Incarto n. 60.2012.441
Lugano 12 novembre 2012/dr
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, ricusatosi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9.11.2012 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del decreto di accusa emanato a suo carico (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 9.11.2012 è giunta via fax al Ministero pubblico il medesimo giorno, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 7.04.2005 l’allora procuratore pubblico Monica Casalinuovo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1, detenuto dal 18.04.2001 al 19.04.2001, siccome ritenuto colpevole di ripetuta ricettazione giusta l’art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP, in relazione ai fatti avvenuti a __________, a __________ e a __________, nel periodo compreso tra il 21.03.2001 e il 9.04.2001, ed ha proposto la sua condanna alla pena di venti giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando la parte civile al competente foro per le sue eventuali pretese civili, e meglio come descritto nel DA __________;
che il suddetto decreto è passato in giudicato il 9.05.2005;
che con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del citato decreto;
che a suffragio della sua istanza precisa di aver richiesto un visto presso l’Ambasciata __________ di __________, essendo intenzionato ad andare negli __________ il 29.12.2012 e che la stessa Ambasciata vuole conoscere il contenuto del decreto di accusa emanato a suo carico il 7.04.2005 (DA __________);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nel procedimento penale in questione nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di accusato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa 7.04.2005 (DA __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli necessita di questo documento nell’ambito della procedura di rilascio di un visto a suo favore per gli __________ (partenza prevista il 29.12.2012);
che di conseguenza il decreto di accusa richiesto viene trasmesso, in originale, all’istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera