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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 11.12.2012 60.2012.373

11 décembre 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,242 mots·~6 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2012.373  

Lugano 11 dicembre 2012/dr  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25/27.09.2012 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare gli atti del procedimento penale MP __________ nel frattempo archiviato;

richiamate le osservazioni 2.10.2012 e 22.10.2012 (duplica) del procuratore pubblico Andrea Gianini e la replica 18/19.10.2012 di IS 1, di cui si dirà in seguito;

rilevato che PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________) e PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), interpellati da questa Corte, non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   a.   A seguito della denuncia sporta il 29.05./1.06.2012 da PI 3 e da __________, __________, nei confronti di PI 2 per le ipotesi di reato di truffa e falsità in documenti in relazione alla stipulazione di abbonamenti telefonici a nome della predetta società con l’operatore __________, è stato aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 27.07.2012 (ABB __________) a carico di quest’ultimo (inc. MP __________).

                                         Avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 322 cpv. 2 CPP e 393 ss. CPP. Il medesimo è dunque passato in giudicato.

                                  b.   Il 31.05.2012 si è tenuta un’udienza dinanzi al segretario assessore presso la __________ per procedere al tentativo di conciliazione nell’ambito della procedura promossa il 9.03.2012 da IS 1, __________ (patr. da: PR 1, __________) contro __________, c/o __________, __________, di cui era socio e gerente PI 3 fino al mese di aprile 2012, ove è stata fatta valere una pretesa di CHF 8'606.60 (oltre interessi) derivante da cessioni di credito stipulate tra l’attrice e la __________, ed è stato domandato il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al PE no. __________ dell’UE di __________ limitatamente alla somma di CHF 8'060.60 (verbale di udienza 31.05.2012, inc. __________, doc. 1.b annesso all’istanza 25/27.09.2012).

                                         Nell’ambito di questa udienza l’avv. PR 2, patrocinatore di PI 3, ha dichiarato di aver presentato una denuncia penale nei confronti di PI 2 "(…) per la falsificazione della firma di PI 3 sui contratti alla base del credito dell’istante", chiedendo parimenti di sospendere la procedura fino alla conclusione del procedimento penale (verbale di udienza 31.05.2012, p. 1, inc. __________, doc. 1.b annesso all’istanza 25/27.09.2012).

                                         Il segretario assessore ha quindi deciso di sospendere la procedura di conciliazione di cui all’incarto __________, precisando parimenti che la stessa sarà riattivata su istanza di parte.

                                   c.   Con la presente richiesta il patrocinatore della IS 1, richiamando il contenuto del citato verbale di udienza, evidenzia che il 10.09.2012 il procuratore pubblico gli ha comunicato che il procedimento penale in questione è concluso. Domanda di essere autorizzato ad ispezionare il relativo incarto penale per poter produrre dinanzi alla Pretura i documenti necessari per la riattivazione della procedura civile (doc. 1 e documentazione ivi annessa).

                                         Come esposto in entrata, PI 2 e PI 3, interpellati da questa Corte, non hanno presentato osservazioni.

                                         Il procuratore pubblico, dal canto suo, osserva che il decreto di abbandono 27.07.2012 è stato intimato anche al patrocinatore di PI 3 e che di conseguenza l’acquisizione della documentazione ritenuta rilevante in ambito civile potrebbe essere ottenuta mediante formale richiamo dalla controparte, rimettendosi in ogni caso, per economia processuale, al prudente giudizio di questa Corte (doc. 3).

                                         Con replica 18/19.10.2012 il patrocinatore della qui istante osserva preliminarmente che non era a conoscenza che il procedimento penale fosse sfociato in un decreto di abbandono e che lo stesso fosse stato intimato all’avv. PR 2. Evidenzia inoltre che considerato come la procedura di conciliazione è stata sospesa e che in questa fase del procedimento non è data la facoltà di richiedere l’edizione di documenti, sarebbe necessario ottenere l’autorizzazione ad accedere perlomeno al decreto di abbandono e che "(…). La mancata produzione di tale documento porterebbe inevitabilmente ad un’autorizzazione ad agire pregiudicando così la possibilità di trovare un accordo giudiziale in quella sede (…)", ciò che "(…) gioverebbe quindi a tutte le parti ed eviterebbe inoltre ulteriori costi" (replica 18/19.10.2012, p. 1 e 2, doc. 5).

                                         Con duplica 22.10.2012 il procuratore pubblico ribadisce che l’ABB 27.07.2012 potrebbe essere richiamato dall’istante alla propria controparte in sede civile, e ciò in applicazione del principio dell’economia processuale, precisando parimenti di essere a disposizione per trasmettere, su richiesta, copia del citato decreto (doc. 7).

in diritto

                                   1.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   2.   Nella fattispecie in esame – visti i motivi apportati nella presente richiesta e considerato inoltre il contenuto e l’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 27.07.2012 (ABB __________) nel frattempo passato in giudicato – appare, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’istante ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare gli atti dell’incarto penale MP __________. È data, in effetti, una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ (sospeso dalla Pretura civile) e il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________: entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalla stipulazione di contratti tra la __________ e la __________, il cui credito è stato poi ceduto alla IS 1, qui istante. Circostanza che del resto emerge chiaramente anche dal verbale di udienza 31.05.2012 della __________ (doc. 1.b annesso all’istanza 25/27.09.2012).

                                         Gli atti dell’incarto penale in questione potrebbero essere dunque potenzialmente utili all’istante per il procedimento civile.

                                         Di conseguenza – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – l’istante rispettivamente il suo patrocinatore sono autorizzati a visionare, presso questa Corte, l’incarto MP __________ (in cui è contenuto anche l’ABB __________), concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.

                                         Gli stessi sono, se del caso, autorizzati a fotocopiare i documenti utili al procedimento civile di cui all’incarto __________.

                                   3.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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