Incarto n. 60.2011.392
Lugano 21 dicembre 2011/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.11./7.12.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere informazioni riguardo all’esistenza di un’eventuale sentenza emanata a carico del di lei ex marito in relazione ad un’asserita disputa avvenuta con una vicina di casa;
premesso che la richiesta datata 21.11.2011, spedita il 23.11.2011, è giunta al Ministero pubblico il 24.11.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 5/7.12.2011, preavvisando negativamente l’istanza;
considerato l’esito della presente decisione, questa Corte ha deciso di non interpellare __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede se sussiste una sentenza emanata a carico di suo ex marito, __________, residente in __________;
che a suffragio della sua richiesta l’istante precisa quanto segue:
"Io ero la sua terza moglie, sono divorziata, ma in __________ (ndr: dove sarebbe apparentemente la residenza di __________) c’è in corso una causa giuridica. Per questa ragione sono interessata di ricevere una copia d’una eventuale sentenza d’un tribunale in Ticino. Egli era insieme con (la) sua seconda moglie __________, proprietario dal 1986 fino 2001/2002 d’un appartamento in __________, __________. Durante quei anni egli ha avuto una disputa con una vicina, Signora __________, la quale aveva fatto denuncia" (istanza 21.11./7.12.2011, doc. 1.a);
che come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato negativamente la richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che nella fattispecie in esame – il fatto che in __________ vi sarebbe una non meglio precisata "causa giuridica" in corso e che per questi motivi IS 1 necessiterebbe di una copia di un’eventuale sentenza emanata a carico del suo ex marito inerente ad una disputa asseritamente avvenuta nel periodo compreso tra il 1986 e il 2001/2002 con una vicina di casa, la quale avrebbe poi sporto denuncia – non può essere evidentemente considerato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 prevalente sui diritti personali di suo ex marito __________;
che di conseguenza l’istanza deve essere respinta;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera