Incarto n. 60.2012.9
Lugano 23 gennaio 2012/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.09.2011/11.01.2012 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il rapporto di polizia allestito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 28.09.2011 è giunta alla polizia il 3.10.2011, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico soltanto il 4.01.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, a sua volta e per competenza, a questa Corte con scritto 10/11.01.2012, comunicando che nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché le parti possano visionare gli atti del procedimento penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 23.09.2011, verso le ore 7:30, in territorio di __________, allo svincolo dell’autostrada __________, all’altezza del chilometro __________, ha preso fuoco l’autovettura marca __________, targata TI __________, di proprietà della IS 1, __________, alla cui guida si trovava PI 2;
che a seguito di quanto accaduto è stato allestito il rapporto di costatazione 6.10.2011 da parte della polizia, da cui emerge, tra l’altro, che l’autovettura avrebbe riportato danni alla struttura il cui ammontare non era ancora stato quantificato in quel momento (cfr. anche copia documentazione fotografica ivi annessa, inc. NLP __________);
che con decisione 24.10.2011 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato il non luogo a procedere in relazione a quanto accaduto quel giorno, per l’assenza di negligenza e di dolo da parte di PI 2 rispettivamente da parte di terze persone in relazione alle ipotesi di reato di incendio intenzionale (art. 221 CP) e di incendio colposo (art. 222 CP) (NLP __________);
che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP;
che con la presente istanza – inviata alla polizia e trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – la IS 1, in qualità di proprietaria dell’autovettura __________, targata TI __________, chiede la trasmissione del rapporto di polizia allestito nell’ambito del citato procedimento penale dovendo compilare la dichiarazione di sinistro per la sua assicurazione;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (parte danneggiata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia del rapporto di costatazione 6.10.2011 del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 24.10.2011 (NLP __________), regolarmente cresciuto in giudicato, poiché l’ha interessata personalmente in veste di danneggiata rispettivamente di altra partecipante al procedimento ex art. 105 cpv. 1 lit. a CPP e cpv. 2 CPP, essendo proprietaria dell’autovettura marca __________, targata TI __________, che ha subito dei danni il 23.09.2011 (il giorno in cui quest’ultima ha preso fuoco);
che a ciò aggiungasi che l’istante necessita di tale rapporto per compilare la dichiarazione del sinistro presso la sua assicurazione;
che di conseguenza il rapporto di costatazione 6.10.2011 (inc. NLP __________) viene trasmesso, in copia, direttamente all’istante unitamente alla presente decisione;
che l’istanza è accolta ai sensi delle suddette considerazioni;
che vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera