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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.03.2013 60.2012.401

11 mars 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,405 mots·~7 min·2

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante. richiesta respinta non avendo assunto la veste di accusatore privato al procedimento penale nel frattempo archiviato

Texte intégral

Incarto n. 60.2012.401  

Lugano 11 marzo 2013/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21.09./15.10.2012 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 21.09.2012 è giunta al Ministero pubblico il 24.09.2012, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 15.10.2012;

rilevato che le osservazioni 13.11.2012 del procuratore generale sono state presentate in maniera tardiva: di conseguenza non vengono considerate;

richiamate le osservazioni 25/29.10.2012 e 3/4.12.2012 (duplica) di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), entrambe concludenti per la reiezione dell’istanza;

richiamate inoltre le osservazioni di replica 20/21.11.2012 di IS 1 (di seguito IS 1), mediante le quali ribadisce la sua richiesta;

richiamate infine le osservazioni di duplica datate 23.11.2012 (consegnate brevi manu il 26.11.2012) del procuratore generale, mediante le quali si rimette al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con esposto 14.03.2012 il sindacato IS 1, per il tramite della persona di __________, ha segnalato al Ministero pubblico alcuni fatti che potrebbero assumere rilevanza penale nell’ambito della procedura concordataria della __________, con sede a __________ [ora __________, società sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decreto del __________ della Pretura del Distretto di __________ a far tempo dal __________ alle ore 10:00 (cfr. estratto RC Cantone Ticino)];

                                         che il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale contro la predetta società e PI 1, membro della stessa, per le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento (art. 163 cifra 1 CP) e diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 cifra 1 CP), sfociato nel decreto di non luogo a procedere 24.04.2012 emanato dal procuratore generale (inc. NLP __________);

                                         che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP;

                                         che il medesimo è dunque regolarmente passato in giudicato;

                                         che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – __________, in nome e per conto della IS 1, chiede di essere autorizzato ad esaminare gli atti del suddetto procedimento penale nell’ambito del quale ha sporto denuncia nei confronti della __________;

                                         che a suffragio della sua richiesta precisa che "(…) la tutela dei diritti e interessi dei lavoratori in causa – in special modo in questa fase di procedura fallimentare – rende necessaria la massima conoscenza della situazione aziendale e dei rapporti di proprietà. Inoltre, quale membro della delegazione dei creditori, i fatti emersi durante l’inchiesta possono essere decisamente utili per chiarire alcuni aspetti del compito che sono chiamato ad assolvere. (…)" (istanza 21.09./15.10.2012, doc. 1.a);

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore generale si è rimesso al giudizio di questa Corte;

                                         che PI 1, dal canto suo, ha chiesto la reiezione dell’istanza, mentre la IS 1 nel suo allegato di replica ha ribadito la sua richiesta di visionare gli atti del procedimento penale in questione;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nell’ambito del procedimento penale sfociato nel NLP __________, il decreto è stato – rettamente – intimato (soltanto) agli imputati, e non alla IS 1;

                                         che, in effetti, giusta l’art. 301 CPP, lex specialis rispetto all’art. 105 cpv. 1 lit. b CPP, "ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un’autorità di perseguimento penale (cpv. 1). Su richiesta, l’autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato (cpv. 2); il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di altri diritti procedurali (cpv. 3)";

                                         che il denunciante in quanto tale non è dunque una vera e propria parte al procedimento, fatto salvo il caso in cui egli sia danneggiato secondo l’art. 115 CPP e si costituisca accusatore privato giusta l’art. 118 CPP (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 6; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 301 CPP n. 3; BSK StPO – H. KÜFFER, art. 105 CPP n. 12; BSK StPO – C. RIEDO / A. FALKNER, art. 301 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – V. LIEBER, art. 104 CPP n. 19; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 301 CPP n. 3 s.);

                                         che egli ha un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP unicamente nei limiti dell’art. 301 cpv. 2 CPP, ovvero qualora non gli venga comunicato, su sua domanda, se e come è stato svolto il procedimento penale dipendente da sua denuncia (BSK StPO – C. RIEDO / A. FALKNER, art. 301 CPP n. 36);

                                         che l’art. 301 cpv. 2 CPP impone dunque all’autorità penale di informare il denunciante, su sua richiesta, sul seguito che ha avuto la denuncia: l’autorità penale deve comunicare se un procedimento penale è stato avviato e se si è concluso con un decreto di accusa, con la messa in stato di accusa o con un decreto di abbandono; la stessa non deve, per contro, fornire dettagli né motivazioni (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21.12.2005, p. 1162);

                                         che, alla luce di quanto sopra esposto, l’istante – non essendo accusatore privato al procedimento penale di cui all’incarto penale NLP __________ – deve essere informato sul fatto che il procedimento penale che trae le sue origini dalla sua segnalazione del 14.03.2012 è sfociato nel decreto di non luogo a procedere del 24.04.2012 (NLP __________) emanato a carico della già __________ e di PI 1 (regolarmente passato in giudicato), e nulla di più;

                                         che l’asserzione secondo cui la IS 1 sarebbe stata "(…) direttamente danneggiata dalle circostanze che hanno avuto quale apice il fallimento di __________, poiché non vi è stato il versamento da parte della società di circa CHF 2'280.-- di contributi professionali per l’anno 2012 da prelevarsi automaticamente dal salario degli ex-dipendenti (34) iscritti al sindacato e che figuravano ancora impiegati dalla società citata durante l’anno 2012 (…)", così come il fatto che l’istante rappresenti gli ex-dipendenti della già __________ (replica 20/22.11.2012, doc. 6) non sono evidentemente atti a giustificare un altro interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante prevalente sui diritti personali della società e di PI 1, stante anche l’esito del procedimento penale;

                                         che a ciò aggiungasi che dal contenuto e dal NLP __________ emerge invero che gli indizi di reato non hanno trovato alcuna conferma;

                                         che per questi motivi non si può ritenere che nella fattispecie in esame sia adempiuto un altro interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 prevalente sui diritti personali delle parti coinvolte nel procedimento penale sfociato nel NLP __________ del 24.04.2012 (passato in giudicato);

                                         che l’istanza deve essere conseguentemente respinta;

                                         che qualora l’istante nella sua veste di cassa disoccupazione potesse invocare un motivo scaturente dalla LPGA o dalla LADI, questa Corte esaminerà nuovamente l’istanza;

                                         che data la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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