Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 18.10.2011 60.2011.306

18 octobre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,500 mots·~8 min·2

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2011.306  

Lugano 18 ottobre 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/22.09.2011 presentata dal

IS 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare i verbali dei testi menzionati nella sentenza di cui all’incarto penale TPC __________ nel frattempo archiviato in relazione ad una richiesta d’indennizzo e riparazione morale ai sensi della LAV;  

premesso che la richiesta datata 20.09.2011 è giunta al Tribunale penale cantonale il 21.09.2011, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 22.09.2011, senza formulare osservazioni in merito;

richiamate le osservazioni 27/28.09.2011 del procuratore pubblico Andrea Pagani, 28/29.09.2011 dell’avv. PR 1, __________, già patrocinatore di PI 2, ora d’ignota dimora, e 3/4.10.2011 degli eredi fu __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il 28.01.2010 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, giudice Claudio Zali, ha dichiarato PI 2 autore colpevole, tra l’altro, di omicidio colposo ("per avere, il 29 agosto 2009, a __________, colpendolo con una violenta sberla al viso, cagionato per negligenza la morte di __________ ") e di lesioni semplici ("per avere, il 29 agosto 2009, a __________, colpendolo con una violenta sberla al viso, intenzionalmente provocato un danno al corpo e alla salute di __________ ") e lo ha condannato alla pena detentiva di due anni e tre mesi (con computo del carcere preventivo sofferto), al pagamento di una multa di CHF 500.--, dell’importo complessivo di CHF 119'337.90 oltre interessi (di cui CHF 90'000.-- a titolo di torto morale in favore dei famigliari della vittima) e della tassa di giustizia e delle spese (cfr., nel dettaglio, sentenza 28.01.2010, inc. TPC __________).

                                         La suddetta decisione è cresciuta in giudicato il 15.02.2010.

                                   2.   In data 21.05.2010 i congiunti della vittima, costituitisi parte civile nell’ambito del surriferito procedimento penale per il tramite del loro patrocinatore (scritto 2/3.09.2010, AI 20), hanno presentato al IS 1 una domanda d’indennizzo e riparazione morale ai sensi degli art. 19 e 22 LAV.

                                   3.   Con la presente richiesta – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte – il IS 1, con riferimento alla suddetta domanda e richiamati la LAV, la sua legge di applicazione e il relativo regolamento di esecuzione, chiede di ottenere l’autorizzazione a compulsare i verbali dei testi indicati nella pagina 4 della sentenza 28.01.2010 (inc. TPC __________) (ndr: __________, __________ e __________), allo scopo di valutare in maniera completa il comportamento assunto dalla vittima (†__________) nell’ottica di un’eventuale riduzione delle prestazioni LAV (art. 27 cpv. 2 LAV).

                                         Con osservazioni 27/28.09.2011 il procuratore pubblico ha comunicato che nulla osta da parte del Ministero pubblico a concedere il postulato accesso agli atti.

                                         Gli eredi fu __________, dal canto loro, non si sono opposti alla trasmissione della documentazione richiesta.

                                         L’avv. PR 1, già patrocinatore di PI 2, ha comunicato a questa Corte di non rappresentare più il suo assistito dal termine del processo penale e di non sapere dove abiti e come rintracciarlo. Ha comunque precisato quanto segue: "(…) In considerazione del fatto che il signor PI 2 nell’ambito del procedimento penale aveva dimostrato di essere sinceramente pentito del suo gesto, devo presupporre che se egli avesse potuto fare qualcosa in favore della famiglia della vittima, lo avrebbe fatto" e che "(…) In questo senso, pur non avendone più titolo, interpreto le dichiarazioni rese a suo tempo del mio assistito e ritengo che egli non si sarebbe opposto all’esame dell’incarto che lo riguardava da parte del IS 1" (osservazioni 28/29.09.2011).

                                         Da informazioni assunte da questa Corte mediante il sistema informatico emerge, in effetti, che PI 2 avrebbe lasciato la Svizzera per trasferirsi in __________.

                                   4.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   5.   Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerati inoltre gli art. 19 ss. LAV (indennizzo e riparazione morale da parte del Cantone), in particolare gli art. 27 cpv. 2 LAV (secondo cui l’indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad aggravare la lesione) e art. 29 cpv. 2 LAV (secondo cui l’autorità cantonale competente accerta d’ufficio i fatti), nonché le competenze previste dall’art. 5 della Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RL 3.3.3.5) e dall’art. 1 cpv. 2 lit. b del Regolamento della Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 24.03.2010 (RLACLAV) (RL 3.3.3.5.1) – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo da parte del IS 1 ad esaminare i verbali dei testi indicati nella sentenza 28.01.2010 dell’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG, che prevale sugli interessi personali di PI 2 e della vittima deceduta.

                                         I verbali in questione potrebbero, in effetti, essere utili al Dipartimento istante per esaminare la domanda d’indennizzo e riparazione morale 21.05.2010 presentata dai congiunti della vittima.

                                         Giova al riguardo precisare che l’autorità istante chiede di poter ispezionare i verbali dei testi menzionati a p. 4 della sentenza 28.01.2010 (inc. TPC __________), da cui emerge (con riferimento alla requisitoria del procuratore pubblico, alla ricostruzione dei fatti accaduti quella sera e a quanto interessa la fattispecie in esame) in particolare quanto segue:

                                         "(…). Al riguardo di quanto successo in seguito, il PP legge i verbali dei testi __________, __________, __________. Pone l’accento sul fatto che essi raccontano di un gesto, di un colpo di __________ nei confronti di PI 2, gesto che però non sarebbe andato a segno. Detto ciò il PP dichiara che questo aspetto ha poca importanza, l’accusato infatti oggi è PI 2 e non il povero __________ che non c’è più. (…)".

                                         I verbali agli atti dei testi citati dal procuratore pubblico sono i seguenti:

                                         -   verbale d’interrogatorio di polizia 29.08.2009 di __________ (doc. 21 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);

                                         -   verbale d’interrogatorio di polizia 31.08.2009 di __________ (doc. 22 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);

                                         -   verbale d’interrogatorio di polizia 18.09.2009 di __________ (doc. 27 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125), che però non concerne la fattispecie in esame;

                                         -   verbale d’interrogatorio di polizia 29.08.2009 di __________ (doc. 35 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);

                                         -   verbale d’interrogatorio di polizia 31.08.2009 di __________ (doc. 36 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);

                                         -   verbale d’interrogatorio di polizia 29.08.2009 di __________ (doc. 37 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);

                                         -   verbale d’interrogatorio di polizia 31.08.2009 di __________ (doc. 38 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);

                                         -   verbale di confronto dinanzi al PP tra PI 2 e __________ 24.09.2009 (AI 56);

                                         -   verbale di confronto dinanzi al PP tra PI 2 e __________ 24.09.2009 (AI 57);

-   verbale di confronto tra PI 2 e __________ 25.09.2009 (AI 60).

                                         Per il fatto che questa Corte non abbia potuto interpellare personalmente PI 2, poiché d’ignota dimora, la stessa reputa che le considerazioni apportate in questa sede dal suo allora patrocinatore siano sufficienti per ritenere che egli non avrebbe avuto motivo per opporsi alla presente richiesta, e ciò nel rispetto del diritto di essere sentito.

                                         Di conseguenza, questa Corte autorizza un funzionario del Dipartimento istante ad accedere ai suddetti verbali d’interrogatorio, tranne che per quanto concerne il verbale d’interrogatorio di polizia 18.09.2009 di __________ (doc. 27 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125), poiché il suo contenuto esula dalla fattispecie in esame, presso il Tribunale penale cantonale, concordando i tempi di accesso con la cancelleria, compatibilmente con gli impegni dei suoi collaboratori.

                                         Il funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della natura dell’istante e della particolare procedura prevista dalla LAV.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2011.306 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 18.10.2011 60.2011.306 — Swissrulings