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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 01.09.2011 60.2011.238

1 septembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·786 mots·~4 min·3

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2011.238  

Lugano 1 settembre 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/22.07.2011 presentata dalla

IS 1

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale MP __________ ai fini dell’istruttoria civile di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con scritto 21/22.07.2011 la IS 1, __________, ha chiesto a questa Corte la trasmissione dell’incarto penale MP __________ ai fini dell’istruttoria civile di cui all’incarto __________ promossa da __________ nei confronti di __________, essendo stato richiamato dalle parti con il consenso del giudice; a suffragio della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto due scritti datati 18.07.2011 dell’avv. __________ __________ e dell’avv. __________ (doc. 1, doc. 1.a e doc. 1.b);

                                         che il 22.07.2011 questa Corte ha chiesto al procuratore pubblico Moreno Capella di trasmettere l’incarto richiesto (doc. 2), il quale con scritto 25/26.07.2011 ha segnalato che l’intero incarto penale (contenente anche gli atti inerenti a __________) è stato inviato al Tribunale penale cantonale unitamente all’atto di accusa ACC __________ (doc. 3);

                                         che PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), PI 3 (patr. da: avv. PR 2, __________), PI 4 (patr. da: avv. PR 3, __________), PI 6 (patr. da: avv. PR 5, __________) e PI 7 (patr. da: avv. PR 6, __________) – interpellati da questa Corte – non hanno presentato osservazioni sulla presente istanza (doc. 4);

                                         che con scritto 29.07./2.08.2011 il procuratore pubblico Moreno Capella ha osservato che gli atti del procedimento penale riguardano per la loro stragrande maggioranza altre persone indagate e quelli inerenti a __________ sono solo alcuni documenti ben definiti e contenuti nel rapporto di polizia (doc. 5);

                                         che con scritto 8/9.08.2011 PI 2 (patr. da: avv. PR 4, __________) si è opposto alla richiesta, osservando – tra l’altro – che il procedimento penale non è ancora terminato, essendo appena stato emanato l’atto di accusa (doc. 6);

                                         che in effetti il 15.07.2011 il procuratore pubblico Moreno Capella ha emanato l’atto di accusa ACC __________ (in cui non figura però la persona di __________) ed ha trasmesso contestualmente al Tribunale penale cantonale anche l’incarto MP __________ richiesto dalla IS 1 e oggetto della presente istanza;

                                         che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

                                         che, per contro, l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è, dall’1.01.2011, regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, Basilea 2011, art. 101 CPP n. 4);

                                         che il diritto di esaminare gli atti spetta alle parti [art. 101 cpv. 1 e art. 107 cpv. 1 lit. a CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al procedimento (art. 105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle altre autorità (art. 101 cpv. 2 e 194 cpv. 1 e 2 CPP) e a terzi (art. 101 cpv. 3 CPP), e ciò evidentemente a determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5 ss.);

                                         che giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame degli atti;

                                         che alla luce di quanto sopra esposto, la presente istanza viene trasmessa, per competenza e per evasione, al Tribunale penale cantonale presso il quale è pendente anche il procedimento di cui all’incarto MP __________ [cfr. atto d’accusa 15.07.2011 (ACC __________), p. 7], in applicazione dell’art. 102 cpv. 1 CPP in relazione all’art. 61 lit. d CPP;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

viste le norme citate ed ogni altra disposizione applicabile,

dispone

                                   1.   L’istanza 21/22.07.2011 (unitamente agli atti formanti l’incarto CRP __________) è trasmessa, per competenza, al Tribunale penale cantonale, ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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