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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 28.08.2013 60.2013.169

28 août 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,569 mots·~8 min·2

Résumé

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico che respinge istanza di nomina di un difensore d'ufficio. Caso bagatella

Texte intégral

Incarto n. 60.2013.169  

Lugano 28 agosto 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 21/22.5.2013 presentato da

RE 1, patr. da: PR 1  

contro

la decisione 8.5.2013 emanata dal procuratore pubblico Antonio Perugini con cui ha respinto la di lui istanza 23/24.4.2013 tendente ad ottenere la nomina di un difensore d’ufficio;

richiamate le osservazioni 24/27.5.2013 e la duplica 5/6.6.2013 del procuratore pubblico, entrambe concludenti per la reiezione del gravame, nonché la replica 3/4.6.2013 nella quale il reclamante si riconferma nelle proprie conclusioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con esposto 26.3/8.4.2013 la __________ SA ha querelato RE 1 per titolo di contravvenzione intenzionale alla Legge federale sul trasporto di viaggiatori (art. 57 LTV), in quanto in data 7.1.2013 sarebbe stato trovato privo di un valido titolo di trasporto (cfr. AI 1, inc. MP __________).

b.Con decreto 12.4.2013 il procuratore pubblico ha aperto l’istruzione nei confronti di RE 1 per titolo di contravvenzione alla LF sul trasporto dei viaggiatori (AI 2).

                                   c.   Con istanza 23/24.4.2013 RE 1, per il tramite dell’avv. PR 1, ha chiesto di essere ammesso “al beneficio dell’assistenza giudiziaria” con la nomina di quest’ultimo a difensore d’ufficio (AI 3).

Con decisione 8.5.2013 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza di nomina di un difensore d’ufficio, ritenendo trattarsi di un caso bagatella (AI 4).

                                  d.   Con gravame 21/22.5.2013 RE 1 postula l’annullamen-to della decisione impugnata e la designazione dell’avv. PR 1 quale difensore d’ufficio.

                                         Il reclamante reputa che la decisione impugnata lederebbe il suo diritto d’essere sentito, in quanto intervenuta senza “alcun ulteriore atto istruttorio” (reclamo 21/22.5.2013, p. 1). Ritiene errata la valutazione del Ministero pubblico secondo cui si tratterebbe di un caso bagatella, “trattandosi invece di un complesso caso d’intervento di ristrutturazione personale, che la burocratizzazione delle diverse e multiple nostre istanze sociali non hanno saputo risolvere, bensì complicare e aggrovigliare” (reclamo 21/22.5.2013, p. 1).

                                         Precisa che è pendente presso i competenti uffici una richiesta di curatela volontaria, che parla solo tedesco nonostante sia di origine “luganese” e che dopo varie sfortunate vicissitudini della sua vita passata, starebbe ora ripartendo con un “progetto formativo, professionale e di vita” (reclamo 21/22.5.2013, p. 2).

                                         Respingere “richieste di GP” senza dapprima aver “avviato un esame della situazione personale dell’inchiestato” sarebbe “iniquo” (reclamo 21/22.5.2013, p. 2).

                                   e.   Delle osservazioni del magistrato inquirente, della replica e della duplica si dirà, se necessario, nei considerandi successivi.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.

                                         Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato il 21/22.5.2013, contro la decisione 8.5.2013 del procuratore pubblico con cui ha respinto l’istanza di nomina di un difensore d’ufficio, è tempestivo e proponibile.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

                                         RE 1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che non gli ha concesso il postulato difensore d’ufficio nel procedimento penale.

                                         Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.2.1.

                                         Giusta l’art 132 cpv. 1 CPP, chi dirige il dibattimento dispone una difesa d’ufficio se:

                                         a.   in caso di difesa obbligatoria:

                                              1.    nonostante ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia;

                                              2.    il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l’imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito;

                                         b.   l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi.

                                         2.2.

                                         La difesa obbligatoria è disciplinata all’art. 130 CPP. Questa disposizione impone (“deve”) una difesa nei casi in cui:

                                         a.   la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni;

                                         b.   l’imputato rischia di subire una pena detentiva superiore ad un anno oppure una misura privativa della libertà;

                                         c.   a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;

                                         d.   il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d’appello;

                                         e.   si procede con rito abbreviato (art. 358-362 CPP).

                                         Se è dato una caso di difesa obbligatoria, si applica l’art. 132 cpv. 1 lit. a CPP, ad esclusione della lit. b. È perciò indifferente la situazione finanziaria dell’imputato, ed in particolare se sia o meno sprovvisto dei mezzi necessari per la sua difesa.

                                         2.3.

                                         Nella concreta fattispecie (inchiesta per l’ipotesi di contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori ex art. 57 cpv. 2 lit. b LTV), non trattasi di un caso di difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 s. CPP. Nessuno dei casi sopramenzionati contemplati all’art. 130 CPP rispecchiano il caso in esame.

                                   3.   3.1.

                                         Una difesa d’ufficio si impone anche per tutelare gli interessi dell’imputato sprovvisto dei mezzi necessari, segnatamente se non si tratta di un caso bagatella e la fattispecie penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo (art. 132 cpv. 2 CPP).

                                         Il caso bagatella è escluso se si prospetta una pena detentiva superiore a 4 mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 3 CPP).

                                         Quest’ultimo capoverso riprende la prassi del Tribunale federale inerente al caso bagatella: nella valutazione della necessità dell'accusato di essere assistito da un difensore d'ufficio, non è sufficiente prendere in considerazione, in maniera astratta, la pena di cui l'accusato è minacciato in virtù della legge, ma di tutte le circostanze concrete del caso. Se l'accusato incorre in una pena privativa della libertà che va da qualche settimana sino a qualche mese, il diritto ad un difensore d'ufficio deve, in linea di principio, essere riconosciuto se il caso presenta difficoltà particolari dal profilo dei fatti o del diritto. Nei casi bagatella evidenti, per i quali è prospettabile solo una multa o una pena detentiva di durata minima, va negato il diritto ad un difensore d’ufficio (DTF 120 Ia 43, consid. 2a; BSK StPO - N. RUCKSTUHL, art. 132 CPP n. 42).

                                         3.2.

                                         Nel presente caso trattasi all’evidenza di caso bagatella, sia perché, in caso di condanna per contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori, la pena comminata è una multa (cfr. art. 132 cpv. 3 CPP), sia perché la fattispecie non presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo, di modo che non si impone la nomina di un difensore d’ufficio.

                                         Per quanto attiene al problema della lingua, ritenuto che il reclamante ha precisato di parlare solo tedesco, si rileva che il magistrato inquirente, in sede di duplica 5/6.6.2013, si è detto in grado di comprendere il contenuto di quanto da lui eventualmente dichiarato anche in tedesco, “senza dover far capo ad interpreti e tantomeno ad interposto difensore/traduttore” (cfr. duplica 5/6.6.2013, p. 1).

                                         Non va poi dimenticato che il caso di specie è sufficientemente chiaro, non si rendono infatti necessari accertamenti di alcun tipo, essendo RE 1 stato trovato senza un valido titolo di trasporto.

                                         RE 1 è quindi sufficientemente informato dell’imputazione prospettatagli (contravvenzione alla LTV) e della fattispecie in generale, nel caso in esame non è quindi oggettivamente necessaria la designazione di un difensore d’ufficio.

                                   4.   Il gravame è respinto. Vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 130 ss., 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

            4.         Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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