Incarto n. 60.2011.285
Lugano 7 ottobre 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 2/5.9.2011 presentato da
RE 1, , patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione 22.8.2011 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi con cui ha respinto la sua istanza di indennità 18/19.8.2011 inerente all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 20.8.2010 (ABB __________);
richiamate le osservazioni 15.9.2011 e 22.9.2011 (duplica) del magistrato inquirente – che postula la reiezione del gravame – e 20/21.9.2011 (replica) di RE 1 – che si conferma nelle sue allegazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decisione 20.8.2010 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico, tra gli altri, di RE 1 per titolo di truffa per mestiere e di appropriazione indebita aggravata, per – sostanzialmente – prescrizione dell’azione penale ed importante violazione del principio di celerità (ABB __________);
che con istanza 18/19.8.2011 RE 1 ha chiesto al magistrato inquirente un’indennità giusta l’art. 429 CPP pari a CHF 4'339'547.55, oltre interessi, in relazione all’esito del procedimento penale aperto (anche) a suo carico sfociato nel predetto decreto di abbandono;
che con decisione 22.8.2011 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza in quanto inammissibile “venire contra factum proprium” costitutivo di abuso di diritto: l’istante, il 5/9.8.2010, aveva infatti rinunciato, per il tramite dell’allora suo patrocinatore avv. __________, a far valere pretese di risarcimento qualora fosse stato emanato un decreto di abbandono;
che con reclamo 2/5.9.2011 RE 1 domanda che – in accoglimento dell’impugnativa – venga accertata la nullità della rinuncia ad un’indennità e che l’incarto venga retrocesso al Ministero pubblico affinché proceda d’ufficio, ad opera di altro procuratore pubblico, alla determinazione del danno e dell’indennità;
che, a suo dire, la sua rinuncia ad un’indennità per ingiusto procedimento non potrebbe essere considerata valida: il procuratore pubblico avrebbe infatti potuto abbandonare il procedimento penale soltanto per difetto di seri indizi, non perché l’imputato aveva rinunciato a chiedere la corresponsione di un’indennità;
che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa;
che con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP);
che il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione;
che esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);
che il gravame – inoltrato il 2/5.9.2011 – contro la decisione 22.8.2011 del procuratore pubblico con cui ha respinto l’istanza di indennità 18/19.8.2011 di RE 1 è tempestivo e proponibile;
che le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate;
che RE 1, quale imputato prosciolto, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio;
che il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine;
che, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a: a. un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; b. un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale; c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (art. 429 cpv. 1 CPP);
che l’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato; può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP);
che l’imputato può rinunciare a dette pretese (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 12; CPP Commentario – M. MINI, art. 429 CPP n. 8; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 31; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 8);
che il doc. G (allegato al reclamo 2/5.9.2011) – scritto 29.8.2011 dell’avv. __________ all’avv. PR 1 – espone come si sarebbero svolti i fatti che avevano portato al decreto di abbandono 20.8.2010: “(…) ero riuscito attraverso due procedure formali a costringere il PP ad emettere un ultimo atto d’accusa per poter svolgere il processo a carico del signor RE 1. La prima decisione formale è stata presa dal Presidente della Corte delle assise correzionali di __________ che ha rinviato gli atti al PP con l’incarico di rifare l’atto d’accusa. La seconda sentenza l’ha presa la Camera dei ricorsi penali in data 29 marzo 2010, analizzando il nuovo atto d’accusa e forzando il PP a tener conto dei casi ormai prescritti. A questo punto la Procuratrice, su mia insistenza, si è detta disponibile a non fare un ulteriore atto d’accusa ma ad emettere un decreto d’abbandono basato sulla violazione del principio di celerità, chiudendo quindi ad integrale soddisfazione del signor RE 1 un caso che inizialmente sembrava dover portare ad una condanna particolarmente grave. Il signor RE 1, presumo su insistenza della sua socia, signora __________, insisteva particolarmente affinché gli fossero risarciti i costi di patrocinio. La PP poneva invece come condizione che questi costi di patrocinio non fossero pretesi, invocando il fatto che i reati erano comunque stati commessi, anche se a quel momento erano in gran parte prescritti. In data 5 agosto 2010 il signor RE 1 e la signora __________ sono venuti nel mio ufficio e abbiamo discusso del quesito. Il signor RE 1, a cui anche la signora __________ ha riconosciuto dovesse competere la decisione, ha per finire acconsentito a rinunciare al risarcimento per ingiusta carcerazione, (…)”;
che la discussione tra RE 1 e l’allora suo legale si è concretizzata nello scritto 5.8.2010 di quest’ultimo al procuratore pubblico: “(…) faccio riferimento al recente colloquio telefonico relativo all’ipotesi di un proscioglimento direttamente da parte del Ministero pubblico del mio patrocinato, (…), a seguito della decisione presa dalla Camera dei Ricorsi penali del Tribunale di appello in data 1.6.2010, considerati i casi prescritti e il tempo trascorso, per segnalarle che in tale eventualità sia il mio patrocinato che i coprevenuti rinuncerebbero a formulare istanze miranti all’ottenimento di una indennità ai sensi degli art. 317 e segg. CPP” (doc. D, allegato al reclamo 2/5.9.2011);
che, come detto, il 20.8.2010 il magistrato inquirente ha decretato l’abbandono del procedimento penale (ABB __________);
che è incompatibile con la buona fede processuale un comportamento contraddittorio – “venire contra factum proprium” –, come per esempio rinunciare all’esercizio di un diritto per poi far valere soltanto in una fase successiva la violazione o il rifiuto di tale diritto (CPP Commentario – P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 12);
che, in queste circostanze, il reclamante che, assistito dall’avv. __________, ha esplicitamente acconsentito a non chiedere indennità per ingiusto procedimento non può, ora, censurare il modo di procedere del magistrato inquirente, siccome critica abusiva, contraria alla buona fede processuale alla quale è tenuto;
che il gravame è respinto, con tassa di giustizia e spese a carico del reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 429 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera