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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.03.2011 60.2011.72

25 mars 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·963 mots·~5 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2011.72  

Lugano 25 marzo 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/17.3.2011 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere ai fini dell’istruttoria della causa civile a procedura sommaria di cui all’incarto __________ la trasmissione dell’incarto penale DA __________ – NLP __________;

premesso che in data 7/9.3.2011 il procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha trasmesso, per competenza, a questa Corte lo scritto 2/4.3.2011 dell’avv. PR 1 [mediante il quale ha chiesto al procuratore pubblico la trasmissione dei verbali d’interrogatorio di cui all’incarto penale DA __________ – NLP __________, richiamando parimenti il verbale di udienza 25.2.2011 di cui all’incarto __________ della IS 1 (doc. 1 e doc. 1a)], osservando di non avere obiezioni all’invio di quanto richiesto;

preso atto dello scritto 7/10.3.2011 – trasmesso via fax a questa Corte il 10.3.2011 – da parte dell’avv. PR 1 (doc. 2 e doc. 2a);

considerato che la IS 1 in data 16/17.3.2011 ha presentato un’istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito della denuncia/querela penale sporta da PI 3 nei confronti del di lei marito PI 2 – dal quale è separata di fatto dal mese di gennaio 2009 – il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a suo carico per titolo di minaccia e di abuso di impianti di telecomunicazione sfociato, da una parte, nel decreto di non luogo a procedere 31.1.2011 (NLP __________) con riferimento all’ipotesi di reato di minaccia e, d’altra parte, nel decreto di accusa 31.1.2011 [mediante il quale PI 2 è stato posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di abuso di impianti di comunicazione giusta l’art. 179septies CP ed è stata proposta la sua condanna alla multa di CHF 400.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________)] (inc. DA __________ – NLP __________).

Avverso il decreto di non luogo a procedere 31.1.2011 (NLP __________) non è stato presentato reclamo a questa Corte.

                                         Il decreto d’accusa 31.1.2011 (DA __________) è, dal canto suo, cresciuto in giudicato il 3.3.2011.

2.Con istanza 16/17.3.2011 il pretore aggiunto della IS 1 chiede la trasmissione del surriferito incarto penale (inc. DA __________ – NLP __________), essendo stato ammesso il suo richiamo durante l’udienza di discussione tenutasi il 25.2.2011 (doc. 1a) "alla sola presenza della moglie, il marito essendo invece rimasto assente ingiustificato" ai fini dell’istruttoria nella causa a procedura sommaria promossa il 2.2.2011 da PI 3 contro PI 2 chiedente l’adozione di provvedimenti cautelari (inc. __________).

                                         A suffragio della sua richiesta il pretore aggiunto evidenzia in particolare che PI 3, unitamente alla presentazione di una petizione unilaterale di divorzio, ha chiesto l’adozione di misure supercautelari e cautelari "aventi per oggetto il divieto al marito, PI 2, di avvicinarsi all’abitazione coniugale" e che durante l’udienza di discussione 25.2.2011 essa ha tra l’altro notificato quale prova il richiamo dell’incarto penale DA __________ – NLP __________ (istanza 16/17.3.2011, p. 1/2; cfr. anche verbale di udienza 25.2.2011, inc. __________, doc. 1a).

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la causa civile a procedura sommaria di cui all’incarto __________ e il procedimento penale di cui all’incarto DA __________ – NLP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 31.1.2011 (NLP __________) rispettivamente nel decreto di accusa 31.1.2011 (DA __________). Ciò emerge chiaramente dalle motivazioni addotte dal pretore aggiunto nella sua istanza 16/17.3.2011 e dalla lettura dell’incarto penale in questione. Tenuto conto dell’oggetto della postulata adozione di misure supercautelari e cautelari (il divieto del marito di avvicinarsi all’abitazione coniugale) e della sua connessione con il procedimento penale, appare certamente utile poter disporre dell’incarto penale DA __________ – NLP __________ ai fini dell’istruttoria civile. È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                         Di conseguenza l’incarto penale DA __________ – NLP __________ viene trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico a procedimento civile concluso.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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