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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 27.07.2012 60.2012.12

27 juillet 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·2,399 mots·~12 min·2

Résumé

Reclamo contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitvi, sedente quale ex Giar, in materia di assistenza giudiziaria

Texte intégral

Incarto n. 60.2012.12  

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 12/16.1.2012 presentato da

RE 1  

  in relazione

alla decisione 9.1.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Claudia Solcà, sedente quale ex GIAR in materia di assistenza giudiziaria, riguardo alla nota professionale 7.6.2011 concernente la retribuzione del gratuito patrocinio in favore di PI 2 (inc. GPC __________);

premesso che il gravame dell'avv. RE 1 è stato inoltrato il 12.1.2012 quale ricorso al Consiglio di moderazione del Tribunale d'appello e che la cancelleria del Tribunale il 13.1.2012 l'ha trasmesso, per competenza, a questa Corte;

richiamato lo scritto 18/19.1.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rinviando ai considerandi della decisione impugnata e rimettendosi – nel contempo – all’autorevole giudizio di codesta Corte;

richiamati gli scritti 18/19.1.2012 del procuratore pubblico Nicola Respini e 19/20.1.2012 del presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa, mediante i quali entrambi comunicano di non formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Nell'ambito del procedimento penale (inc. MP __________) promosso nei confronti di __________ per titolo di tentato duplice omicidio intenzionale, aggressione, infrazione alla LF sulle armi, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, in relazione ai fatti avvenuti in data 24.1.2010 presso la discoteca __________ di __________, conclusosi con la sentenza di condanna 8.10.2010 emanata dalla Corte delle assise criminali (inc. __________), con istanza 11/14.6.2010 presentata all’allora Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto PI 2, in qualità di parte civile (vittima del tentato omicidio intenzionale), ha postulato la concessione del gratuito patrocinio (inc. GPC __________, AI 1).

                                         Con decisione 18.3.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito GPC), sedente quale ex giudice dell’istruzione e dell’arresto competente in materia Lag (legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002) al momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio, ha respinto tale richiesta (AI 9).

                                         A seguito del reclamo 30/31.3.2011 presentato da PI 2 avverso la suddetta decisione, questa Corte con sentenza 23.5.2011 (inc. CRP __________) ha accolto il gravame ammettendo lo stesso PI 2 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio da parte dell’avv. RE 1, per quanto concerne il procedimento di cui all’inc. TPC __________.

                                  b.   Con scritto 7/8.6.2011 l’avv. RE 1 ha trasmesso al GPC la sua nota professionale 7.6.2011 per un totale di CHF 11'946.67, concernente il gratuito patrocinio di PI 2 nell’ambito del procedimento penale sopra citato, al fine di ottenerne la tassazione (AI 13, inc. GPC __________).

                                   c.   Con decisione 9.1.2012 il GPC, sedente quale ex GIAR in materia di assistenza giudiziaria ai sensi della legge sul patrocinio d'ufficio e l'assistenza giudiziaria (Lag) in vigore al momento della chiusura del procedimento penale (ottobre 2010), ha decretato di approvare la nota professionale in questione per la somma totale di CHF 7'827.90 (decreto di tassazione 9.1.2012, AI 14).

                                         Il magistrato ha ritenuto di non poter riconoscere il tempo esposto per l’invio di copie per conoscenza al cliente, “in quanto non sempre necessarie per la difesa e comprese più in generale nelle spese generali dello studio legale (./. 40 min.)”, ha ridotto di 60 min il tempo per il colloquio con il cliente del 1°.10.2010, e di 300 min quello per la preparazione al dibattimento, “avendo il difensore partecipato a tutto il dibattimento ed essendosi associato alle richieste del PP” (decreto di tassazione 9.1.2012, p. 1, AI 14).

Per i restanti minuti approvati (2'160 min), il GPC ha riconosciuto una tariffa oraria di CHF 180.--.

d.     Contro tale decisione si aggrava l'avv. RE 1 con reclamo 12/16.1.2012, postulandone l'accoglimento e quindi l'annullamento della decisione impugnata e la conferma integrale della sua nota d’onorario 7.6.2011.

                                         Egli contesta la prima riduzione operata dal GPC relativa ai 40 min legati all’allestimento delle copie per conoscenza al cliente, ritenuto che il magistrato non ha specificato quali invii erano necessari e quali no, di modo che tale defalcazione risulta pertanto essere indiscriminata e priva di giustificazione (reclamo 12/16.1.2012, p. 3).

                                         Confuta pure la seconda riduzione operata dal GPC di 60 min per il colloquio con il cliente del 1°.10.2010, ossia 5 giorni prima dell’apertura del processo, ritenendo che si è trattato di “un dibattimento dinnanzi ad una Corte criminale dove si dibatteva di un tentato (duplice) omicidio volontario e dove il processo era indiziario” (reclamo 12/16.1.2012, p. 3). Inoltre, afferma di aver assunto il mandato solo al momento in cui è stato emanato l’atto d’accusa e che il 1°.10.2010 “era solo la seconda volta che incontrava il cliente”, motivo per cui “un colloquio di 2 ore era ampiamente adeguato alle esigenze del caso” (reclamo 12/16.1.2012, p. 3).

                                         L’avv. RE 1 contesta infine il mancato riconoscimento di 5 ore per la preparazione del dibattimento, affermando di aver dovuto leggere l’intero incarto (composto da 3 classificatori), preparare l’interrogatorio delle parti in aula (viste anche le numerose divergenze emerse tra i vari testimoni) e preparare l’arringa (durata circa 40 min). Lo stesso ribadisce inoltre al proposito di non aver partecipato alla fase d’inchiesta ma di essere intervenuto solo al momento dell’emanazione dell’atto d’accusa.

                                         Postula infine la messa a carico dello Stato di tassa di giustizia e spese, nonché il riconoscimento di CHF 300.-- a titolo di ripetibili per l’allestimento del presente gravame.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         L'1.1.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), che, tra l'altro, disciplina il patrocinio d'ufficio e l'assistenza giudiziaria agli art. 132 ss. CPP. Di riflesso, per la forza derogatoria del diritto federale, anche in tale materia si è reso necessario adeguare il diritto cantonale vigente sino ad allora.

                                         La legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3.6.2002, in vigore dal 30.7.2002, è stata abrogata e sostituita da una nuova Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15.3.2011, retroattivamente posta in vigore dall'1.1.2011. Legge questa applicabile alle altre procedure non già regolate dai nuovi codici di diritto processuale penale e civile svizzero (cfr. Messaggio n. 6407 del Consiglio di Stato del 12.10.2010 concernente la Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, p. 1).

                                         1.2.

                                         Ora, sino al 31.12.2010 competente a tassare le note professionali dei difensori nominati d'ufficio e dei difensori di fiducia al beneficio del gratuito patrocinio era l'autorità di nomina rispettivamente quella concedente il gratuito patrocinio, ovvero l'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) giusta gli art. 22 cpv. 1 e 26 della Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) del 3.6.2002 (in vigore dal 30.7.2002) - e prima di questa legge dagli art. 50 e 52 CPP TI del 19.12.1994 (in vigore dall'1.1.1996) - contro la cui decisione di retribuzione era possibile ricorrere al Consiglio di moderazione (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del CPP TI, art. 52 CPP TI n. 14). Con l'entrata in vigore, in particolare, del Codice di procedura penale tutto ciò è stato modificato.

                                         Il nuovo art. 135 cpv. 3 lit. a CPP - applicabile dalla sua entrata in vigore in base agli art. 448 e 449 CPP e anche al caso concreto, non rientrando lo stesso nella fattispecie prevista dall'art. 453 CPP - stabilisce infatti che, in materia di retribuzione, il difensore d'ufficio (ora unico istituto previsto) può interporre reclamo (giusta gli art. 393 ss. CPP) alla giurisdizione di reclamo, che a tenore dell'art. 62 cpv. 2 LOG è la Corte dei reclami penali.

                                         Ne discende la competenza di questa Corte ad esaminare il presente gravame.

                                         1.3.

                                         1.3.1.

                                         Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.

                                         La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.3.2.

                                         Nel caso concreto il giudice dei provvedimenti coercitivi nel proprio decreto emanato il 9.1.2012 al dispositivo n. 3 ha - erroneamente - indicato che "Contro la presente decisione è dato ricorso entro quindici giorni al Consiglio di moderazione" (cfr. decreto di tassazione 9.1.2012, AI 14).

                                         L'avv. RE 1 ha introdotto il 12/16.1.2012 il proprio gravame contro il citato decreto al Consiglio di moderazione del Tribunale d'appello, che la cancelleria del Tribunale d'appello in data 13.1.2012 ha trasmesso per competenza a questa Corte.

                                         In tali circostanze, anche il termine di 10 giorni per presentare reclamo a questa Corte (cfr. l'art. 396 cpv. 1 CPP) è rispettato.

                                         1.3.3.

                                         L’avv. RE 1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.

Le esigenze di forma e motivazione sono rispettate. Il gravame - nelle predette circostanze - è quindi ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1.

                                         Il reclamante contesta anzitutto la prima riduzione operata dal GPC di 40 min esposti nella nota professionale in questione per l’invio di copie per conoscenza al cliente. A torto.

                                         Questa Corte ritiene infatti che tale riduzione sia giustificata nella fattispecie. Nella nota professionale 7.6.2011 vi sono indicate svariate cpc, quelle che interessano la riduzione operata sono 8 cpc da 5 min l’una. Va tuttavia considerato che alcune comunicazioni e/o atti processuali, segnatamente quelli non urgenti, avrebbero potuto essere inviati per conoscenza ad PI 2 ogni 10/15 giorni, ad esempio due per volta, e ciò al fine di limitare le spese.

                                         Il numero di tali invii appare quindi eccessivo e non giustificato dalle effettive necessità istruttorie e quindi di patrocinio. I sopracitati 40 min vengono pertanto stralciati dalla nota professionale in questione.

                                         2.2.

                                         Per quanto concerne la riduzione di 60 min relativi al colloquio con il cliente avvenuto il 1°.10.2010, si ritiene che la stessa non sia giustificata da sufficienti motivi.

Tale incontro è infatti avvenuto 5 giorni prima dell’apertura del processo, che non va dimenticato si è trattato di un dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali per il reato, tra gli altri, di tentato (duplice) omicidio intenzionale, dove PI 2 era appunto una delle vittime di tale crimine.

Lo stesso è stato infatti colpito, in data 24.1.2010, all’interno della discoteca __________ di __________, “con sei coltellate di cui una all’emitorace sinistro che determinò un idro-pneumotorace e una contusione polmonare, quattro all’addome delle quali una trapassò la parete addominale giungendo a ledere il fegato ed il legamento gastrocolico ed una al braccio sinistro, provocando (...) lesioni gravi che necessitarono la sottoposizione (...) ad intervento chirurgico” (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali 8.10.2010, p. 2, inc. TPC __________).

Dalla nota professionale di cui sopra risulta inoltre che il reclamante ha incontrato il cliente una prima volta in data 11.6.2010 ed unicamente, una seconda volta, appunto in data 1.10.2010 poco prima del processo di cui sopra.

Considerata la fattispecie che andava discussa, come sopra riportato, un colloquio di due ore, pochi giorni prima del dibattimento, appare quindi più che giustificato e non esula le necessità del procedimento penale, peraltro sfociato - come detto- in una sentenza di condanna.

Su tale aspetto il gravame merita quindi accoglimento.

                                         2.3.

                                         A medesima conclusione si giunge per quanto attiene alla riduzione di 300 min per la preparazione al dibattimento.

                                         Dalla nota professionale in questione risulta, in data 4.10.2010 la posizione relativa a “Preparato processo” per 8:00 ore, ed in data 5.10.2010 ancora “Preparato processo” per 5:00 ore, quest’ultima non riconosciuta in maniera integrale dal GPC nella decisione impugnata.

                                         Ora, come esposto al considerando precedente, vista la gravità del caso, riguardante appunto un fatto di sangue con pesanti conseguenze per PI 2, il tempo esposto dall’avv. RE 1 per la preparazione del dibattimento appare adeguato, e ciò anche se si trattava di patrocinare la parte civile e non l’imputato.

                                         Non va dimenticato poi che il reclamante non ha partecipato a tutta la fase d’inchiesta ma è intervenuto, come più volte ribadito dallo stesso, unicamente al momento dell’emanazione dell’atto d’accusa. L’avv. RE 1 ha quindi dovuto studiare ed esaminare tutti gli atti processuali di cui all’incarto MP __________/ACC __________, nonché preparare l’arringa e l’interrogatorio delle parti in aula.

                                         Anche sotto tale aspetto il gravame trova quindi accoglimento.

3.La nota professionale 7.6.2011 dell’avv. RE 1 è pertanto riconosciuta così come esposta, con l’unica riduzione di 40 min relativi all’invio di copie per conoscenza al cliente, come esposto al considerando 2.1.

                                         Considerato poi che, anche se il reclamante non ha contestato esplicitamente la tariffa oraria di CHF 180.-- applicata dal GPC nella decisione impugnata, l’avv. RE 1 chiede nel petitum del gravame che la sua nota d’onorario 7.6.2011 sia “integralmente confermata” (reclamo 12/16.1.2012, p. 5), si giustifica di applicare la tariffa oraria di CHF 280.-- così come esposta nella nota professionale in discussione. Viene pertanto riconosciuto un onorario pari a 42 ore a 280.--/ora (tariffa come richiesta).

4.In siffatte circostanze, il gravame è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. RE 1 ripetibili ridotte, vista la sua parziale soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, 62 cpv. 2 LOG, la vLag, il vCPP TI ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. Brenno Canevascini, __________, CHF 100.-- (cento) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-  

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                    La cancelliera

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