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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.05.2012 60.2012.89

9 mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·4,499 mots·~22 min·3

Résumé

Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la liberazione condizionale in quanto prematura. prima passaggio alla fase del lavoro e alloggio esterni. prognosi sfavorevole circa il pericolo di recidiva

Texte intégral

Incarto n. 60.2012.89  

Lugano 9 maggio 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 12/13.03.2012 presentato da

RE 1  

contro

la decisione 5.03.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, in relazione alla concessione della liberazione condizionale (inc. GPC __________);

richiamato lo scritto 14.03.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale comunica di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte;

richiamate altresì le osservazioni 21/22.03.2012 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, che - a conferma del precedente proprio preavviso - conclude ritenendo che la liberazione condizionale sia prematura;

preso atto che, interpellato, RE 1 non ha presentato osservazioni di replica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con giudizio 31.03.2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RE 1 autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli (consumati e tentati), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute, violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini, rappresentazione di atti di cruda violenza e ripetuta pornografia. Riconosciuta una scemata imputabilità di grado lieve, l'ha quindi condannato alla pena detentiva di cinque anni, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase e dell’art. 49 cpv. 2 CP. La Corte di primo grado ha pure ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in espiazione di pena.

                                  b.   La Corte di appello e di revisione penale, sedente quale Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza 17.01.2011, in parziale accoglimento del ricorso per cassazione presentato da RE 1, ha ricommisurato la pena detentiva inflitta a quest'ultimo dal giudice di prime cure riducendola a tre anni e sei mesi (inc. CCRP 17.2010.20).

                                         La sentenza è cresciuta in giudicato.

                                   c.   Considerato il periodo di detenzione preventiva e di sicurezza sofferto dal 18.02.2009 e l'inizio dell'espiazione della pena al 17.01.2011, il qui reclamante ha raggiunto il primo terzo dell'esecuzione della pena il 19.04.2010, la metà pena in data 18.11.2010 ed i 2/3, per la liberazione condizionale, il 18.06.2011. Il termine dell'espiazione della pena verrà a cadere il 17.08.2012.

d.Il reclamante ha già goduto del primo congedo (in data 28.06.2011) [inc. GPC __________], così come di successivi altri congedi, del trasferimento in sezione aperta (dal 4.07.2011) [inc. GPC __________], e dal 21.11.2011 usufruisce del regime del lavoro esterno [inc. GPC __________], svolgendo un'attività al 50 % presso la lavanderia __________ a __________ e il rimanente 50 % occupandosi della traduzione di audiocassette per ciechi per l'associazione __________ (attività questa già iniziata in sezione aperta).

                                         In data 16.06.2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rifiutato la liberazione condizionale (inc. GPC __________): il successivo reclamo è stato respinto da questa Corte con sentenza del 13.07.2011 (inc. CRP 60.2011.221).

                                   e.   In data 10.02.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente rifiutato la concessione della liberazione condizionale.

                                         Il magistrato, valutati i preavvisi delle competenti autorità interpellate e ritenuti in buona sostanza la turba psichica presente in RE 1, i suoi precedenti, i fatti accaduti a __________, la precarietà della sua situazione lavorativa nonché l'assenza di un alloggio esterno, ha ritenuto di non poter formulare "una prognosi positiva" in punto al pericolo di recidiva (inc. GPC __________).

                                         In accoglimento del successivo reclamo interposto da RE 1, in data 1.03.2012 questa Corte, avendo riscontrato una contraddizione circa la formulazione della prognosi espressa dal giudice dei provvedimenti coercitivi, ha annullato la decisione 10.02.2012 di quest'ultimo e gli ha rinviato l'incarto affinché statuisse nuovamente, auspicando nel frattempo il prosieguo dell'esecuzione del Piano d'esecuzione della sanzione penale (PES) [inc. CRP 60.2012.65].

                                    f.   Il 5.03.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente statuito in punto alla liberazione condizionale, rifiutandola, avendo egli concluso per una prognosi negativa.

                                         In particolare il magistrato ha preso in considerazione il comportamento corretto tenuto da RE 1 in esecuzione di pena e della di lui buona condotta dimostrata durante i congedi e in regime di lavoro esterno. Tuttavia ha rilevato che in un contesto strutturato e con un alto controllo istituzionale (quale quello a cui egli è attualmente sottoposto) il reclamante è in grado di comportarsi correttamente, alla condizione che sia sottoposto a trattamento terapeutico intensivo per la cura della sua cronica turba psichica. Al proposito ha fatto riferimento al rapporto 11/16.01.2012 della psichiatra dr. med. __________, che evidenzia come RE 1 sia in grado di comportarsi in modo adeguato qualora la sua situazione sociale (affettiva, finanziaria e logistica) sia equilibrata.

                                         Il giudice ha altresì tenuto conto della perizia psichiatrica giudiziaria 7.09.2009 del dr. med. __________, in cui si segnala che la componente antisociale (psicopatica) del qui reclamante, che poi danneggia il prossimo, sembra emanare da un'incapacità di organizzare qualsiasi ambito della di lui esistenza, tanto quello professionale quanto quello relazionale, finanziario e logistico.

                                         Pertanto, posti questi accertamenti, il magistrato ha ritenuto che il fatto, per il reclamante, di non disporre a quel momento di un alloggio è un elemento di precarietà non accettabile, in quanto non farebbe che riprodurre la situazione negativa che in passato l'ha portato a delinquere. Inoltre il giudice ha considerato precaria anche la situazione lavorativa del qui reclamante, considerando sintomatico il suo continuo richiamo alla domanda AI pendente.

                                         Tutto ciò correlato ai precedenti penali del reclamante, ai fatti accaduti a __________ (riportati a p. 37 della perizia psichiatrica giudiziaria) e alla constatazione - nell'udienza tenutasi il 21.12.2011 - che egli preferisce non essere sottoposto ad assistenza riabilitativa, ha portato il magistrato, come anzidetto, a formulare una prognosi negativa in merito alla liberazione condizionale ed ha giudicato, in quest'ottica, meritevole di considerazione il preavviso negativo espresso dalla Direzione delle strutture carcerarie, in cui si richiede prima della liberazione la transizione nel regime di lavoro e alloggio esterno, così come previsto dal PES.

                                  g.   Contro tale giudizio insorge davanti a questa Corte RE 1 con gravame 12/13.03.2012, in cui richiama le argomentazioni esposte nel suo precedente reclamo di data 20/21.02.2012 contro la decisione 10.02.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, precisando genericamente che "non è tanto sulla decisione che ho inoltrato ricorso quanto sulle motivazioni, in quanto, come dimostrato con la documentazione precedentemente inviatavi, non sono corrette" (reclamo 12/13.03.2012).

                                         Nel precedente gravame egli ha in particolare evidenziato di aver effettuato le ricerche di un alloggio, perlopiù in internet, ma di non aver potuto concludere un contratto di locazione in assenza di una data della (eventuale) liberazione.

                                         Ha contestato le considerazioni del giudice sulle sue inabilità fisiche, producendo un certificato medico (che fa stato di un intervento al ginocchio sinistro nel 1980, di formicolii ad un braccio con ripercussioni sulla sua professione di montatore elettricista, di scoliosi grave, di una trombosi venosa alla gamba sinistra risalente al 2008 recidivata in seguito e alla conseguente sua necessità di essere anticoagulato a vita), in cui viene richiesta una ragionevole deduzione della sua abilità lavorativa di almeno il 50%.

                                         Ha infine rilevato, nel rapporto 11/16.01.2012 della psichiatra - criticando il giudice dei provvedimenti coercitivi di averne ripreso nella sua decisione solo delle parti - il passaggio in cui si evidenzia come egli, a determinate condizioni, abbia buone possibilità di non ricadere nei reati che hanno portato al suo arresto.

                                  h.   Come anzidetto, il giudice dei provvedimenti coercitivi con scritto 14.03.2012 comunica di non presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte.

                                         La Direzione delle strutture carcerarie cantonali, nelle sue osservazioni 21/22.03.2012, ribadisce le conclusioni del proprio preavviso di data 16.12.2011, in cui ha valutato essere prematura la liberazione condizionale del reclamante, non essendo ancora stata raggiunta la fase 5 del PES (che consiste nella concessione del regime di Electronic monitoring o di lavoro e alloggio esterno), oltre al mantenimento delle condizioni e obiettivi specifici posti per le fasi precedenti, tra cui l'aderenza al trattamento medico e terapeutico. In particolare ritiene importante che la liberazione condizionale sia preceduta da tale fase 5 del PES - seppure per un periodo breve visto il termine di fine pena previsto per il 17.08.2012 -, in quanto RE 1 dovrà così dar prova di essere capace di progettare autonomamente la gestione della propria vita, ad esempio cercando attivamente un luogo d'abitazione e i mezzi finanziari per far fronte alla pigione.

                                         Delle ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         L'art. 10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva ex art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP (lit. j).

                                         Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

                                         1.2.

                                         Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

                                         La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.3.

                                         Il gravame, inoltrato il 12/13.03.2012, contro la decisione 5.03.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il 6.03.2012, è quindi tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                         RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         La revisione della parte generale del Codice penale (CP), entrata in vigore l'1.01.2007, ha introdotto a livello federale diverse norme che regolano l'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà.

                                         2.2.

                                         L'art. 75 cpv. 3 CP stabilisce che il regolamento del penitenziario preveda l'allestimento di un piano di esecuzione (PES) con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.

                                         Giusta l’art. 75 cpv. 4 CP, il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.

                                         Il PES è ripreso agli art. 19 cpv. 2, 34 e 35 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM) ed è pure disciplinato dal nuovo Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.01.2011, agli art. 33 e 43. Il cpv. 1 dell'art. 43 di detto Regolamento, riferendosi alla progressione dell'esecuzione della pena, dispone che i passaggi tra le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.

                                         2.3.

                                         L'art. 86 cpv. 1 CP dispone che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

                                         L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

                                         2.4.

                                         La concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena privativa della libertà - per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed almeno tre mesi -, secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev'essere il timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

                                         La liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 cons. 1); esaminata d'ufficio, può, se del caso, essere disposta contro la volontà del detenuto, non presupponendo l'accordo di quest'ultimo (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, art. 86 CP n. 12; CR CP I - A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

                                         Si tratta di una modalità d'esecuzione della pena detentiva, ossia della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della condanna, precedente la liberazione definitiva. Come tale essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si discosti, è tenuta ad indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 133 IV 201 cons. 2.3; 124 IV 193 cons. 4d; 119 IV 5 cons. 2; PRA 6/2000, p. 534).

                                         2.5.

                                         Dal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.09.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).

                                         Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP ci sono state tuttavia due modifiche.

                                         Anzitutto se l’art. 38 cpv. 1 vCP era potestativo, l’art. 86 cpv. 1 CP prevede che se le condizioni sono date, l’autorità penale competente “lo libera”.

                                         Inoltre, se in precedenza la liberazione era concessa al detenuto "se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà" (art. 38 cifra 1 vCP), con la nuova disposizione la liberazione va concessa se "non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti" (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa.

                                         Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisione TF 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201).

                                         La prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (sentenze TF 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011 cons. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 cons. 1.1.; DTF 133 IV 201 cons. 2.3.; 124 IV 193 cons. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso concreto è pacifico che i 2/3 dell'espiazione della pena sono intervenuti il 18.06.2011 e che il comportamento di RE 1 in esecuzione di pena è stato corretto, e ciò anche durante i congedi e in regime di lavoro esterno, di cui egli nel frattempo ha beneficiato.

                                         Egli inoltre ha avuto in carcere un'evoluzione positiva, passando dalla situazione in cui fino al processo non sapeva spiegare i motivi del suo passaggio all'atto, al riconoscimento delle infrazioni commesse e il risarcimento della vittima (con il versamento di un - seppur modico - indennizzo rateale mensile) come pure delle zone deficitarie nella sua vita, dimostrandosi cosciente che la sua problematica è associata ad un insieme di fattori (interni ed esterni) [cfr. PES, p. 6].

                                         3.2.

                                         La perizia psichiatrica stilata dal perito giudiziario dr. med. __________ il 7.09.2009 accerta nella biografia di RE 1 quale filo conduttore "quello dell'irregolarità, del precariato, della discontinuità e di una certa irresponsabilità (...)" e "lo «sbandamento» non si esaurisce nel giro di qualche settimana o qualche mese ma persiste, senza alcun segno di ravvedimento o tentativo di correzione, sino praticamente al momento attuale, vale a dire per oltre 13 anni" (perizia giudiziaria 7.09.2009, p. 35-36). Il perito ha riscontrato in lui oltre ad un'instabilità emotiva, dei tratti ipocondriaci, dei tratti istrionici e una componente antisociale (psicopatica). Antisocialità questa che si esprime, a mente del perito, "soprattutto nell'ignorare i diritti altrui e nel non rispettare norme e regole del vivere civile (...)" e "(...) che danneggia il prossimo ma che, più che da malanimo, sembra emanare da un'incapacità di organizzare qualsiasi ambito della propria esistenza, tanto quello professionale quanto quello relazionale, finanziario, logistico, al punto da non farsi aiutare da nessuno se non quando vengono istituite misure tutelari (...)" (perizia giudiziaria 7.09.2009, p. 37). In conclusione egli ha quindi riscontrato un disturbo di personalità misto persistente, correlato ai reati commessi dal reclamante (ciò che gli è valso in sede di condanna il riconoscimento di una scemata imputabilità di grado lieve), così che onde evitare il pericolo di recidiva ha ritenuto essere necessario sottoporre RE 1 ad un trattamento psicoterapeutico regolare e costante (già iniziato in carcere da parte della dr. med. __________) e da proseguire anche dopo la sua scarcerazione.

                                         3.3.

                                         La psichiatra e psicoterapeuta dr. med. __________, che si è occupata di seguire il trattamento ambulatoriale con frequenza settimanale di RE 1 in carcere, nel suo rapporto 11/16.01.2012, ha confermato la diagnosi di disturbo di personalità mista e ha giudicato ottima la capacità del reclamante di riconoscere le situazioni a rischio, precisando tuttavia come egli debba ancora imparare a muoversi adeguatamente nel contesto sociale, stante che effettivamente lo scopo della psicoterapia sarebbe quello di fargli acquisire le necessarie competenze sociali. Ha altresì riconosciuto il sincero pentimento del reclamante nei confronti della vittima e il di lui desiderio di risarcire quest'ultima nonché di recuperare i legami rotti con i propri figli. Sulla base di tale suo ravvedimento essa ha ritenuto poco probabile il rischio di una ricaduta "almeno per quel che attiene ai reati di stampo-sessuale-libidinoso" (rapporto 11/16.01.2012, p. 1). Inoltre la psichiatra ha previsto un comportamento adeguato del reclamante qualora "la sua situazione sociale (affettiva, finanziaria, logistica) fosse equilibrata" (rapporto 11/16.01.2012, p. 1). Per finire essa ha rilevato di non poter fornire una valutazione conclusiva approfondita dell'attuale situazione di RE 1, a seguito dell'interruzione del trattamento terapeutico avvenuto tra la fine di giugno 2011 e il dicembre 2011, per ragioni non imputabili al reclamante.

                                         3.4.

                                         Nella sua comunicazione via e-mail del 13.12.2011 l'operatore sociale dell'Ufficio di patronato, favorevole alla continuazione della progressione graduale verso l'esterno, ha proposto in caso di liberazione condizionale la sottomissione del reclamante al Patronato e all'obbligo di mantenere un'attività lavorativa così come la terapia ambulatoriale. Ha inoltre osservato come RE 1 lavori presso un laboratorio protetto, con un salario insufficiente a coprire la pigione di un alloggio adeguato e che la liberazione condizionale presupporrebbe. Pertanto, rileva, che egli dovrebbe essere preso a carico dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona, che però non copre le spese durante la detenzione.

                                         3.5.

                                         La Direzione delle Strutture carcerarie il 16.12.2011 ha espresso preavviso negativo alla liberazione condizionale. Richiamate le fasi del regime progressivo indicate nel PES, pur tenendo conto del buon comportamento tenuto da RE 1 in espiazione di pena, essa ha ritenuto che "una liberazione condizionale ci appare ancora prematura, considerato il poco tempo per la valutazione del lavoro esterno e ritenuto che la fase 5 del PES non è ancora stata raggiunta" (scritto 16/20.12.2011).

                                         3.6.

                                         Il PES - elaborato nel febbraio/marzo 2011 e al quale RE 1 ha aderito - se da un lato fa stato delle di lui buone capacità cognitive e di apprendimento, con conclusione della prima formazione professionale (di montatore elettricista), di un buon ingaggio terapeutico, del rispetto delle norme imposte, di una buona relazione con il padre e una sorella (che lo hanno regolarmente visitato in carcere) e dell'aderenza alla curatela amministrativa (istituita dal 2007 a fronte della sua difficile attitudine a gestire la propria situazione finanziaria), dall'altro lato, scorge oltre al disturbo di personalità mista, lo stato di salute precario, il lungo periodo di inattività lavorativa nell'ambito del mercato del lavoro, la difficile situazione economica e un pericolo di recidiva penale, sebbene relativa a reati minori. Pone inoltre l'accento sull'importanza a che egli abbia un'attività professionale che gli possa garantire adeguate relazioni sociali così come egli si crei una rete sociale (con attività culturali, sportive o di tempo libero) mantenendo il più possibile i contatti con il mondo esterno piuttosto che con la realtà virtuale di internet, in quanto è stata teatro del suo delinquere. Infine per quanto riguarda il regime progressivo prima di passare alla concessione della liberazione condizionale (alla condizione che venga mantenuto il trattamento ambulatoriale, l'eventuale obbligo di mantenere un'attività lavorativa, la sottomissione ad assistenza riabilitativa e il divieto di avere contatti con la vittima), si prevede una fase in cui egli mantenga un'attività lavorativa nell'ambito del mercato del lavoro in una situazione di vita che si avvicini sempre più a quella di libertà, disponga di un alloggio (esterno) adeguato (con stipulazione di un contratto di locazione) e gli venga concesso dall'autorità competente il regime di electronic monitoring e/o di lavoro e di alloggio esterno, ciò che sinora non è avvenuto.

                                         3.7.

                                         Nella sua audizione davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi tenutasi in data 21.12.2011 RE 1, dal lato economico, ha dichiarato di prevedere l'aumento al 100 % del suo attuale impiego presso la lavanderia __________. Tuttavia, trattandosi di un laboratorio protetto (con una retribuzione di CHF 5.-- all'ora), egli è sin d'ora cosciente che non riuscirà a trarne i mezzi sufficienti per il suo sostentamento. Ulteriori attività da lui in vista sarebbero nell'ambito del volontariato (essendo il padre attivo in questo settore), che se da un lato gioverebbero alla sua integrazione nel tessuto sociale dall'altro lato non sono atti a migliorare la sua precaria situazione finanziaria. Di conseguenza, in modo del tutto generico e senza garanzia alcuna, egli ha ipotizzato la possibilità di controllare la disoccupazione e/o di ottenere una rendita AI (la cui domanda è tuttora pendente e di cui è incerto non solo l'esito ma anche la possibile percentuale di invalidità) e/o un sostegno sociale.

                                         Sul piano logistico, altrettanto genericamente e un po' semplicisticamente, egli asserisce che in caso di liberazione "andrei provvisoriamente presso la pensione al __________ a __________ o una simile a poco prezzo il tempo di organizzarmi e trovare un appartamento" (verbale di discussione 21.12.2011). Sennonché come emerge dalle ricerche in internet da lui stesso effettuate (allegate al suo reclamo 20/21.02.2012) la pigione di un appartamento monolocale o di un locale e mezzo sito nel __________ ammonta a (almeno) CHF 700.-- (fino ad oltre CHF 1'000.--). Col che è del tutto evidente che con i (precari) mezzi finanziari su cui il reclamante può attualmente far capo in caso di un suo immediato rilascio, egli non riuscirà a farvi fronte. Sebbene col padre e con la sorella egli detenga buoni e importanti rapporti, dagli stessi non risulta che potrebbe ottenere, ancorché provvisoriamente, un aiuto di tipo finanziario e/o logistico. Per quanto riguarda la sottomissione al Patronato, seppure consigliata, egli ha apertamente asserito di ritenerla inutile, disponendo già di un curatore.

                                         Infine merita una seria riflessione l'ultima asserzione di RE 1, secondo cui "aggiungo che quando esco di qui vorrei prendermi 15 giorni per staccare, sono già d'accordo anche con il lavoro, per esempio ho una concreta possibilità di recarmi da un amico in __________ che mi ha invitato (avrei a carico solo il viaggio) per aiutarlo a trovare una soluzione per sistemare il suo riscaldamento".

                                         3.8.

                                         Ora, malgrado si debba riconoscere l'evoluzione positiva del reclamante in esecuzione di pena (avvenuta comunque per gradi e in un ambiente protetto e ben istituito) come pure la sua seria volontà di continuare anche dopo il suo rilascio l'importante trattamento terapeutico iniziato con successo in carcere, in esito a quanto visto sopra, s'impone, prima della sua liberazione condizionale, il passaggio all'ulteriore fase prevista nel PES (anche se per un breve periodo) di regime di electronic monitoring e/o di lavoro e di alloggio esterni, così come suggerito dalla Direzione delle strutture carcerarie e condiviso dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

                                         Senza questo ulteriore importante passaggio, a questo stadio, la prognosi in punto al pericolo di recidiva risulta anche per questa Corte sfavorevole. Ciò tenuto conto dei precedenti penali del reclamante, dell'accertata (e ancora attuale) sua turba psichica -connessa ai reati commessi -, della sua difficoltà nell'organizzarsi, della precarietà della sua situazione finanziaria, logistica e sociale nel corto periodo, di cui egli a tutt'oggi non sembra ancora essere pienamente cosciente.

                                         Pertanto la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata merita tutela.

                                   4.   Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tener conto della sua difficile situazione economica, sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 75, 86 ss. CP, 379 ss., 393 ss. CPP, la LEPM, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, c/o Strutture carcerarie, Cadro-Lugano.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).

                                   4.   Intimazione:

  per conoscenza: -             

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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