Incarto n. 60.2012.98
Lugano 26 marzo 2012/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/20.03.2012 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti di cui all’incarto DA __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 12.03.2012 è giunta al Ministero pubblico il 14.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 16/20.03.2012, osservando che, di principio, nulla osta da parte del Ministero pubblico a che l’istante possa visionare gli atti;
preso atto dello scritto 21.03.2012 dell’avv. PR 1, mediante il quale sollecita l’evasione della presente istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 6.06.2006 IS 1 aveva sporto denuncia penale nei confronti della moglie PI 2 per le ipotesi di reato di lesioni semplici, truffa, violazione di domicilio, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e soppressioni di documento sfociata in un decreto di non luogo a procedere emanato il 24.07.2006 e regolarmente passato in giudicato (NLP __________);
che il 23.10.2009 IS 1, per il tramite del suo allora legale avv. __________, ha presentato un’istanza di riapertura del procedimento penale ex art. 187 CPP TI limitatamente alle ipotesi di reato di falsità in documenti e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e sempre a carico di PI 2 sfociato – esperite le informazioni preliminari assunte anche d’ufficio – da un lato nel decreto di non luogo a procedere 9.07.2010 (NLP __________) emanato a carico dello stesso denunciante per diverse ipotesi di reato (avverso il quale non è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI all’allora Camera dei ricorsi penali) e dall’altro lato nel decreto di accusa di medesima data emanato a carico di PI 2 (DA __________), passato in giudicato il 19.08.2010, inerente ai reati di ripetuta falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, e meglio come ivi descritto (AI 32 e AI 33, inc. DA __________);
che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede di poter visionare l’incarto penale DA __________;
che a suffragio della sua richiesta il patrocinatore evidenzia che IS 1 lo ha incaricato di valutare la difficile situazione in cui il suo assistito versa attualmente e quella antecedente dalla quale è stata scaturita, allo scopo di poter trovare una soluzione (doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stato il qui istante parte al procedimento penale di cui all’incarto DA __________ nel frattempo archiviato in qualità di indiziato rispettivamente di parte civile ai sensi del CPP TI;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale indiziato rispettivamente parte civile ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti dal qui istante nella sua richiesta e la costante prassi e giurisprudenza di questa Corte – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 (rispettivamente del suo patrocinatore) per poter esaminare gli atti dell’incarto DA __________ nel frattempo archiviato, poiché il procedimento penale l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che di conseguenza questa Corte autorizza IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, ad esaminare, presso il Ministero pubblico di Bellinzona, gli atti dell’incarto DA __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Arturo Garzoni compatibilmente con i suoi impegni;
che il qui istante rispettivamente il suo patrocinatore sono, se del caso, autorizzati a fotocopiare gli atti utili alle loro incombenze;
che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera