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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.01.2013 60.2013.13

25 janvier 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,065 mots·~5 min·2

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2013.13  

Lugano 25 gennaio 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/16.01.2013 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale __________ della (allora) Camera dei ricorsi penali nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria civile di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con esposto 20/23.07.2007 __________, agente per sé ed in rappresentanza della moglie PI 1, ha sporto denuncia penale nei confronti di ignoti per titolo di lesioni colpose in relazione alle (omesse) cure compiute dal personale dell’Ospedale Regionale di __________ nei riguardi della moglie nei giorni 14.07.2007 (quando, soffrendo di una forte emicrania con dolori alla nuca, di forti giramenti di testa, di vomito, di tremolio alle gambe e di gonfiore alla pancia, si era recata presso il nosocomio, il cui personale l’aveva dimessa il giorno stesso con la diagnosi di una probabile gastrite) e 16.07.2007 (quando, in presenza dei medesimi sintomi, più marcati, era stata ricoverata d’urgenza, tramite ambulanza, presso il citato ospedale), dopo che alla moglie è stata diagnosticata, presso l’Ospedale Regionale di __________ (dove era stata infine trasferita), una tetraplegia cagionata da ischemia su base occlusiva acuta dell’arteria basilare con interessamenti del tronco cerebrale e degli emisferi cerebellari;

                                         che con decisione 27.04.2009 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al procedimento in considerazione delle risultanze (e relativa delucidazione) della perizia medico legale 28.01.2008 secondo cui gli interventi ed i comportamenti professionali dei medici intervenuti erano stati conformi alle migliori regole dell’arte medica (NLP __________);

                                         che con decisione 18.06.2010 la (allora) Camera dei ricorsi penali (di seguito CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, l’istanza ex art. 186 CPP TI presentata il 15/18.05.2009 da PI 1 (patr. da: avv. RA 1, __________), contro il NLP __________;

                                         che la CRP ha parimenti deciso che "Copia della perizia 14.3.2010 del prof. dr. med. __________ è inviata al Ministero pubblico affinché esamini se sono dati i presupposti per riaprire le informazioni preliminari (art. 187 CPP)" (decisione 18.06.2010, inc. CRP __________);

                                         che avverso la suddetta decisione non è stato presentato ricorso al Tribunale federale; la stessa è dunque passata in giudicato;

                                         che con scritto 15/16.01.2013 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula la trasmissione dell’incarto penale __________ della CRP nel frattempo archiviato, essendo stato richiamato con il consenso del pretore e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa civile a procedura ordinaria di cui all’incarto __________ promossa il 18.04.2012 da PI 1, __________ (rappr. dal curatore avv. RA 1, __________) contro l’PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);

                                         che il pretore aggiunto ha nondimeno omesso di precisare l’oggetto della vertenza di cui all’incarto __________ pendente presso la IS 1 e i motivi che stanno alla base del richiamo dell’incarto penale in questione;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che, come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente; inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;

                                         che in casu – nonostante il pretore aggiunto abbia omesso di precisare quale sia il legame di pertinenza dell’incarto penale richiamato con quello richiamante, come peraltro esatto dalla costante giurisprudenza di questa Corte – appare data una connessione tra la causa civile dell’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale dell’incarto __________ sfociato nella sentenza 18.06.2010 emanata dalla CRP (passata in giudicato), poiché le parti del procedimento civile corrispondono a quelle dell’incarto penale richiamato (PI 1, attrice nel procedimento civile, è stata istante ex art. 186 CPP TI nel procedimento dell’incarto penale richiamato, mentre l’PI 2, convenuto nel procedimento civile, è stato interpellato dalla CRP per presentare osservazioni all’istanza 15/18.05.2009, avendo ricevuto dal Ministero pubblico il NLP __________);

                                         che da ciò si può dedurre che alla base di entrambi i procedimenti vi è, in sostanza, la medesima fattispecie;

                                         che non va infine dimenticato che in sede civile le parti non si sono opposte al richiamo dell’incarto penale in questione;

                                         che pertanto è adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che di conseguenza l’incarto penale __________ della CRP (una mappetta, in originale) viene trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo a questa Corte, al più tardi, a procedimento civile concluso;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

                                         che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                         che si auspica comunque una motivazione più dettagliata e completa da parte del Pretore aggiunto della IS 1 nelle future richieste ex art. 62 cpv. 4 LOG, come esatto dalla costante giurisprudenza di questa Corte [non essendo sufficiente domandare la trasmissione dell’incarto richiamato senza nemmeno precisare il legame di pertinenza di quest’ultimo con quello richiamante (cfr. istanza 15/16.01.2013 intitolata "Richiamo", inc. __________)].

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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