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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 03.08.2012 60.2012.292

3 août 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,004 mots·~5 min·5

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2012.292  

Lugano 27 luglio 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza datata 12/16.07.2012 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione affinché siano conservati i campioni biologici inerenti a una persona defunta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che a seguito del decesso di __________ (__________) avvenuto a __________, durante la notte tra il __________ e il __________, il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale (inc. MP __________);

                                         che il procuratore pubblico Andrea Pagani ha in particolare ordinato l’autopsia sulla salma della vittima allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso e di effettuare i prelievi ritenuti idonei per l’esame tossicologico (AI 1 – inc. MP __________);

                                         che il 28.02.2012 e l’8.05.2012 sono stati allestiti i relativi rapporti, ove i periti hanno escluso l’intervento di terze persone in relazione al decesso di †__________ (AI 5 e AI 8 – inc. MP __________);

                                         che l’incarto penale è stato archiviato il 14.05.2012, non essendo emersi elementi tali da giustificare ulteriori approfondimenti dal profilo penale (scritto 14.05.2012, inc. MP __________);

                                         che in data 12/16.07.2012 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 ha deciso, in via superprovvisionale, che sia "(…) ordinato a Centre Universitaire Romand de Médicine Légale, Unité de toxicologie et chimie forensiques (UTFC), __________, __________, di conservare i campioni biologici relativi al defunto __________ (nato il __________ e rinv. cadavere il __________)" (decisione supercautelare datata 12.06.2012, inc. __________);

                                         che a suffragio della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (art. 158 CPC) datata 10.07.2012 presentata da __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________) nell’ambito del procedimento civile di cui all’incarto __________ riguardante un’azione d’accertamento della filiazione paterna giusta l’art. 261 cpv. 2 CC presentata da __________, __________ (patr. da: __________, __________) nei confronti di __________ e di __________ (entrambi patr. da: __________, __________), genitori del defunto compagno, †__________, che si presume sia il padre biologico di __________, nato il __________ (doc. 1.a annesso all’istanza 12/16.07.2012);

                                         che dalla suddetta istanza emerge in particolare che "(…), per accertare con sicurezza il legame genitoriale tra il piccolo __________ e il defunto signor __________, è fondamentale eseguire una perizia generica", che "(…) Essendo il presunto padre purtroppo deceduto e in seguito cremato, è indispensabile utilizzare i reperti biologici del defunto tuttora depositati presso l’Istituto Cantonale di Patologia di __________ ", che "(…) i referti autoptici vengono conservati solamente per 6 mesi" e "(…) Considerato che i prelievi del sangue sono stati effettuati in data 15.02.2012, il termine di 6 mesi, viene a scadere al più tardi in data 15.08.2012" [istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (art. 158 CPC) del 10.07.2012, p. 3, doc. 1.a annesso all’istanza 12/16.07.2012];

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente; inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare adempiuta una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale dell’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, considerato come dalla relazione medico legale sugli accertamenti autoptici eseguiti sulla salma di __________ datata 28.02.2012 (ricevuta dal Ministero pubblico il 21.03.2012) risulta che i campioni biologici inerenti al defunto sono stati affidati al personale dell’Istituto patologico di __________, per l’invio al laboratorio di tossicologia di __________ (cfr. relazione del 28.02.2012, p. 7) e che tali campioni sarebbero indubbiamente utili per stabilire l’effettivo legame tra __________ e il defunto †__________ rispettivamente per l’azione d’accertamento della filiazione paterna giusta l’art. 261 cpv. 2 CC;

                                         che è dunque adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che in siffatte circostanze questa Corte condivide il contenuto dispositivo no. 1 della decisione supercautelare datata 12.06.2012 di cui all’incarto __________ della IS 1, secondo cui "(…) È ordinato a Centre Universitaire Romand de Médicine Légale, Unité de toxicologie et chimie forensiques (UTFC), __________, __________, di conservare i campioni biologici relativi al defunto __________ (nato il __________ e rinv. cadavere il __________)" (decisione supercautelare datata 12.06.2012, p. 1, inc. __________);

                                         che di conseguenza questa Corte autorizza la Pretura istante a richiedere / utilizzare i campioni biologici di __________ ai fini dell’istruttoria civile di cui all’incarto __________;

                                         che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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