Incarto n. 60.2013.137
Lugano 6 maggio 2013/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/25.04.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia allestito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 19.04.2013 è giunta al Ministero pubblico il 22.04.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 24/25.04.2013, comunicando parimenti che nulla osta da parte del Ministero pubblico a che le parti possano visionare gli atti del procedimento penale in questione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela sporta da __________ (mediante l’apposito formulario) il 20/23.03.2012 nei confronti di IS 1 in relazione ai presunti fatti avvenuti a __________, il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di quest’ultimo per le ipotesi di reato di danneggiamento (art. 144 CP) e minaccia (art. 180 CP) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.04.2013 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (NLP __________);
che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione del rapporto di polizia allestito nell’ambito del surriferito procedimento penale;
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, accusatrice privata nel procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base dalla sua richiesta come esatto dalla costante giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.03.2013 (AI 5) allestito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte, ciò che emerge chiaramente dalla lettura degli atti istruttori;
che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera