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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 18.05.2012 60.2012.186

18 mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·767 mots·~4 min·2

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2012.186  

Lugano 18 maggio 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27.04./4.05.2012 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare un incarto penale nel frattempo archiviato, in particolare la decisione emanata a suo carico;

premesso che la richiesta datata 27.04.2012 è giunta al Ministero pubblico il 30.04.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 4.05.2012, informando parimenti che nulla osta alla visione dell’incarto penale (con eventuale estrapolazione di copie) da parte dell’istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il 30.06.2009 l’allora procuratore pubblico Clarissa Torricelli ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di furto, di danneggiamento e di violazione di domicilio (in relazione ai fatti accaduti ad __________ il 5.01.2009), nonché di contravvenzione alla LStup, e preso atto del consenso espresso il 28.03.2009, ha proposto la sua condanna al lavoro di pubblica utilità di centoventi ore e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, rinviando la parte civile al competente foro per le sue pretese, e meglio come descritto nel DA __________ (inc. MP __________ e MP __________);

                                         che il suddetto decreto è passato in giudicato il 3.08.2009;

                                         che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – il patrocinatore di IS 1 evidenzia che nell’ambito della domanda di naturalizzazione agevolata presentata dal suo assistito è emerso che egli, il 30.06.2009, è stato condannato per alcuni reati; di conseguenza chiede di poter esaminare l’incarto penale sfociato nel decreto di accusa 30.06.2009, in particolare la predetta decisione (doc. 1.a e procura ivi annessa);

                                         che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

                                         che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

                                         che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

                                         che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG dell’istante ad ottenere copia del decreto di accusa 30.06.2009 (DA __________) emanato a suo carico (passato in giudicato il 3.08.2009), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte;

                                         che a ciò aggiungasi che egli necessita di tale documento per la sua domanda di naturalizzazione;

                                         che di conseguenza il decreto di accusa 30.06.2009 (DA __________) viene trasmesso, in copia, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

                                         che questa Corte autorizza inoltre IS 1, rispettivamente i collaboratori dello PR 1, __________, ad esaminare presso il Ministero pubblico tutti gli atti degli incarti penali MP __________ e MP __________ e, se del caso, a fotocopiare i documenti utili alle loro incombenze, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Pagani;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo stato l’istante già parte ai procedimenti penali MP __________ e MP __________ (sfociati nel DA __________) nel frattempo archiviati;

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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