Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.06.2012 60.2012.224

6 juin 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·802 mots·~4 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2012.224  

Lugano 6 giugno 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 31.05./1.06.2012 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare due incarti penali sfociati in una sentenza di condanna passata in giudicato;

premesso che la richiesta datata 31.05.2012 è giunta, via fax, al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 1°.06.2012, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 15.10.2009 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, giudice Mauro Ermani, ha dichiarato IS 1 autore colpevole di infrazione alla LStup, contravvenzione alla LStup e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, lo ha prosciolto dall’infrazione alla LStup (per il quantitativo di 35 gr di eroina di cui al punto no. 2 del relativo DA) e, avendo agito in stato di scemata imputabilità, lo ha condannato alla pena detentiva di quattordici mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto) a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 89 cpv. 6 CP, comprensiva del ripristino del residuo di pena di sessanta giorni di cui ai DA 21.02.2005 e 4.07.2005 del Ministero pubblico di Lugano e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. TPC __________ e __________);

                                         che la suddetta decisione è passata in giudicato il medesimo giorno;

                                         che con la presente richiesta – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – il patrocinatore di IS 1 chiede di poter esaminare gli atti degli incarti penali TPC __________ e __________, sfociati nella sentenza di condanna 15.10.2009;

                                         che a suffragio della sua richiesta il legale precisa di patrocinare IS 1 in una procedura di ricorso inerente al divieto di entrata nell’ambito della quale gli è stato concesso un termine scadente il 5.07.2012 per produrre eventuali prove dinanzi al TFA e che l’accesso agli incarti penali in questione sarebbe importante per verificare l’ammissibilità o meno del citato divieto (doc. 1.a);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante (e di riflesso del suo patrocinatore) in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare gli incarti penali TPC __________ e __________ sfociati nella sentenza di condanna 15.10.2009 (passata in giudicato), poiché l’hanno interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che il contenuto degli stessi potrebbe essere utile per la procedura di ricorso in materia di divieto d’entrata;

                                         che di conseguenza IS 1 rispettivamente il suo patrocinatore avv. PR 1 sono autorizzati ad esaminare gli atti degli incarti penali TPC __________ e __________ sfociati nella sentenza di condanna 15.10.2009 presso il Tribunale penale cantonale, compatibilmente con gli impegni dei collaboratori della cancelleria;

                                         che gli stessi sono, se del caso, autorizzati a fotocopiare i documenti utili alle loro incombenze;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

                                         che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte ai procedimenti penali di cui agli incarti TPC __________ e __________ nel frattempo archiviati.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2012.224 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.06.2012 60.2012.224 — Swissrulings