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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 20.03.2012 60.2012.77

20 mars 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·764 mots·~4 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già parte lesa quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2012.77  

Lugano 20 marzo 2012/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/28.02.2012 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto MP __________ nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 21.02.2012 è giunta al Ministero pubblico il 23.02.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte in data 27/28.02.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il __________, verso le ore 11:20, a __________, presso il cantiere di __________, un tubo di ferro della lunghezza di 1 metro e del diametro di 5 centimetri è caduto da un’altezza di circa 14 metri colpendo al capo l’operaio IS 1, provocandogli in particolare un forte trauma cranico e un ematoma epidurale con frattura parietotemporale (inc. MP __________);

                                         che di conseguenza il Ministero pubblico ha aperto, d’ufficio, un procedimento penale a carico di PI 2, montatore di ponteggi, per le ipotesi di reato di lesioni colpose e violazione delle regole dell’arte edilizia [essendo emerso dall’istruttoria che il tubo di metallo è rotolato sul ponteggio a seguito del movimento della camminata di quest’ultimo] sfociato nel decreto di non luogo a procedere 23.11.2010 emanato dall’allora sostituto procuratore pubblico Zaccaria Akbas (NLP __________);

                                         che avverso il suddetto decreto non è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 cpv. 1 CPP TI all’allora Camera dei ricorsi penali;

                                         che con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede di ottenere gli atti di cui al surriferito incarto penale allo scopo di visionarli;

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato osservazioni in merito all’istanza;

                                         che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stato il qui istante parte al procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ in qualità di parte lesa ai sensi del CPP TI;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte lesa ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza di questa Corte – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che di conseguenza questa Corte autorizza IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, ad esaminare e a fotocopiare presso il Ministero pubblico tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 23.11.2010 (NLP __________), concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Zaccaria Akbas, compatibilmente con i suoi impegni;

      che non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato;

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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