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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.240

23 juillet 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,032 mots·~5 min·5

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2012.240  

Lugano 23 luglio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13.06.2012 presentata dalla

IS 1 rappr. da: RA 1

  tendente ad ottenere la trasmissione del decreto di non luogo a procedere 25.11.2010 (NLP __________) e delle relative decisioni emanate dall’allora Camera dei ricorsi penali e dal Tribunale federale di cui all’incarto MP __________ (NLP __________) nel frattempo archiviato;

letti ed esaminati gli atti;

richiamate le osservazioni 11/13.07.2012 dell’avv. PI 2 di cui si dirà, nella misura del necessario, in seguito;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con esposto 2.11.2010, completato il 15/16.11.2010, l’avv. PI 2 ha denunciato/querelato __________, pretore di __________, per titolo di minaccia, coazione, falsità in documenti, discriminazione razziale, denuncia mendace e abuso di autorità in relazione a quanto asseritamente avvenuto nell’ambito di udienze inerenti a cause nelle quali lei era parte, nel contesto dello scioglimento dello studio legale __________ condotto con un altro avvocato e riguardante la sublocazione dei locali del predetto studio;

                                         che con decisione 25.11.2010 l’allora procuratore generale Bruno Balestra ha decretato il non luogo a procedere in capo alla suddetta denuncia/querela penale in assenza dei presupposti dei reati ipotizzati (NLP __________);

                                         che in data 16.02.2011 l’allora Camera dei ricorsi penale ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI presentata dall’avv. PI 2 avverso il surriferito decreto (inc. CRP __________);

                                         che con sentenza 5.07.2011 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato dall’avv. PI 2 avverso la decisione dell’allora Camera dei ricorsi penali (inc. TF __________);

                                         che con la presente richiesta, richiamando l’art. 36 LAvv, la IS 1 chiede la trasmissione del decreto di non luogo a procedere 25.11.2010 (NLP __________) e delle relative decisioni emanate dall’allora Camera dei ricorsi penali e dal Tribunale federale, avendo – a seguito della segnalazione del pretore __________ – a suo tempo aperto un procedimento disciplinare a carico dell’avv. PI 2, successivamente sospeso in quanto oggetto di parallello procedimento penale (doc. 1);

                                         che con osservazioni 11/13.07.2012 l’avv. PI 2 chiede la reiezione dell’istanza, sostenendo in particolare che le decisioni menzionate dalla IS 1 istante nulla avrebbero a che fare con questo procedimento poiché "(…) come già reiteratamente evidenziato, il procedimento aperto a seguito della segnalazione della Pretora Avv. __________ per i fatti del 21 ottobre 2010, è tuttora in fase istruttoria, e quindi coperta da segreto istruttorio" e che "Ad abundantiam, non è dato (a) sapere la base legale della multipla iniziativa della signora avv. __________ per la IS 1, ovvero in base a quale norma di diritto o di giurisprudenza ella avrebbe il diritto di accedere a degli atti che si trovano in fase di istruzione" (osservazioni 11/13.07.2011, p. 2);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nella fattispecie in esame – stante le decisioni 7.04.2011 (inc. CRP __________) e 25.05.2012 (inc. CRP __________) di questa Corte e la finalità della richiesta dell’autorità istante in considerazione delle sue competenze (art. 24, 25, 33 ss. e 40 cpv. 4 LAvv) – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 prevalente sui diritti personali dell’avv. PI 2 ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di non luogo a procedere 25.11.2010 (NLP __________), della decisione 16.02.2011 (inc. CRP __________) dell’allora Camera dei ricorsi penali e della decisione TF __________ del 5.07.2011 del Tribunale federale di cui all’incarto MP __________ (NLP __________) nel frattempo archiviato, potendo il loro contenuto essere utile ai fini delle sue incombenze;

                                         che la richiesta dell’avv. PI 2 di respingere la presente istanza non può essere evidentemente accolta da questa Corte, considerato che le postulate decisioni fanno parte dell’incarto penale MP __________ (NLP __________) nel frattempo archiviato e ritenuto inoltre che la IS 1, quale autorità di prima istanza, esercita il potere disciplinare sugli avvocati (e sui praticanti) per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA, alla LAvv, ad altre leggi cantonali e federali, al regolamento, alle norme deontologiche e allo statuto (art. 24 cpv. 1 e art. 25 cpv. 2 LAvv);

                                         che ciò è sufficiente per ammettere un interesse giuridico legittimo prevalente della IS 1 istante sui diritti personali dell’avv. PI 2 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che in siffatte circostanze – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in copia, all’avv. RA 1 il decreto di non luogo a procedere 25.11.2010 (NLP __________), la decisione 16.02.2011 (inc. CRP __________) dell’allora Camera dei ricorsi penali e la decisione TF __________ del 5.07.2011 del Tribunale federale di cui all’incarto MP __________ (NLP __________) nel frattempo archiviato;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della funzione che svolge la IS 1 e della finalità della richiesta.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAvv ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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