Incarto n. 60.2011.82
Lugano 7 aprile 2011/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 17/18.3.2011 presentato da
RE 1 patr. da:,
per supposta ritardata e denegata giustizia nei confronti del procuratore pubblico Moreno Capella nella trattazione dell’inc. MP __________;
preso atto delle osservazioni 25/28.3.2011 del procuratore pubblico concludenti per la reiezione del gravame;
ritenuto che tutte le altre parti, interpellate, non hanno presentato osservazioni;
visto l’inc. MP __________;
considerato
in fatto ed in diritto
che nell’ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di RE 1, in data 21.9.2010 il magistrato inquirente ha emanato nei suoi confronti un decreto d’accusa (DA __________), ritenendolo colpevole di appropriazione indebita ripetuta, in relazione a fatti risalenti gli anni 1995-1996 quando il reclamante gestiva la __________;
che in data 4/5.10.2010 RE 1 ha presentato ricorso contro tale decreto di accusa all’allora Camera dei ricorsi penali, chiedendone l’annullamento in ragione di problematiche connesse con l’intervenuta prescrizione, nonché vizi di forma;
che con sentenza 2.12.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha accolto, per quanto ricevibile, il predetto ricorso, annullando il DA __________, invitando il procuratore pubblico alla rettifica del suddetto decreto con l’indicazione delle circostanze temporali in cui i fatti sarebbero avvenuti e trasmettendo il ricorso all’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto per le censure di sua competenza (cfr. sentenza 2.12.2010, inc. CRP __________);
che con sentenza 30.12.2010 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, in merito al precitato DA __________, ha accolto il ricorso di RE 1 per violazione del suo diritto di essere sentito (inc. GIAR __________);
che in data 25.1.2011 il procuratore pubblico ha proceduto all’interrogatorio finale di RE 1 ai sensi dell’art. 317 CPP;
che con scritto 9.2.2011 il qui reclamante, per il tramite del suo patrocinatore, ha notificato al procuratore pubblico “importanti vizi procedurali riguardanti i verbali raccolti quasi 15 anni orsono e sui quali si baserebbe l’intera ipotesi di reato attribuita a RE 1”, invocando anche il principio della parità di trattamento (reclamo 17/18.3.2011, p. 4);
che in data 16.2.2011 RE 1 ha presentato al magistrato inquirente un’istanza di complemento istruttorio, chiedendo l’assunzione di determinate prove;
che tale istanza è stata in gran parte respinta con decisione di complemento istruttorio 4.3.2011 (cfr. art. 318 cpv. 2 CPP);
che in data 7.3.2011 il procuratore pubblico ha emanato nei confronti di RE 1 un nuovo decreto d’accusa ritenendolo colpevole di appropriazione indebita (DA __________);
che con il presente reclamo 17/18.3.2011 RE 1 si è rivolto a questa Corte rimproverando al procuratore pubblico di non aver dato alcun seguito né a quanto indicato nella sentenza 2.12.2010 dell’allora Camera dei ricorsi penali, né in quella 30.12.2010 dell’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, né al suo scritto 9.2.2011 nel quale lamentava vizi procedurali importanti relativi ai verbali raccolti nel corso dell’inchiesta, il reclamante lamenta inoltre una violazione del principio della parità di trattamento;
che di principio, ed in diritto, il divieto di denegata/ritardata giustizia, sancito positivamente dall'art. 29 cpv. 1 Cost., impone che le autorità giudiziarie evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa. Si ha denegata giustizia quando l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso di un procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP. 1998, p. 350, con riferimento a DTF 107 Ib 160; DTF 117 Ia 193; DTF 124 I 139), e ritenuto che la violazione del principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo dell’autorità e può essere violato “même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire” (DTF 130 IV 54);
che, in ogni caso, nella presente fattispecie non si può ritenere che il procuratore pubblico non abbia dato seguito all’inchiesta ed abbia tenuto un atteggiamento passivo;
che dall’esame dell’incarto MP __________, risulta infatti che, dopo le decisioni CRP e Giar, già in data 25.1.2011 si è tenuto l’interrogatorio finale dell’imputato ai sensi dell’art. 317 CPP;
che a seguito dello scritto 9.2.2011 e dell’istanza di complemento istruttorio 16.2.2011 di RE 1, il magistrato inquirente ha emanato tempestivamente in data 4.3.2011 la decisione di complemento istruttorio e in data 7.3.2011 il DA __________;
che tra gli scritti 9.2.2011 e 16.2.2011 di RE 1 e la decisione di complemento istruttorio (4.3.2011) e l’emanazione del DA __________ (7.3.2011), sono trascorsi pochi giorni;
che, visto quanto precede, l’argomento sollevato da RE 1 di denegata/ritardata giustizia giusta l’art. 393 cpv. 2 lit. a in fine CPP, è stato invocato abusivamente ed in maniera irrita;
che concretamente il reclamo è sostanzialmente diretto contro il decreto di accusa e contro la decisione di mancata assunzione delle prove, rispettivamente di mancata estromissione di prove;
che l’art. 448 cpv. 1 CPP sancisce, in generale, il principio secondo il quale il nuovo diritto si applichi immediatamente ai procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore (1.1.2011), “(…) in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti”;
che secondo il nuovo diritto (art. 354 CPP), il decreto di accusa può essere impugnato entro dieci giorni con opposizione scritta al Ministero pubblico. A differenza del vecchio diritto (cfr. art. 212 CPP TI), nel nuovo ordinamento giuridico non vi è più la possibilità di impugnare un decreto d’accusa mediante reclamo a questa Corte;
che neppure la decisione di complemento istruttorio ai sensi dell’art. 318 cpv. 2 CPP è impugnabile (art. 318 cpv. 3, 331 cpv. 3 CPP), la parte reclamante ha la possibilità di riproporre le sue istanze probatorie durante la procedura dibattimentale;
che, più in generale, non è nemmeno data la via del reclamo a questa Corte in relazione a prove la cui assunzione è stata respinta, in quanto possono essere riproposte dinanzi al Tribunale di primo grado senza pregiudizio giuridico per il qui reclamante, ai sensi dell’art. 394 lit. b CPP;
che anche l’argomento della parità di trattamento non è impugnabile in questa sede, ma potrà se del caso essere esaminato nel merito;
che medesimo discorso vale per quanto riguarda la validità di prove assunte dalla Polizia, ritenuto comunque l’art. 448 cpv. 2 CPP;
che il reclamo deve quindi essere dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia e le spese, sono a carico di RE 1, soccombente.
Per questi motivi,
viste le norme applicabili, in particolare gli art. 393 ss. CPP,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta) sono a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera