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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 31.07.2013 60.2013.238

31 juillet 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·809 mots·~4 min·2

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2013.238  

Lugano 31 luglio 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, ricusatosi)

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24/25.07.2013 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di una sentenza emanata a suo carico nel 1991;

premesso che la richiesta datata 24.07.2013 è giunta al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 24/25.07.2013 unitamente alla copia della sentenza datata 12.09.1991, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che in data 12.09.1991 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IS 1, cittadino italiano, autore colpevole (unitamente ad altre due persone) di rapina aggravata e lo ha condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione (da dedursi il carcere preventivo sofferto), all’espulsione dal territorio svizzero per quindici anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali (inc. TPC __________);

                                         che con sentenza 11.08.1992 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha – tra l’altro – respinto il ricorso per cassazione presentato da IS 1 in relazione alla commisurazione della pena (inc. CCRP __________);

che IS 1 ha rinunciato ad impugnare al Tribunale federale la predetta decisione (cfr. sentenza 27.04.1994, p. 3, inc. CCRP __________ riguardante l’istanza di revisione presentata da un altro accusato di cui al medesimo procedimento penale);

                                         che l’incarto penale inerente a IS 1 è stato conseguentemente archiviato;

                                         che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Tribunale penale cantonale a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito, la trasmissione della decisione di condanna emanata a suo carico;

                                         che a sostegno della sua richiesta precisa che IS 1 le ha conferito mandato allo scopo di verificare la sua posizione presso le autorità svizzere civili/penali e se egli può accedere liberamente sul territorio elvetico, allegando parimenti copia della relativa procura (doc. 1.a);

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento penale di cui si è detto poc’anzi, nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP TI) al medesimo;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza di condanna 12.09.1991 (inc. TPC __________) e della sentenza 11.08.1992 (inc. CCRP __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che le stesse sono senz’altro utili al suo patrocinatore per valutare se il suo assistito può entrare liberamente in Svizzera, essendo egli in quell’occasione stato, tra l’altro, condannato all’espulsione dal territorio elvetico per quindici anni (inc. TPC __________);

                                         che di conseguenza la sentenza 12.09.1991 (inc. TPC __________) e la sentenza 11.08.1992 (inc. CCRP __________) vengono trasmesse, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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