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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.05.2012 60.2012.175

25 mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,451 mots·~7 min·2

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2012.175  

Lugano 25 maggio 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22.03./24.04.2012 – completata il 26.04.2012 –presentata dalla

IS 1 rappr. da: avv.

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti di alcuni incarti penali (nel frattempo archiviati) e la trasmissione di eventuali ulteriori decisioni emanate a carico dell’avv. PI 2;

premesso che la richiesta datata 22.03.2012 è giunta al Ministero pubblico il 23.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 24.04.2012, preavvisandola favorevolmente;

richiamato lo scritto di complemento 26.04.2012 dell’autorità istante e le osservazioni 21.05.2012 dell’avv. PI 2, di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con sentenza 7.04.2011 questa Corte ha accolto (ai sensi dei considerandi) l’istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG presentata il 25.01./25.02.2011 dalla IS 1, per il tramite della sua segretaria avv. __________ (in cui ha postulato di ottenere la trasmissione di alcune decisioni emanate a carico dell’avv. PI 2), ed ha deciso di trasmetterle, in copia, i decreti di non luogo a procedere 29.11.2010 (NLP __________), 27.12.2010 (NLP __________) e 7.01.2011 (NLP __________), nonché le decisioni 16.02.2011 (inc. CRP __________), 16.02.2011 (inc. CRP __________) e 23.03.2011 (inc. CRP __________) dell’allora Camera dei ricorsi penali / della Corte dei reclami penali;

                                         che con istanza datata 22.03.2012 inviata al Ministero pubblico (cui è giunta il giorno successivo) la IS 1 ha domandato al procuratore pubblico di comunicare lo stadio dei procedimenti penali inerenti all’avv. PI 2 in cui la medesima è parte denunciata e di concederle l’accesso agli atti degli incarti MP __________, MP __________, MP __________, MP __________ e MP __________;

                                         che con scritto 24.04.2012 il procuratore pubblico ha trasmesso, per competenza in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte la suddetta istanza, preavvisando favorevolmente la richiesta, trasmettendo parimenti gli incarti NLP __________ (composto dagli inc. MP __________ e MP __________), NLP __________ (inc. MP __________) e NLP __________ (inc. MP __________) nel frattempo archiviati;

                                         che con scritto 26.04.2012 la IS 1, richiamando la sua istanza datata 22.03.2012 e la decisione 7.04.2011 (inc. CRP __________) emanata da questa Corte, ha precisato che "(…). La nostra istanza 22 marzo 2012, salvo altri procedimenti che attualmente fossero pendenti davanti alla CRP, è riferita agli stessi incarti sopra citati [ndr: riferendosi agli incarti penali di cui le sono state trasmesse i decreti/le decisioni unitamente alla sentenza 7.04.2011 (inc. CRP __________)] ed è quindi già stata accolta e va dunque intesa quale richiesta di ricevere le eventuali decisioni che fossero ulteriormente state emesse da Autorità superiori, a seguito di impugnativa" (scritto 26.04.2012, doc. 3);

                                         che l’avv. PI 2, dal canto suo, chiede di respingere la richiesta di accedere agli atti riguardo agli incarti MP __________ e MP __________ "(….), stante, inter alia, la circostanza che detti procedimenti sono collegati e compenetranti con gli incarti ancora sotto inchiesta giudiziaria (INC.__________, INC.__________, INC.__________), ovvero coperti da segreto istruttorio, da una parte, e dall’altra parte, che la IS 1 può attendere l’esito di tali procedimenti, per un quadro più completo della situazione, nell’interesse di tutti, non ravvisando alcuna urgenza" (osservazioni 21.05.2012, doc. 6);

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che nella fattispecie in esame – stante la decisione 7.04.2011 (inc. CRP __________) di questa Corte e la finalità della richiesta dell’autorità istante in considerazione delle sue competenze (art. 24, 25, 33 ss. e 40 cpv. 4 LAvv) – è pacifico l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1 prevalente sui diritti personali dell’avv. PI 2 ad esaminare anzitutto tutti gli atti del procedimento penale sfociato dapprima nel decreto di non luogo a procedere 29.11.2010 [inc. NLP __________ (inc. MP __________) del Ministero pubblico] a seguito della di lei denuncia/querela 12/13.08.2010 sporta nei confronti dell’avv. __________, di __________ e dell’avv. __________ per diverse ipotesi di reato e nei confronti del pretore __________ e di dipendenti della società __________ per l’ipotesi di reato di violazione di domicilio, decreto che è poi stato impugnato all’allora Camera dei ricorsi penali, la quale con giudizio 16.02.2011 (inc. CRP __________) ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 10.12.2010 inoltrata dall’avv. PI 2; con sentenza 7.02.2012 il Tribunale federale ha infine respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato da quest’ultima avverso la decisione dell’allora CRP (inc. TF __________);

                                         che la stessa IS 1 è inoltre autorizzata ad esaminare tutti gli atti del procedimento penale sfociato dapprima nel decreto di non luogo a procedere 27.12.2010 emanato dal procuratore pubblico a carico dell’avv. __________ [inc. NLP __________ (inc. MP __________) del Ministero pubblico] a seguito della denuncia/querela 12/13.08.2010 sporta dall’avv. PI 2 nei confronti, tra l’altro, di quest’ultimo per diverse ipotesi di reato; adita dall’avv. PI 2 con un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI, l’allora Camera dei ricorsi penali l’ha dichiarata irricevibile con decisione 16.02.2011 (inc. CRP __________); avverso questo giudizio l’avv. PI 2 ha presentato ricorso al Tribunale federale che l’ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, con sentenza 5.07.2011 (inc. TF __________);

                                         che la IS 1 istante è infine autorizzata ad esaminare tutti gli atti del procedimento penale sfociato dapprima nel decreto di non luogo a procedere 7.01.2011 [inc. NLP __________ (inc. MP __________ e inc. MP __________) del Ministero pubblico] a seguito delle denunce/querele 7/8.07.2010, 16.12.2010 e 5.01.2011 dell’avv. PI 2 presentate nei confronti dell’avv. __________, di __________, dell’avv. __________ e dell’avv. __________; adita dalla denunciante con giudizio 23.03.2011 questa Corte ne ha poi respinto, per quanto ricevibile, il reclamo (inc. CRP __________); con sentenza 5.07.2011 il Tribunale federale ha infine respinto il ricorso, nella misura in cui era ammissibile, presentato dall’avv. PI 2 avverso il giudizio della CRP (inc. TF __________), poiché il loro contenuto potrebbe essere utile ai fini delle sue incombenze;

                                         che la richiesta dell’avv. PI 2 di negare l’accesso agli atti dei procedimenti penali di cui agli incarti MP __________ e MP __________ non può essere accolta da questa Corte, considerato che gli stessi sono conclusi/archiviati e ritenuto inoltre che la IS 1, quale autorità di prima istanza, esercita il potere disciplinare sugli avvocati (e sui praticanti) per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA, alla LAvv, ad altre leggi cantonali e federali, al regolamento, alle norme deontologiche e allo statuto (art. 24 cpv. 1 e art. 25 cpv. 2 LAvv);

                                         che ciò è sufficiente per ammettere un interesse giuridico legittimo prevalente della IS 1 istante sui diritti personali dell’avv. PI 2 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;

                                         che in siffatte circostanze – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà, in originale, gli incarti NLP __________ (una mappetta grigia), NLP __________ (una mappetta verde) e NLP __________ (una mappetta verde) del Ministero pubblico, e gli incarti CRP __________, CRP __________ e CRP __________ (tre mappette arancioni) alla IS 1, con l’obbligo di restituirli al Ministero pubblico rispettivamente a questa Corte, al più tardi, al termine delle sue incombenze;

                                         che la IS 1 istante potrà, se del caso, fotocopiare i documenti utili per le sue mansioni;

                                         che l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della funzione che svolge la IS 1 e della finalità della richiesta.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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