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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.02.2012 60.2012.10

22 février 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,233 mots·~6 min·5

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2012.10  

Lugano 22 febbraio 2012/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/16.01.2012 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nell’ambito del procedimento penale aperto a carico di __________ (__________) e sfociato nella sentenza di condanna 22.04.2008 emanata dal Consiglio per i minorenni [in cui è stato, tra l’altro, dichiarato autore colpevole di lesioni gravi giusta l’art. 122 CP riguardo ai fatti avvenuti il __________, in località "__________" (__________), ai danni della vittima __________ (__________), e meglio nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell’atto d’accusa 27.12.2007 (__________) emanato dal sostituto magistrato dei minorenni Fabiola Gnesa, riconoscendo che l’accusato aveva agito in uno stato di scemata responsabilità di grado medio (cfr. sentenza 22.04.2008, inc. __________)] è stato aperto un altro procedimento penale (inc. MP __________) a carico di tre persone: a carico del padre di __________, PI 2, per l’ipotesi di reato di pornografia (art. 197 cifra 3 CP e art. 197 cifra 3bis CP) e di violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 5.09.2005 per insufficienza di prove (NLP __________); a carico della madre di __________, PI 3, per l’ipotesi di reato di pornografia (art. 197 cifra 3 CP e art. 197 cifra 3bis CP), di violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) e di rottura di sigilli (art. 290 CP) sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 5.09.2005 (NLP __________) pure per insufficienza di prove; infine a carico di una terza persona per l’ipotesi di reato di pornografia (art. 197 cifra 3bis CP) sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 5.09.2005 (NLP __________) per inesistenza degli estremi di reato. I tre decreti sono stati emanati dall’allora procuratore pubblico Mario Branda.

                                         Considerato che non è stata richiesta la motivazione scritta dei citati decreti entro dieci giorni dalla loro notificazione, gli stessi sono regolarmente passati in giudicato.

                                   2.   Presso la IS 1 è pendente una procedura civile ordinaria di cui all’incarto __________ promossa da __________ (patr. da: avv. __________, __________) nei confronti di __________ e dei suoi genitori PI 2 e PI 3 (patr. da: avv. __________, __________, e avv. __________, __________) in relazione ai fatti accaduti quel giorno (cfr. istanze 7/8.06.2011 e copia scritto 6.06.2011 dell’avv. __________ di cui all’incarto CRP __________).

                                   3.   Con decisione 16.08.2011 questa Corte ha accolto le istanze 7/8.06.2011 presentate dalla IS 1, mediante le quali ha chiesto la trasmissione dell’incarto penale inerente ad __________ ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________, con alcune restrizioni (inc. CRP __________).

                                   4.   Con la presente richiesta la IS 1 chiede la trasmissione di un ulteriore incarto penale (ossia l’inc. MP __________ nel frattempo archiviato) ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________, essendo stato richiamato, con il consenso delle parti e del pretore.

                                         A suffragio della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto lo scritto 22.06.2011 dell’avv. __________, patrocinatore di __________, il quale ha in particolare esposto che sarebbe "(…) evidente, indipendentemente dall’esito che la procedura ha avuto, che da questo incarto si possano trarre informazioni rilevanti sulla qualità dell’educazione impartita dei genitori al giovane __________, il che uno dei temi centrali di questa causa" (scritto 22.06.2011, p. 1 e 2, doc. 1.a).

                                   5.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   6.   Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   7.   Nel caso in esame – visti i motivi addotti dall’avv. __________ nel suo scritto 22.06.2011, la finalità della richiesta ed il contenuto dell’incarto penale richiamato – appare data una connessione tra il procedimento civile di cui all’incarto __________ e il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato in tre distinti decreti di non luogo a procedere (NLP __________, NLP __________ e NLP __________). Alcuni atti dell’incarto penale richiamato potrebbero essere potenzialmente utili ai fini dell’istruttoria civile.

                                         È quindi, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Considerato che il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ è, tra l’altro, sfociato anche in un non luogo a procedere a carico di una terza persona (NLP __________) che non è parte al procedimento civile (inc. __________) e che concerne anche __________, il figlio dei convenuti al procedimento civile, l’incarto penale richiamato viene trasmesso alla IS 1 alle seguenti condizioni:

                                         l’incarto richiamato dovrà dapprima essere esaminato dal pretore e/o dal segretario assessore. Gli stessi dovranno estrapolare gli atti estranei al procedimento civile, rispettivamente togliere, se del caso, le parti degli atti estranei al procedimento civile, a tutela degli interessi personali e della sfera privata di __________ [come peraltro già deciso da questa Corte nella sentenza 16.08.2011 (inc. CRP __________)] e della terza persona coinvolta nel procedimento penale. Questi documenti non potranno evidentemente essere compulsati dalla parte attrice rispettivamente dal suo patrocinatore.

                                         Gli atti potranno poi essere consultati dalle parti al procedimento civile, che indicheranno al pretore e/o al segretario assessore quali documenti (in fotocopia) vogliono far acquisire agli atti in connessione con la vertenza di cui all’incarto __________.

                                         La IS 1 ha infine l’obbligo di restituire l’incarto penale richiamato direttamente al Ministero pubblico di Bellinzona, al più tardi, a procedimento civile concluso.

La restrizione vale anche per eventuali autorità giudiziarie di ricorso.

                                   8.   Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la presente istanza in connessione con l’incarto CRP __________.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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