Incarto n. 60.2012.11
Lugano 29 marzo 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 16/17.1.2012 presentato da
RE 1 patr. da: PR 1
contro
lo scritto 4.1.2012 con il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli gli comunicava di volerlo sottoporre ad una perizia psichiatrica e di voler nominare, in qualità di perito, la dr. med. __________, comunicando pure all’imputato i quesiti peritali prospettati (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 19/20.1.2012 dell’accusatore privato PI 2 (che si rimette al giudizio di questa Corte) e 27.1.2012 del procuratore pubblico (con le quali postula che il reclamo sia dichiarato irricevibile);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 29.12.2011 RE 1 è stato arrestato nell’ambito del procedimento penale aperto, fra gli altri, a suo carico per titolo di reato di tentato omicidio intenzionale, lesioni semplici, omissione di soccorso, vie di fatto e aggressione (cfr. rapporto di arresto provvisorio 29.12.2011, AI 13);
che la sera del 28.12.2012 RE 1, in correità con PI 1, avrebbero, a __________, picchiato con calci e pugni e anche con una bottiglia di birra PI 2, arrecandogli lesioni di una certa gravità;
che il 30.12.2011 il procuratore pubblico Chiara Borelli ha chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi la carcerazione preventiva dell’imputato in considerazione di un pericolo di collusione (AI 19);
che con decisione 31.12.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto l’istanza sopraindicata considerata l’esistenza a carico dell’imputato di gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico e meglio di un pericolo di collusione (AI 24);
che con scritto 4.1.2012 il procuratore pubblico ha informato le parti in merito alla sua intenzione di sottoporre a perizia psichiatrica l’imputato, comunicando loro di voler nominare in qualità di perito la dr. med. __________ e presentando loro i quesiti peritali ai quali “(…) il perito dovrà rispondere” (AI 34);
che il magistrato inquirente ha inoltre dato alle parti la facoltà di esprimersi “(…) entro 3 giorni (…)” (AI 34) (termine poi prorogato fino al 13.1.2012);
che con reclamo inoltrato a questa Corte in data 16/17.1.2012, RE 1 ha impugnato detto scritto opponendosi all’allestimento di una perizia psichiatrica nei suoi confronti in quanto, a suo dire, non sussisterebbero “(…) elementi che lascino presagire la necessità di operare una perizia psichiatrica. Infatti il medesimo: (…) non è attualmente né è stato in passato oggetto di trattamenti psichiatrici di alcun genere; (…) consuma stupefacenti in modo sporadico (…) e in ogni caso non ne aveva consumato prima dei fatti (…); (…) non consuma alcolici in maniera anormale o smodata e comunque la sera dei fatti stava bevendo la sua prima birra della serata (…); (…) non ha precedenti penali di alcun genere, tantomeno in ambito di reati violenti contro l’integrità fisica delle persone; (…) la dinamica dei fatti, per quanto finora è stata accertata, non lascia presagire alla sussistenza di particolari turbe psichiche (…)” (reclamo 16/17.1.2012, p. 5 s.);
che l’imputato ha dunque postulato l’annullamento del “(…) decreto di nomina di perito 4 gennaio 2012 (…)” (reclamo 16/17.1.2012, p. 7);
che in data 16.1.2012 il procuratore pubblico ha nominato la dr. med. __________ in qualità di perito, alfine di allestire una perizia psichiatrica sulla persona di RE 1 (AI 65);
che in data 2/3.2.2012 RE 1 ha presentato domanda di scarcerazione (AI 181);
che con decisione 13.2.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la domanda di scarcerazione sopraindicata, ordinando la scarcerazione immediata dell’imputato (AI 216, AI 218);
che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa;
che con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP);
che il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione;
che esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);
che il reclamo è – in maniera generale – ammissibile anzitutto, come indicato, contro gli atti procedurali (“Verfahrenshandlungen”) che si manifestano all’esterno e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti [“(…) die Verfahrensbeteiligten (…) müssen unmittelbar beschwert sein”] (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 6);
che il reclamo giusta l’art. 393 CPP deve essere diretto contro un atto (oppure un’omissione) specifico: non è un mezzo per mettere in evidenza un disagio generico avverso il lavoro delle autorità di perseguimento penale (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 393 CPP n. 10);
che l’art. 184 cpv. 3 CPP garantisce alle parti il diritto di essere consultate sulla scelta del perito e di proporre al magistrato inquirente le loro riflessioni in merito; questa disposizione è la diretta conseguenza del diritto delle parti di essere sentite e del corollario del diritto alla ricusazione del perito (DTF 118 Ia 146);
che questo diritto delle parti di essere consultate, prima della nomina del perito, riguarda pure i quesiti peritali;
che idealmente la consultazione delle parti deve consentire di raggiungere una convergenza sulla scelta del perito e sulla formulazione dei quesiti, restando tuttavia la decisione di competenza della direzione del procedimento (Commentario CPP, M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art 184 CPP n. 8);
che con scritto 4.1.2012 il procuratore pubblico ha dunque consultato le parti, giusta l’art. 184 cpv. 3 CPP, dando loro un termine per esprimersi in merito alla persona proposta quale perito e in merito ai quesiti peritali esposti;
che pertanto un reclamo a questa Corte contro tale semplice comunicazione appare prematuro;
che RE 1 ha peraltro, in data 17/18.1.2012, interposto reclamo (tuttora pendente) contro il decreto di nomina e mandato del perito emanato dal procuratore pubblico il 16.1.2012 (art. 184 cpv. 1 CPP; inc. CRP __________);
che questo reclamo è dunque irricevibile;
che tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 182 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
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Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera