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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.03.2011 60.2011.58

14 mars 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·540 mots·~3 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già accusata e condannata quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2011.58  

Lugano 14 marzo 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.2/1°.3.2011 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere la copia di un decreto d’accusa emanato a suo carico;  

premesso che l'istanza è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Corte in data 28.2/1°.3.2011;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________ a carico di IS 1, sfociato nel decreto d’accusa dell’11.12.2007, cresciuto in giudicato, in cui egli è stato riconosciuto colpevole di infrazione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione (__________).

                                   2.   Con scritto 18.2.2011 inviato al Ministero pubblico (e trasmesso a questa Corte in data 28.2/1°.3.2011), l’istante chiede copia di detto decreto.

                                   3.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). In base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.

                                   5.   Nel presente caso è pacifica la presunzione di interesse giuridico legittimo.

                                   6.   L'istanza viene accolta. Copia del decreto d’accusa è allegata alla presente decisione destinata all’istante.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG e ogni altra norma applcabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico IS 1,.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-        

-        

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La segretaria

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