Incarto n. 60.2013.15
Lugano 25 gennaio 2013/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 17/18.1.2013 presentato da
RE 1, ,
contro
la decisione 9.1.2013 emanata dal procuratore pubblico Antonio Perugini con cui ha dichiarato tardiva l’opposizione interposta il 4.1.2013 al decreto di accusa 13.12.2012 (DAC __________);
ritenuto che, in considerazione dei motivi a fondamento del giudizio, non sono state chieste osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto 13.12.2012 il magistrato inquirente ha posto RE 1 in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ siccome ritenuto colpevole di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lit. a LCStr) “per aver condotto il motoveicolo __________ targato __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta”, fatti avvenuti a __________ il 19.10.2012.
Ha proposto la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di CHF 7'200.-- (120 aliquote giornaliere da CHF 60.--/aliquota) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (a valere quale pena unica in applicazione dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, richiamato il decreto di accusa 17.6.2009) [DAC __________].
b. Con scritto 4.1.2013 RE 1 si è opposto al decreto di accusa.
c. Con decisione 9.1.2013 il procuratore pubblico ha dichiarato tardiva l’opposizione presentata contro il decreto di accusa: esso era stato regolarmente notificato in applicazione dell’art. 85 CPP.
Ha aggiunto che il decreto di accusa era cresciuto in giudicato e che era divenuto esecutivo. Ha indicato che la pronuncia poteva essere impugnata con reclamo. Ha segnalato la facoltà di inoltrare un’istanza motivata di restituzione dei termini al Tribunale penale cantonale, con riferimento all’art. 94 CPP ed alla sentenza 29.10.2012 di questa Corte in re R.C. (inc. 60.2012.348).
d. Con impugnativa 17/18.1.2013 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione del magistrato inquirente: non avrebbe avuto la possibilità di ritirare la raccomandata; il foglio di ritiro della medesima si sarebbe verosimilmente mischiato con la pubblicità.
Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, nel termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2).
1.2.
1.2.1.
Il gravame – inoltrato il 17/18.1.2013 contro la decisione 9.1.2013 del procuratore pubblico, che ha dichiarato tardiva l’opposizione al decreto di accusa – è tempestivo, siccome presentato nel termine di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP.
1.2.2.
Per quanto riguarda la proponibilità del reclamo, si deve ricordare che il solo rimedio processuale ammesso avverso un decreto di accusa è l’opposizione a’ sensi dell’art. 354 CPP, che invero non è un rimedio di diritto stricto sensu, ma consente unicamente di avviare il procedimento giudiziario nel quale si stabilirà se le imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 354 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1).
Il CPP esclude perciò la possibilità di presentare reclamo nei confronti di un decreto di accusa, e questo anche nell’ipotesi in cui siano contestate l’ammissibilità e la ritualità del decreto di accusa e della relativa procedura oppure la competenza del procuratore pubblico (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 354 CPP n. 1; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 354 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 354 CPP n. 1).
Una decisione prolata da un’autorità incompetente è tuttavia nulla, da constatarsi d’ufficio, in qualsiasi momento, da qualsiasi autorità giudicante (decisione TF 6B_339/2012 dell’11.10.2012 consid. 1.2.1.), potendo anche essere constatata nell’ambito di una procedura di ricorso (decisione BB.2012.45 del 9.5.2012, p. 3, della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale).
Ora, con la decisione qui impugnata il magistrato inquirente ha implicitamente ammesso la sua competenza ad esprimersi sulla tempestività dell’opposizione, che – come si dirà – non era data.
Ne discende che questa Corte può pronunciarsi sul gravame 17/18.1.2013 interposto da RE 1. Esso è proponibile.
1.2.3.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1, quale imputato che vuole opporsi al decreto di accusa emanato a suo carico, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che ha dichiarato tardiva l’opposizione interposta al decreto di accusa.
1.3.
Il reclamo è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
2. 2.1.
2.1.1.
La procedura del decreto di accusa è disciplinata agli art. 352 ss. CPP.
Il decreto di accusa – il cui contenuto è codificato nell’art. 353 CPP – può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv. 1 CPP). Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione deve essere motivata (art. 354 cpv. 2 CPP). Se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP).
Se è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1194; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 355 CPP n. 1), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio sull’opposizione medesima (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte le prove, il pubblico ministero decide se: a. confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento; c. emettere un nuovo decreto di accusa; d. promuovere l’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).
2.1.2.
Se decide di confermare il decreto di accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).
Secondo l’art. 356 cpv. 2 CPP il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto di accusa e dell’opposizione.
Competente a pronunciarsi, segnatamente, sulla tardività dell’opposizione è dunque il tribunale di primo grado, non il procuratore pubblico (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 3; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 354 CPP n. 17 e art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 356 CPP n. 2).
La decisione del tribunale di primo grado è impugnabile, ex art. 393 ss. CPP, alla giurisdizione di reclamo (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 3; BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 2; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 356 CPP n. 2; decisioni di questa Corte 8.7.2011, inc. 60.2011.175; 18.10.2011, inc. 60.2011.309; 18.10.2011, inc. 60.2011.310).
2.2.
Il magistrato inquirente, a cui era indirizzata l’opposizione 4.1.2013, con decisione 9.1.2013 l’ha dichiarata irricevibile.
Soltanto il tribunale di primo grado, ovvero – in concreto – la Corte delle assise correzionali, non il procuratore pubblico, era tuttavia competente per pronunciarsi, secondo l’art. 356 cpv. 2 CPP, sulla tardività dell’opposizione al decreto di accusa (decisione 29.10.2012 di questa Corte in re R.C., inc. 60.2012.348).
Il magistrato inquirente avrebbe pertanto dovuto trasmettere l’opposizione alla competente Corte delle assise correzionali.
Ha di conseguenza deciso a torto sulla validità dell’opposizione: la pronuncia 9.1.2013, prolata da un’autorità non competente, è nulla (decisione TF 6B_339/2012 dell’11.10.2012 consid. 1.2.1.).
2.3.
Il gravame è accolto. Il procuratore pubblico trasmetterà (giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP) l’opposizione inoltrata dal reclamante, con gli atti dell’inc. DAC __________, alla Corte delle assise correzionali, competente a giudicare la fattispecie secondo i principi esposti, per esempio, nel giudizio TF 6B_281/2012 del 9.10.2012.
3. Il reclamo è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 352 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto.
§ E’ constatata la nullità della decisione 9.1.2013 del procuratore pubblico Antonio Perugini.
§§ Il magistrato inquirente trasmetterà l’opposizione, con gli atti dell’inc. DAC __________, alla Corte delle assise correzionali di __________, per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera