Incarto n. 60.2012.46
Lugano 27 luglio 2012/dr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 6/7.2.2012 presentato da
RE 1, ,
contro
la decisione 24.1.2012 del procuratore pubblico Margherita Lanzillo in materia di retribuzione del difensore d’ufficio nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 1, __________, sfociato nel decreto di accusa 18.1.2012 (DA __________);
richiamate le osservazioni 16.2.2012 del magistrato inquirente, che postula la reiezione del gravame, e 21/22.2.2012 (replica) dell’avv. RE 1, che si conferma nelle sue allegazioni;
preso atto che il procuratore pubblico, interpellato il 22.2.2012, non ha duplicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. PI 1 è stato fermato a __________ il 10.1.2012, ore 22.00, siccome sospettato del furto di due telefoni cellulari.
b. E’ stato interrogato, dalle ore 01.12 alle ore 03.18 dell’11.1.2012, alla presenza dell’avv. RE 1, suo patrocinatore.
Nei suoi confronti è stato disposto l’arresto provvisorio.
Il procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha ordinato la scarcerazione dell’imputato a partire dalle ore 18.00 dell’11.1.2012.
Il 18.1.2012 il magistrato inquirente ha posto PI 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di furto e di danneggiamento, reati da ricondurre ai suddetti fatti di data 10.1.2012 e ad ulteriori fatti di data 17.1.2012. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'200.--, pari a 40 aliquote a CHF 30.--/aliquota, dedotto il carcere preventivo sofferto, pena sospesa condizionalmente per due anni. Il citato decreto è cresciuto in giudicato (DA __________).
c. Con decreto 12.1.2012 il procuratore pubblico, dopo esame degli atti, in applicazione degli art. 132 s. CPP, ha nominato l’avv. RE 1 difensore d’ufficio di PI 1 limitatamente al verbale di interrogatorio di polizia dell’11.1.2012.
d. Il 16/17.1.2012 l’avv. RE 1 ha trasmesso al magistrato inquirente la sua nota professionale inerente alla predetta difesa d’ufficio, che esponeva un totale di CHF 1'188.-- [di cui CHF 1'000.-- di onorario (quattro ore a CHF 250.--/ora), CHF 100.-- di spese e CHF 88.-- di IVA]. Ha indicato che a verbale era stato menzionato che l’interrogatorio era terminato alle ore 03.18. Gli inquirenti avevano tuttavia, a lui ed all’imputato, ancora sottoposto diversi documenti da firmare; erano inoltre state effettuate alcune correzioni. Aveva lasciato gli uffici di polizia alle ore 03.45.
e. Con decisione 24.1.2012 il procuratore pubblico ha approvato la nota professionale per CHF 891.-- [di cui CHF 750.-- di onorario (tre ore a CHF 250.--/ora), CHF 75.-- di spese e CHF 66.-- di IVA], ritenuto eccessivo il tempo esposto per il verbale di polizia.
f. Con gravame 6/7.2.2012 l’avv. RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, la predetta decisione sia annullata e riformata nel senso che la nota sia approvata come presentata.
Il reclamante, ricordato che la settimana dal 6.1.2012 al 13.1.2012 era di picchetto quale difensore “della prima ora”, ha affermato che alle ore 00.10 dell’11.1.2012 sarebbe stato interpellato dalla polizia per una difesa e che sarebbe giunto in polizia – presso gli uffici di Camorino – alle ore 00.35-00.40. Durante i primi quindici minuti la polizia gli avrebbe spiegato a grandi linee la situazione. Avrebbe poi parlato, liberamente, con l’imputato per quindici minuti. Ci sarebbero voluti altri dieci minuti perché si iniziasse il verbale di interrogatorio (ore 01.12), che sarebbe terminato alle ore 03.18. Gli inquirenti avrebbero di seguito sottoposto a lui ed all’imputato alcuni documenti di presa di conoscenza, mostrato una borsa, ecc. Avrebbe lasciato gli uffici della polizia alle ore 03.45, rientrando al domicilio alle ore 04.00.
Contesta la conclusione del procuratore pubblico, che non avrebbe tenuto conto delle circostanze sopra menzionate.
Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni del magistrato inquirente, si dirà, semmai, in seguito.
in diritto
1. Il difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può presentare reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado.
Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2. Il gravame – inoltrato il 6/7.2.2012 – contro la decisione 24.1.2012 del procuratore pubblico, con cui ha tassato la nota professionale dell’avv. RE 1, è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’avv. RE 1, designato difensore d’ufficio di PI 1, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP.
Il gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
3. 3.1.
Il reclamante contesta la decurtazione di un’ora di onorario operata dal magistrato inquirente alla nota professionale 16.1.2012.
Nel gravame il legale rileva di comprendere l’esigenza e la preoccupazione di contenere gli oneri a carico dello Stato; ritiene nondimeno che tali costi potrebbero essere ridotti se si evitasse di chiamare avvocati in piena notte per situazioni che, in realtà, non giustificherebbero un loro intervento, come nel suo caso.
Il procuratore pubblico, da parte sua, nelle osservazioni 16.2.2012, asserisce di condividere le citate affermazioni sull’inutilità di chiamare un avvocato per questa fattispecie.
Si impone anzitutto di comprendere cosa è avvenuto in concreto.
3.2.
Agli atti, allegato al verbale di interrogatorio 11.1.2012 di PI 1, ore 01.12 [verbale peraltro inutilizzabile siccome reso in violazione dell’art. 158 cpv. 1 lit. a CPP (cfr., sul tema, decisioni di questa Corte 24.3.2011 in re P., inc. 60.2011.30; 27.7.2011 in re B., inc. 60.2011.197; 24.1.2012 in re L., inc. 60.2011.417; 5.7.2012 in re G., inc. 60.2012.28)], c’è il “verbale presa atto dei diritti e obblighi dell’imputato”, che – a p. 3 – contiene una parte relativa al patrocinio che distingue il caso bagatella, la difesa di fiducia / d’ufficio e la difesa obbligatoria.
Dal formulario, sottoscritto dall’imputato, risulta poi che nel caso di specie si sarebbe trattato di una difesa obbligatoria e che “lette queste spiegazioni (presumibilmente il contenuto dell’art. 130 CPP, esposto a p. 2 del “verbale presa atto dei diritti e obblighi dell’imputato”), vuole avvalersi dell’assistenza di un suo difensore di fiducia (a sue spese)? Si, nella persona di avv. RE 1”.
Si può pertanto dedurre, sulla base di questi atti, che, al momento dell’audizione 11.1.2012, il legale avrebbe assistito PI 1 – in condizione di difesa obbligatoria – quale difensore di fiducia.
3.3.
Con decreto del giorno seguente 12.1.2012 il magistrato inquirente [autorità di nomina del difensore d’ufficio giusta i combinati art. 133 cpv. 1 e 61 lit. a CPP, a differenza della polizia, che non è annoverata tra le autorità che dirigono il procedimento a’ sensi dell’art. 61 CPP (BSK StPO – A. JENT, art. 61 CPP n. 3/6)] ha nondimeno designato l’avv. RE 1 difensore d’ufficio di PI 1 limitatamente al verbale di interrogatorio 11.1.2012.
Ha indicato, a giustificazione della nomina: “Dopo esame degli atti, in applicazione dell’art. 132 CPP in combinazione con l’art. 133 CPP; Considerato che: Una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato, segnatamente se non si tratta di un caso bagatella e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo. Non si tratta comunque di un caso bagatella se si prospetta una pena detentiva superiore a 4 mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore (art. 132 cpv. 2 e 3 CPP). Nel caso in specie trattasi di furto”.
Il procuratore pubblico ha dunque nominato il legale in applicazione dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, secondo cui chi dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 2/3 CPP). Ciò che ha ritenuto essere il caso trattandosi, a carico dell’imputato, del reato di furto.
3.4.
La decisione del procuratore pubblico è anzitutto carente nella motivazione [che deve menzionare, in ossequio al diritto di essere sentito secondo gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost., almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre pertanto l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr., per es., decisione TF 6B_124/2012 del 22.6.2012 consid. 2.2.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., n. 214 s./260/576; cfr. anche, ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 80 CPP n. 2)]: il fatto che si ipotizzasse il reato di furto non implica necessariamente, di per sé, che si imponesse la difesa d’ufficio dell’imputato.
Nella decisione non si fa poi alcun accenno alla difesa obbligatoria giusta l’art. 130 CPP [secondo cui l’imputato deve essere difeso se: a. la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni; b. rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno oppure una misura privativa della libertà; c. a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece; d. il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d’appello; e. si procede con rito abbreviato (art. 358-362)], indicata al momento dell’audizione di data 11.1.2012.
Si fa riferimento alla difesa a’ sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, i cui presupposti – sopra ricordati – divergono da quelli della difesa obbligatoria. In caso di difesa obbligatoria il difensore d’ufficio è peraltro nominato soltanto se, nonostante ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia (art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1 CPP) o se il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l’imputato non designa un nuovo difensore nel termine impartito (art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 2 CPP).
Nella fattispecie, dunque, una difesa obbligatoria con legale di fiducia, la notte dell’audizione, si è tramutata, il giorno dopo l’interrogatorio 11.1.2012, in una difesa d’ufficio siccome, secondo la pronuncia 12.1.2012, PI 1 era privo dei mezzi necessari e una difesa si imponeva per tutelare i suoi interessi.
3.5.
Tema del gravame è in ogni caso la tassazione della nota dell’avv. RE 1, non la correttezza della sua nomina rispettivamente non la questione a sapere se erano dati i presupposti secondo l’art. 130 CPP oppure l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP.
L’esposto modo di procedere desta comunque perplessità.
4. 4.1.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.
4.2.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 3/6; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.4.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 15a cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
4.3.
4.3.1.
Con decisione 24.1.2012 il magistrato inquirente ha approvato la nota professionale di CHF 1'188.-- [di cui CHF 1'000.-- di onorario (quattro ore a CHF 250.--/ora), CHF 100.-- di spese e CHF 88.-- di IVA] per CHF 891.-- [di cui CHF 750.-- di onorario (tre ore a CHF 250.--/ora), CHF 75.-- di spese e CHF 66.-di IVA], ritenuto eccessivo il tempo esposto per il verbale di polizia.
Il reclamante contesta la predetta conclusione, che non avrebbe tenuto conto del fatto che sarebbe arrivato a Camorino alle ore 00.35, che avrebbe discusso con gli agenti, che avrebbe avuto un colloquio con il cliente e che avrebbe dovuto attendere che gli inquirenti fossero a loro volta pronti per procedere con il verbale.
4.3.2.
Dagli atti si evince che il verbale di interrogatorio di PI 1 ha avuto inizio alle ore 01.12 dell’11.1.2012 ed è terminato alle ore 03.18. Ha perciò avuto una durata di due ore circa.
E’ nondimeno evidente che debba essere remunerato non soltanto il tempo strettamente necessario per la verbalizzazione, ma anche – oltre alle trasferte – il tempo indispensabile per colloquiare con l’imputato e quindi per poterlo conoscere ed adeguatamente assistere. E’ poi ragionevole reputare che il legale abbia discusso anche con gli agenti interroganti, prima dell’audizione per capire i fatti imputati al patrocinato e dopo la stessa per comprendere ed eventualmente organizzare il prosieguo della vicenda penale, a maggior ragione ritenuto che a carico di PI 1 era stato disposto l’arresto provvisorio.
Le spiegazioni rese dall’avv. RE 1 in capo al dispendio di tempo – alle ore 00.10 dell’11.1.2012 sarebbe stato interpellato dalla polizia per una difesa; sarebbe giunto in polizia alle ore 00.35-00.40; durante i primi quindici minuti la polizia gli avrebbe spiegato a grandi linee la situazione; avrebbe poi parlato, liberamente, con l’imputato per quindici minuti; ci sarebbero voluti altri dieci minuti perché si iniziasse il verbale di interrogatorio (ore 01.12), che sarebbe terminato alle ore 03.18; gli inquirenti avrebbero sottoposto a lui ed all’imputato documenti di presa di conoscenza, mostrato una borsa, ecc.; avrebbe lasciato gli uffici della polizia alle ore 03.45, rientrando al domicilio alle ore 04.00 – sono dunque sostenibili, pur ammettendo la semplicità dei fatti.
Qualora l’intervento del legale fosse stato compiutamente riportato a verbale di interrogatorio, con indicazione segnatamente dell’ora di arrivo e di partenza negli / dagli uffici di polizia, la tassazione della nota sarebbe invero risultata più agevole e corretta.
Il reclamo deve comunque essere accolto, con contestuale riforma del punto 1 della decisione 24.1.2012 del procuratore pubblico, per i motivi indicati. La nota professionale è approvata come esposta: all’avv. RE 1 sono rifusi CHF 1'188.--.
5. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, anche se di formazione giuridica, in considerazione della natura della vertenza (art. 135 CPP), adeguate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto.
§ Il punto 1 della decisione 24.1.2012 del procuratore pubblico Margherita Lanzillo è riformato nel senso che la nota professionale 16.1.2012 dell’avv. RE 1, __________, è approvata per CHF 1'188.-- [di cui CHF 1'000.-- di onorario (quattro ore a CHF 250.--/ora), CHF 100.-- di spese e CHF 88.-- di IVA].
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera