante la quale è in particolare stato soppresso l’istituto del decreto penale inizialmente previsto in ambito contravvenzionale (art. 361 ss. del progetto di CPP). Risultano più precise le versioni dell’art. 363 cpv. 2 CPP nelle altre lingue: “Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures” ; “Hat die Staatsanwaltschaft im Strafbefehlsverfahren oder die Übertretungsstrafbehörde im Übertretungsstrafverfahren entschieden, so treffen diese Behörden auch die nachträglichen Entscheide”. In sintesi, per quanto riguarda la presente fattispecie, l’art. 363 cpv. 2 CPP prevede che l’autorità penale delle contravvenzioni che ha pronunciato una decisione in una procedura di decreto d’accusa è competente anche per emanare le decisioni successive. L’art 8 cpv. 1 LPcontr riprende quindi in sostanza il contenuto dell’art. 363 cpv. 2 CPP.
La Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative (art. 17 cpv. 1 CPP). Giusta l’art. 106 cpv. 2 LCStr i Cantoni, per quanto non di competenza della Confederazione, sono incaricati di eseguire la Legge federale sulla circolazione stradale, prendono le misure necessarie a tale scopo e designano le autorità cantonali competenti. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è l’autorità competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste, tra l’altro, in materia di circolazione, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie [art. 7 della legge del 24.9.1985 di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante, RU 7.4.2.1. (LaLCStr); art. 4 lit. f del regolamento del 2.3.1999 della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, RU 7.4.2.1.1. (RLaLCStr)].
In conclusione, nella fattispecie, secondo il combinato disposto degli art. 363 cpv. 2 CPP, art. 8 cpv. 1 LPcontr, art. 7 LaLCStr e art. 4 lit. f RLaLCStr, la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è l’autorità competente a statuire in merito alla commutazione delle trentotto multe in pene detentive sostitutive.
4. Come visto sopra, l’art. 36 cpv. 2 CP, applicabile anche in caso di commutazione di multe, prevede che “se la pena pecuniaria è stata inflitta da un'autorità amministrativa, il giudice [e non l’autorità amministrativa] decide sulla pena detentiva sostitutiva”. La disposizione concreta l’inderogabile principio discendente dagli art. 5 cifra 1 lit. a, 6 CEDU, secondo cui una persona può essere privata della sua libertà unicamente se è detenuta regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente. È un tribunale ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo unicamente “un organo dotato di un certo grado di indipendenza, in particolare rispetto al potere esecutivo” (Commentario breve alla CEDU – S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, art. 5 capitolo II n. 6, p. 118).
Un’autorità amministrativa non può pertanto pronunciare condanne che privano una persona della sua libertà personale (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, 3. ed., art. 36 CP n. 9; CR CP I – Y. JEANNERET, art. 36 CP n. 4; Y. JEANNERET, op. cit., p.50 s., 64 ss.). Anche la nostra massima Corte ha già avuto modo di esprimersi chiaramente in questo senso (DTF 135 IV 170, consid. 4.3). La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è per definizione un’autorità amministrativa, non è quindi competente per ordinare pene detentive.
5. L’art. 36 cpv. 2 CP e l’art. 8 cpv. 1 LPcontr (con l’art. 363 cpv. 2 CPP) sembrerebbero in contraddizione (cfr. anche RJN 2011 p. 270 ss., p. 274).
5.1.
Il Messaggio relativo all’attuale art. 363 cpv. 2 CPP (art. 370 del progetto di CPP) chiarisce questa apparente incongruenza: “Se le decisioni successive sono pronunciate in seguito a un decreto d’accusa (...) la relativa competenza spetta al pubblico ministero o (...) all’autorità penale delle contravvenzioni. È il caso (...) per la decisione di commutazione di multe secondo l’articolo 106 capoverso 2 nCP. La decisione successiva è dunque emessa sotto forma di decreto d’accusa (...) contro cui è data opposizione” (Messaggio CPP – FF 2006 p. 989 ss., p. 1201). In altre parole, in caso di mancato pagamento di una multa, pronunciata da un’autorità amministrativa, la commutazione in pena detentiva sostitutiva deve essere decisa dalla stessa autorità amministrativa mediante emanazione di un successivo decreto d’accusa.
Alla stessa conclusione giunge del resto anche la dottrina, secondo cui, in generale, le decisioni indipendenti e successive emanate a seguito di un decreto d’accusa, devono pure essere rese nella forma del decreto d’accusa (M. DAPHINOFF – Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, in: AISUF n. 316, 2012, p. 736).
5.2.
La procedura del decreto di accusa è disciplinata dagli art. 352 ss. CPP.
Il decreto di accusa può essere impugnato dall’imputato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero (art. 354 cpv. 1 lit. a CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). In tal caso, il decreto d’accusa equivale ad una decisione giudiziaria (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, 3. ed., art. 36 CP n. 8).
L’opposizione dell’imputato non deve necessariamente essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP). Se è fatta opposizione il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (Messaggio CPP – FF 2006 p. 989 ss., p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 355 CPP n. 1), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP) e decide se confermare il decreto di accusa, abbandonare il procedimento, emettere un nuovo decreto di accusa oppure promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).
Se decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale (art. 328 segg. CPP); in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
5.3.
Pertanto se la decisione di commutazione della multa non pagata in pena detentiva di sostituzione è pronunciata dall’autorità amministrativa – che ha emanato la decisione di multa (art. 363 cpv. 2 CPP e 8 cpv. 1 LPcontr) – nella forma del decreto d’accusa (art. 352 ss. CPP), l’imputato può interporvi opposizione, anche non motivata. In tal caso, se l’autorità amministrativa conferma il proprio decreto d’accusa, l’incarto viene trasmesso al tribunale di primo grado che statuisce in procedura ordinaria (art. 356 cpv. 1 CPP). Se invece l’imputato non interpone opposizione, il decreto d’accusa equivale ad una decisione giudiziaria (BSK Strafrecht I – A. DOLGE, 3. ed., art. 36 CP n. 8).
La garanzia della pronuncia della decisione di commutazione da parte di un giudice ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 CP (rispettivamente di un tribunale competente ai sensi degli art. 5 cpv. 1 lit. a, 6 CEDU) è quindi data dalla forma della decisione successiva che deve essere quella del decreto d’accusa.
5.4.
Tuttavia, a sua volta pure la procedura del decreto d’accusa (in particolare in caso di mancata opposizione ad una proposta di condanna ad una pena detentiva) può ostare all’effettività delle garanzie procedurali sancite dagli art. 5, 6 CEDU (M. DAPHINOFF, op. cit., p. 84). Difatti, mediante decreto d’accusa il procuratore pubblico – che non è evidentemente un tribunale ai sensi degli art. 5, 6 CEDU – può condannare l’imputato ad pena detentiva sino a sei mesi.
In generale, come ogni diritto fondamentale, anche il diritto ad essere giudicato da un tribunale non è assoluto. Unicamente il suo nucleo intangibile non può essere leso: l’accesso ad un tribunale deve essere garantito, ma questo non significa che debba essere immediato o incondizionato (S. ZIMMERLIN, Der Verzicht des Beschuldigten auf Verfahrensrechte im Strafprozess, in: ZStV n. 156, 2008, p. 174).
Anche l’imputato può del resto rinunciare alle garanzie procedurali discendenti dagli art. 5, 6 CEDU a determinate condizioni. In particolare, l’accettazione della condanna proposta dal procuratore pubblico mediante decreto d’accusa costituisce una rinuncia alle garanzie procedurali fondamentali. Tale rinuncia è conforme all’art. 5 CEDU unicamente se la fattispecie penale può essere sottoposta ad un tribunale di prima istanza con pieno potere di cognizione e se la facoltà di interporre opposizione è garantita e può effettivamente essere esercitata liberamente ai sensi dell’art. 6 CEDU (M. DAPHINOFF, op. cit., p. 90; S. ZIMMERLIN, op. cit., p. 171 ss.).
Nel caso della procedura del decreto d’accusa, la facoltà di presentare opposizione contro la proposta di condanna emanata dal procuratore pubblico (art. 355 CPP) garantisce all’imputato il diritto di essere giudicato in procedura ordinaria (art. 328 ss. CPP) da un tribunale di primo grado con pieno potere di cognizione. In altre parole, grazie allo strumento dell’opposizione, l’imputato può scegliere se accettare la proposta di condanna del procuratore pubblico o se chiedere di essere giudicato mediante la procedura giudiziaria (ordinaria) che garantisce la tutela delle garanzie fondamentali: è quindi l’imputato che sceglie liberamente e senza pressioni di rinunciare ai suoi diritti procedurali. Simile rinuncia è compatibile con le garanzie fondamentali degli art. 5, 6 CEDU (M. DAPHINOFF, op. cit., p. 84 ss.).
5.5.
La pronuncia della decisione di commutazione della pena pecuniaria (o della multa) non pagata in pena detentiva sostitutiva da parte dell’autorità amministrativa (conformemente a quanto stabilito dagli art. 8 cpv. 1 LPcontr e 363 cpv. 2 CPP) mediante procedura del decreto d’accusa è quindi conforme al diritto internazionale e all’art. 36 cpv. 2 CP.
6. In conclusione, le decisioni impugnate sono state emanate nella forma sbagliata: la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, avrebbe dovuto proporre la commutazione delle multe non pagate in pene detentive sostitutive mediante decreti d’accusa, con facoltà di opposizione ai sensi degli art. 354 ss. CPP.
Gli atti impugnati, emanati nella forma della decisione con facoltà di reclamo, hanno per conseguenza la pronuncia della privazione della libertà da parte della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico. Come visto quest’autorità amministrativa è incompetente a decidere in merito alla privazione della libertà personale in applicazione dell’art. 36 cpv. 2 CP (cfr. DTF 135 IV 170, consid. 4.3) e del diritto internazionale (art. 5 cifra 1 lit. a, 6 CEDU). Ne segue che il vizio di forma è particolarmente grave e comporta la nullità delle decisioni impugnate (DTF 132 II 342 consid. 2.1, e riferimenti).
Le decisioni impugnate sono nulle. Gli atti sono ritornati alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, affinché statuisca nuovamente in merito alla commutazione delle multe non pagate mediante l’emanazione di decreti d’accusa ai sensi degli art. 352 ss. CPP, impugnabili mediante opposizione ai sensi dell’art. 354 CPP.
7. Nonostante quanto precede esenterebbe questa Corte da ulteriori esami del gravame, visto che l’esito del gravame impone alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, di pronunciarsi nuovamente sugli incarti in oggetto, nel seguito si espongono sommariamente due manifeste carenze di merito riscontrate nelle decisioni impugnate.
Gli incarti n. contengono unicamente la decisione di commutazione. Fa in particolare difetto il decreto d’accusa mediante il quale è stata pronunciata la condanna alla multa oggetto della commutazione: in cinque casi è allegato un decreto d’accusa concernente altri imputati, in un caso il decreto è totalmente assente. Tale vizio implicherebbe pure l’annullamento di queste sei decisioni di commutazione.
In tutte le decisioni di commutazione viene menzionato lo “stato d’insolvenza del contravventore”. Si tratta di un presupposto fondamentale sancito dall’art. 35 cpv. 3 CP (applicabile in virtù del rimando previsto all’art. 106 cpv. 5 CP) per poter procedere alla commutazione della multa non pagata (cfr. anche DTF 135 IV 170, consid. 4.3). Tuttavia, in nessuno dei quarantaquattro incarti sono indicati prove a suffragio di detto stato d’insolvenza o documenti atti a far apparire inefficace la via esecutiva. Tale presupposto non può quindi essere ritenuto adempiuto. Tutte le decisioni di commutazione andrebbero annullate anche per questo motivo.
8. Il gravame è accolto. Si prescinde dal carico della tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 35 s., 103 ss. CP, 363 ss., 393 ss. CPP, 8 LPcontr, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto.
§. È costatata la nullità delle quarantaquattro decisioni impugnate.
§. Gli atti sono ritornati alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il cancelliere