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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.05.2012 60.2012.128

25 mai 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·3,492 mots·~17 min·5

Résumé

Reclamo contro la decisione dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative che ha interrotto l'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica. Competenza CRP. condizioni per l'esecuzione in forma degli arresti domiciliari

Texte intégral

Incarto n. 60.2012.128  

Lugano 25 maggio 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 29/30.03.2012 presentato da

RE 1,  

contro

la decisione 13.03.2012 dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, con cui ha ordinato l'interruzione della sorveglianza elettronica e il proseguimento dell'esecuzione della pena in regime ordinario (inc. UIPA __________);

richiamate le osservazioni 5/10.04.2012 dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, concludenti per la reiezione del gravame, nonché lo scritto 25/26.04.2012 con cui detto Ufficio comunica di rinunciare all'inoltro di osservazioni di duplica;

richiamate altresì le osservazioni di replica 23/24.04.2012 di RE 1, in cui si riconferma nelle proprie argomentazioni e conclusioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con decreto d'accusa 1.03.2010 (passato in giudicato) del Ministero pubblico RE 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (ferma) di 90 aliquote giornaliere da CHF 110.-- ciascuna (corrispondenti a complessivi CHF 9'900.--), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 90 giorni, oltre alla multa di CHF 1'500.--, che pure in caso di mancato pagamento, sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 15 giorni. Ciò in quanto egli è stato ritenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio (DA __________).

                                  b.   Con decreto d'accusa 7.12.2010 (passato in giudicato) del Ministero pubblico il reclamante, ritenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, è stato condannato alla pena pecuniaria (ferma) di 90 aliquote giornaliere da CHF 110.-- ciascuna (per complessivi CHF 9'900.--), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 90 giorni, oltre alla multa di CHF 1'000.--, che, pure in caso di mancato pagamento, sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 10 giorni (DA __________).

                                   c.   Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento delle suddette pene pecuniarie e multe, le stesse sono state convertite in 205 giorni di pena detentiva dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, che, nel contempo, il 9.12.2011 ha incaricato la gendarmeria di Bellinzona di provvedere alla riscossione delle pene pecuniarie e multe, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento "l'interessato dovrà essere accompagnato e trasferito al Penitenziario di Lugano - La Stampa per eseguire la pena" (mandato di accompagnamento 9.12.2011).

                                  d.   In data 14.12.2011 RE 1 ha richiesto telefonicamente all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, l'espiazione delle pene mediante braccialetto elettronico.

                                         Di conseguenza, ai fini organizzativi, egli è stato convocato una prima volta per il 20.12.2011, a cui però egli non si è presentato.

                                         Ha fatto seguito una nuova convocazione, per il 3.01.2012, corredata da diffida secondo cui "in caso di mancata presenza, l'esecuzione di pena tramite sorveglianza elettronica non potrà essere eseguita e verrà emesso immediatamente un mandato d'accompagnamento" (convocazione 22.12.2011). Audizione questa che, su richiesta del reclamante, è stata successivamente posticipata al 10.01.2012.

                                         In tale incontro l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative - esperite le formalità per l'espiazione dei 205 giorni di pena detentiva nella forma degli arresti domiciliari, mediante, tra l'altro, la stipula di un contratto - ha ammesso formalmente il reclamante al beneficio di tale forma di esecuzione, stabilendo l'inizio al 19.01.2012 e il termine all'11.08.2012 e la somma di CHF 1'370.- quale partecipazione ai costi del braccialetto a carico del reclamante.

                                   e.   Constatata un'interruzione di corrente al modem installato al domicilio del reclamante in tre periodi (dal 15.02.2012 ore 13.52 al 20.02.2012 ore 9.38; dal 23.02.2012 ore 15.18 al 26.02.2012 ore 23.35 e dal 27.02.2012 ore 16.31 al 28.02.2012 ore 9.35), con decisione supercautelare 29.02.2012 l'Ufficio dell'incasso e delle pene "vista la presenza di presunti problemi tecnici non definiti durante l'esecuzione di pena" ha sospeso la sorveglianza elettronica a partire dal 28.02.2012 per tempo indeterminato.

                                         Sentito in data 8.03.2012 dal responsabile della sorveglianza elettronica del suddetto Ufficio, in quanto sospettato da quest'ultimo di aver manomesso in più di un'occasione l'apposita apparecchiatura, il reclamante ha escluso nel modo più assoluto di aver volontariamente staccato la corrente elettrica, onde rendere impossibile la sorveglianza per alcuni periodi di tempo. Egli ha asserito di non aver avuto alcun valido motivo per compiere un tale atto e ha piuttosto ricondotto le interruzioni segnalate dal sistema ad un problema tecnico, segnatamente, a suo dire, i riscaldamenti elettrici farebbero di tanto in tanto saltare le valvole per un sovraccarico, cagionando delle interruzioni di corrente.

                                    f.   Con decisione 13.03.2012 l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative ha confermato l'interruzione, con effetto dal 28.02.2012, dell'esecuzione delle pene tramite sorveglianza elettronica, stabilendo per i rimanenti 165 giorni (dal 29.02.2012 all'11.08.2012) il regime ordinario. Esso ha altresì disposto che "verrà inviata al condannato una diffida (in quanto scaduta infruttuosamente la scadenza fissata per il 28.02.2012), con un ultimo termine di pagamento, per l'importo di Fr. 400.-. Tale importo viene ora considerato come costo per i 40 giorni di sorveglianza elettronica effettuati (Fr. 10.- al giorno). Le successive rate inviate a suo tempo, essendo la sorveglianza interrotta, non sono da pagare" (decisione 13.03.2012, p. 4). Infine ha escluso la possibilità per il reclamante di eseguire, tramite sorveglianza elettronica, un'ulteriore precedente pena detentiva di 95 giorni (corrispondente a 90 aliquote giornaliere di CHF 120.-- ciascuna oltre CHF 500.-- di multa non pagate) pronunciata il 13.05.2009 dalla Pretura penale di Bellinzona (DA __________).

                                         Riepilogati i fatti, tale autorità ha ritenuto che le constatate tre (lunghe) interruzioni di corrente dell'apparecchiatura di sorveglianza elettronica (descritte al considerando in fatto e.) sarebbero da ricondurre a una manomissione intenzionale da parte del reclamante, onde rendere di fatto impossibile la sorveglianza per un periodo di tempo.

                                         Ne sarebbe prova il fatto che durante l'esecuzione di pena tramite braccialetto sarebbero stati sostituiti in due occasioni (il 20.02.2012 e il 22.02.2012) due modem installati al domicilio di RE 1, che si sarebbero in seguito rivelati perfettamente funzionanti. Ciò varrebbe anche per il terzo modem.

                                         Inoltre in data 28.02.2012, rilevata un'interruzione di corrente, quest'ultima sarebbe stata ripristinata un minuto dopo che il responsabile della sorveglianza sarebbe giunto davanti alla porta d'entrata del domicilio del reclamante e avrebbe suonato il campanello.

                                  g.   Contro tale decisione insorge davanti a questa Corte RE 1 con esposto 29/30.03.2012.

                                         In maniera generale sostiene di non aver avuto alcuna ragione valida per manomettere il modem, essendo sempre state esaudite le sue richieste di permesso.

                                         Con riguardo alla visita di controllo del 28.02.2012 precisa di non aver potuto aprire immediatamente la porta dopo il suono del campanello, in quanto stava facendo il bagno e avrebbe impiegato del tempo per rivestirsi e percorrere il corridoio sino all'uscio. Inoltre, a suo dire, non avrebbe potuto sapere l'identità della persona all'entrata, siccome la videocamera posta all'esterno

                                         servirebbe solo "da deterrente in quanto ho subito parecchi furti" mentre lo spioncino sarebbe danneggiato sin dall'inizio della locazione.

                                         Asserisce che prima della sua audizione dell'8.03.2012 nessuno mai gli avrebbe comunicato l'esistenza di sospette manomissioni, nemmeno in occasione del disinserimento del modem di data 28.02.2012, che ha interrotto l'esecuzione tramite braccialetto elettronico. Così che, circa la sostituzione di ben tre modem, egli avrebbe sempre pensato trattarsi di apparecchi difettosi.

                                         Assevera inoltre di aver più volte segnalato malfunzionamenti e/o difetti ai modem installati al suo domicilio.

                                         Infine sostiene di aver segnalato sin dall'inizio dell'esecuzione delle interruzioni di corrente varianti "da qualche minuto a qualche ora" da ricondurre a un sovraccarico della corrente - che quindi "salterebbe" - essendo il riscaldamento in parte elettrico.

                                  h.   Con osservazioni 5/10.04.2012 l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative ha in particolare rilevato che i problemi tecnici riferiti da RE 1 sarebbero stati unicamente legati al modem installato il 20.02.2012 e disinstallato poco dopo. Lo stesso sarebbe stato sostituito, al fine di escludere tali problemi, visto il perdurare della mancanza di corrente dal 15.02.2012, ma in realtà l'apparecchio sarebbe risultato funzionante e il manco di corrente conseguente a una manomissione esterna.

                                         Ha altresì evidenziato che una mancanza di corrente di qualche minuto o qualche ora conseguente al problema delle valvole non metterebbe a rischio la sorveglianza, grazie alla presenza delle batterie, mentre quelle di 6 giorni (dal 15.02.2012 al 20.02.2012) e di 4 giorni (dal 23.02.2012 al 26.02.2012) sì. Esclude in questo caso che il reclamante possa essere rimasto al buio per una decina di giorni.

                                    i.   Delle ulteriori argomentazioni e dello scritto di replica 23/24.04.2012 di RE 1 si dirà - laddove necessario - nei considerandi che seguono.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

                                         Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, nonché ha apportato delle modifiche - pure entrate in vigore l'1.01.2011 - al Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (REPM) del 6.03.2007 (già in vigore dal 9.03.2007).

                                         Giusta l'art. 3 cpv. 1 REPM le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure sono il Dipartimento delle istituzioni, la Divisione della giustizia, il giudice dell'applicazione della pena, la Direzione delle strutture carcerarie e l'Ufficio dell'assistenza riabilitativa. Per quanto riguarda la Divisione della giustizia a tenore dell'art. 5 cpv. 1 REPM essa è "l'autorità competente" o "l'autorità di esecuzione" a norma del diritto federale, salvo disposizione contraria della legge o del regolamento.

                                         La Divisione della giustizia - e per essa l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, attivo dall'1.01.2011 e da cui dipende - è in modo particolare l'autorità competente ad occuparsi della procedura in materia di espiazione della pena tramite gli arresti domiciliari in base al Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004, in vigore dal 16.07.2004 (art. 5 ss.).

                                         Tutte le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure, che non rientrano ex art. 12 cpv. 1 LEPM nella competenza del giudice dell'applicazione della pena nei casi elencati all'art. 10 LEPM, sono a tenore dell'art. 12 cpv. 2 LEPM direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e seguenti CPP.

                                         1.2.

                                         Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni (art. 396 cpv. 1 CPP) per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

                                         La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.3.

                                         Il gravame inoltrato il 29.03.2012 contro la decisione 13.03.2012 dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative notificata il 20.03.2012 è quindi tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

                                         RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

                                         Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         Il condannato ad una pena privativa della libertà di breve durata (da 20 giorni a 12 mesi) può essere autorizzato ad eseguire la pena nella forma degli arresti domiciliari se, in ragione del suo carattere e dei suoi precedenti, risulta capace di rispettarne le condizioni (art. 1 e 2 cpv. 1 del Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004).

                                         La Divisione della giustizia controlla l'esecuzione della decisione e, se è il caso, si reca sul luogo di domicilio del condannato (art. 12 del medesimo Regolamento). Se egli non rispetta le condizioni fissate o non si dimostra motivato durante l'esecuzione agli arresti domiciliari la Divisione della giustizia può sospendere la sua applicazione (art. 13 cpv. 1 del medesimo Regolamento).

                                         La sospensione e l'interruzione degli arresti domiciliari possono ugualmente essere ordinate per ragioni non direttamente imputabili al condannato. In casi gravi l'interruzione può essere decisa senza preavviso (art. 13 cpv. 4 e 5 del medesimo Regolamento).

                                         In caso di interruzione degli arresti domiciliari, la pena residua viene eseguita in regime ordinario o di fine pena (art. 14 cpv. 2 del medesimo Regolamento).

                                         2.2.

                                         L'apparecchiatura per la sorveglianza elettronica consta di un braccialetto trasmittente, fissato alla caviglia dell'interessato mediante un cinturino in gomma (e dunque impermeabile), e di un modem ricevente (posto al domicilio del condannato), collegato alla linea telefonica e ad una presa di corrente elettrica, che non devono mai essere staccati. Il modem registra i segnali prodotti dal braccialetto e li trasferisce al sistema operativo centrale che gestisce il programma di sorveglianza. Esso permette quindi di verificare il rispetto del programma stabilito, in modo particolare gli orari di partenza e di rientro al proprio domicilio della persona interessata.

                                   3.   Nel caso concreto, in buona sostanza, l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative in data 13.03.2012 ha formalmente deciso di interrompere l'esecuzione tramite sorveglianza elettronica di complessivi 205 giorni di detenzione (quale pena detentiva sostitutiva) con effetto dal 28.02.2012, e ha disposto di eseguire i rimanenti 165 giorni in regime ordinario, avendo, a suo dire riscontrato "palesi e gravi violazioni durante l'esecuzione di pena", segnatamente lunghe interruzioni di corrente elettrica, che hanno di fatto reso impossibile la sorveglianza per alcuni periodi di tempo, a suo parere, dovute a manomissioni intenzionali da parte del reclamante.

                                         RE 1, in questa sede, esclude invece qualsiasi manomissione da parte sua dell'apparecchiatura della sorveglianza elettronica.

                                   4.   4.1.

                                         Secondo il programma settimanale di base per il periodo compreso dal 19.01.2012 al 4.06.2012 RE 1 deve rimanere al suo domicilio dal lunedì al venerdì dalle ore 19.30 alle ore 6.00 e dalle ore 6.30 alle ore 19.00 deve essere al lavoro; nei giorni di sabato e domenica egli deve trovarsi al proprio domicilio dalle ore 18.00 alle ore 13.30, mentre che dalle ore 14.00 può beneficiare di tempo libero ed uscire di casa, ma deve farvi rientro al più tardi entro le ore 17.30.

                                         4.2.

                                         In concreto, in base ai rapporti evento in atti, che riportano i dati registrati dal sistema operativo centrale, è accertato che al modem installato al domicilio del reclamante è mancata la corrente elettrica dal mercoledì 15.02.2012 ore 13.52 al lunedì 20.02.2012 ore 9.38, dal giovedì 23.02.2012 ore 15.18 alla domenica 26.02.2012 ore 23.35 come pure dal lunedì 27.02.2012 ore 16.31 al martedì 28.02.2012 ore 9.35.

                                         Essi fanno inoltre stato di ulteriori brevi interruzioni di corrente elettrica, che, segnatamente per quelle precedenti il 15.02.2012 per la loro corta durata, non sono state considerate dalla competente autorità quali violazioni.

                                         4.3.

                                         Il reclamante nell'audizione dell'8.03.2012 ha sostenuto che "il problema è unicamente tecnico, le valvole saltano a causa di riscaldamenti elettrici, di regola dopo un giorno al massimo mi accorgo e ripristino la corrente. Faccio presente che già dall'inizio ho informato il signor __________ di questo possibile problema. L'unica volta che mi sono accorto che le luci del modem erano spente ho avvisato. È impossibile che dal 15 al 20 febbraio non ci fosse la corrente e neanche dal 23 al 26 febbraio" (verbale 8.03.2012, p. 1). Dichiarazioni queste che egli ha ridimensionato nel suo gravame per quanto riguarda i tempi di interruzione, asserendo che a causa del riscaldamento elettrico, vi sarebbero stati di tanto in tanto dei picchi di corrente che avrebbero fatto "saltare" le valvole così che "ovviamente se non sono presente queste interruzioni possono variare da qualche minuto a qualche ora" (reclamo 29/30.03.2012, p. 2).

                                         Ora, ritenuto che RE 1, come visto sopra, in base al programma settimanale deve obbligatoriamente trovarsi in casa in qualsiasi giorno della settimana, almeno nella fascia oraria tra le ore 19.30 e le ore 6.00 (nel fine settimana addirittura tra le ore 18.00 e le ore 13.30), nella seconda metà di febbraio e dunque in pieno inverno, è impossibile che egli non si sia accorto immediatamente, o quantomeno la sera stessa, delle surriferite (accertate) interruzioni di corrente (e quindi anche della luce e del riscaldamento) avvenute su più giorni e, in due casi, pure estese al fine settimana. Egli peraltro nella sua audizione si è limitato a negare categoricamente le interruzioni di corrente avvenute su più giorni senza fornire al proposito una giustificazione, mentre nel suo gravame ha soltanto fatto riferimento a brevi manchi di corrente durati da qualche minuto a qualche ora.

                                         4.4.

                                         Mentre che nella sua audizione dell'8.03.2012 il reclamante ha ipotizzato la possibilità di un difetto alla presa della corrente rispettivamente all'interruttore della luce, segnatamente in relazione all'interruzione avvenuta tra il 27 e il 28.02.2012 (laddove il ripristino della corrente è avvenuto un minuto dopo il suono del campanello dell'appartamento di RE 1 da parte del responsabile della sorveglianza elettronica), nel suo gravame egli l'ha escluso, asserendo che "il mio interruttore è stato controllato da dei professionisti ed è perfettamente funzionante e se necessario questo lo farò certificare" (reclamo 29/30.03.2012, p. 2). Egli ha quindi sostenuto la presenza di difetti nei modem installati al suo domicilio, che in effetti sarebbero stati sostituiti per ben tre volte. A suo dire, l'addetto che si sarebbe occupato della sostituzione degli stessi gli avrebbe "detto in più occasioni che i nuovi modem non funzionavano come avrebbero dovuto e ne aveva già cambiati parecchi con altre persone" (reclamo 29/30.03.2012, p. 2). Di conseguenza il reclamante avrebbe sempre pensato "di avere una serie di apparecchi difettosi, nessuno mi ha parlato di manomissione o altro prima del verbale" (reclamo 29/30.03.2012, p. 2). Egli stesso, ha infine rilevato, che avrebbe segnalato più volte malfunzionamenti del modem.

                                         Sennonché delle asserite dichiarazioni dell'addetto che avrebbe sostituito i tre modem, agli atti non risulta alcunché.

                                         Dalle tavole processuali emerge invece, come asserito dalla competente autorità, che il malfunzionamento segnalato dal reclamante era riferito al modem sostituito in data 20.02.2012, anche a seguito della lunga interruzione di corrente registrata dal sistema operativo centrale tra il 15.02.2012 e il 20.02.2012, e ciò per escludere problemi tecnici nell'apparecchiatura. Nel seguito, dopo collaudi, essa si è tuttavia rivelata essere funzionante. Pure funzionanti sono risultati essere gli altri due modem installati al domicilio del reclamante: sia quello sostituito in data 22.02.2012 sia quello disinserito il 28.02.2012.

                                         Il reclamante del resto non ha potuto confutare i risultati dei controlli tecnici effettuati dall'autorità responsabile della sorveglianza elettronica sull'apparecchiatura installata al suo domicilio.

                                         In tali circostanze, appurato che le tre (lunghe) interruzioni di corrente elettrica ai modem installati al domicilio del reclamante e registrate dal sistema operativo centrale, non possono essere ricondotte a manchi di corrente durati ininterrottamente su più giorni conseguenti ad un sovraccarico delle valvole che si sarebbero quindi disinserite, e nemmeno sono conseguenti, dopo opportune verifiche, a difetti e/o a malfunzionamenti dei modem installati al domicilio del reclamante, le stesse non possono derivare che da manomissioni operate di proposito dal reclamante al sistema di sorveglianza elettronica. Di conseguenza nei rilevati tre lassi di tempo la sorveglianza di RE 1 è venuta meno, così che non è stato possibile accertare il rispetto del programma impostogli. Ciò costituisce una violazione delle condizioni e dei regolamenti applicabili in concreto, che autorizzano l'autorità competente a sospendere rispettivamente a interrompere l'esecuzione della pena tramite sorveglianza elettronica ex art. 13 del Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari.

                                         Di conseguenza la decisione qui impugnata merita di essere tutelata.

                                   5.   Il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tener conto della sua difficile situazione economica, sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, la LEPM, il REPM, il Regolamento sull'esecuzione della pena nella forma degli arresti domiciliari del 13.07.2004, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-             

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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