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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.09.2011 60.2011.299

30 septembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·573 mots·~3 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2011.299  

Lugano 30 settembre 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/19.09.2011 presentata da

IS 1

  tendente ad ottenere copia di una sentenza emanata a suo carico inerente al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.In data 1.02.2006 l’allora presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Giovanna Roggero-Will, ha dichiarato IS 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup (in parte per complicità) e contravvenzione alla LStup e lo ha condannato, avendo dimostrato sincero pentimento e agito in stato di scemata responsabilità, alla pena di tre mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando parimenti la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro (cfr., nel dettaglio, sentenza 1.02.2006, inc. TPC __________).

                                         La predetta decisione è cresciuta in giudicato il 20.02.2006.

2.Con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, della surriferita sentenza, omettendo nondimeno di indicare i motivi della sua richiesta.

                                         Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il Tribunale penale cantonale, essendo stato il qui istante parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ in qualità di accusato.

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

5.Nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia della sentenza richiesta, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte.

                                         Di conseguenza, la sentenza 1.02.2006 (inc. TPC __________) viene trasmessa, in originale, all’istante unitamente alla presente decisione.

6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante è già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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