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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.08.2011 60.2011.237

8 août 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·867 mots·~4 min·4

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Università quale istante (interesse scientifico e pubblico)

Texte intégral

Incarto n. 60.2011.237  

Lugano 8 agosto 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12.01./21.07.2011 presentata dall’

IS 1

  tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli incarti penali inerenti ai suicidi avvenuti tra gli anni 2000-2010 e ai suicidi messi in atto dai ponti avvenuti tra gli anni 1990-2009 per uno studio nazionale;

premesso che la richiesta datata 12.01.2011 è giunta al Ministero pubblico il 17.01.2011, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha, tra l’altro, trasmessa, per competenza, a questa Corte il 20/21.07.2011, preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Nell’ambito di un progetto di ricerca denominato "Suizidmethoden in der Schweiz: Eine detaillierte Erfassung", in particolare in relazione al progetto "Suizidprävention bei Brücken: Follow-up" su incarico dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), l’IS 1 (di seguito IS 1), per il tramite della psicologa __________, con scritto intitolato "Studio Nazionale Astra" e datato 12.01.2011 (ricevuto dal Ministero pubblico il 17.01.2011), ha domandato al procuratore generale di poter ottenere l’autorizzazione alla raccolta di dati sui suicidi avvenuti nel Canton Ticino inerenti al periodo 2000-2010 e sui suicidi messi in atto dai ponti inerenti al periodo 1990-2009, rilevando parimenti che l’Istituto cantonale di patologia ha già assicurato la sua collaborazione al riguardo (scritto 12.01.2011 e documentazione ivi annessa, doc. 1.b).

Con scritto 15.02.2011 il procuratore generale ha comunicato all’IS 1 di concedere l’autorizzazione per la raccolta dei dati riguardanti i casi di suicidio utili per la ricerca, invitando contestualmente i suoi collaboratori a prendere direttamente contatto con l’Istituto cantonale di patologia (doc. 1.a).

                                         In data 20/21.07.2011 il procuratore generale ha trasmesso a questa Corte, per competenza, l’istanza datata 12.01.2011, preavvisando favorevolmente la richiesta, comunicando parimenti che "(…) il Ministero pubblico è in possesso dell’elenco dei casi a partire dal 1999 che corrispondono a circa 450 eventi di suicidio. Da questi casi la signora __________ dovrà estrapolare quelli che interessano la ricerca, compulsando i relativi dossier" (scritto 20/21.07.2011, doc. 1).

2.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   3.   Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’__________ nella sua istanza e la finalità perseguita – si deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo alla presenza di un interesse sia scientifico sia pubblico (analisi dei metodi di suicidio a scopo di prevenzione) entrambi prevalenti sui diritti personali delle vittime del suicidio.

                                         A ciò aggiungasi che con decisione 5.10.2005 l’allora Camera dei ricorsi penali aveva già riconosciuto all’IS 1 un interesse scientifico giusta l’art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv. 4 LOG) in relazione al progetto di ricerca denominato "Prevenzione suicidio dai ponti" (cfr. decisione 5.10.2005, inc. CRP 60.2005.211).

                                         Di conseguenza, questa Corte autorizza l’__________, rispettivamente i collaboratori del PD Dr. med. __________ che si occupano del progetto di ricerca in questione, a compulsare presso il Ministero pubblico (concordando i tempi di accesso con il procuratore generale) gli incarti riguardanti i casi di suicidio del Canton Ticino inerenti agli anni 1990 – 2010 e a raccogliere i dati disponibili e utili per le loro incombenze.

                                         Per quanto attiene al segreto professionale/d’ufficio va rilevato che, in relazione al progetto "Suizidmethoden in der Schweiz: Eine detaillierte Erfassung" e a seguito dell’istanza 10.09.2010 dell’IS 1, l’11.10.2010 il presidente della Commissione federale di esperti per il segreto professionale nella ricerca medica, richiamando la sua precedente decisione del 16.07.2009, ha emanato un’autorizzazione speciale ("Sonderbewilligung") ai sensi dell’art. 321bis CP (inerente al segreto professionale in materia di ricerca medica) e dell’art. 2 Ordinanza concernente l’autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP) [secondo cui le autorizzazioni particolari devono essere limitate al progetto di ricerca cui si riferisce la domanda (cpv. 1); ogni modifica del progetto di ricerca, in particolare dello scopo, deve essere oggetto di una nuova domanda di autorizzazione (cpv. 2)] a favore del PD Dr. __________ (capo progetto), di __________, di __________, di __________ e di __________ (tutti collaboratori dell’IS 1), alla quale gli stessi dovranno evidentemente attenersi (cfr., al proposito, copia decisioni 11.10.2010 e 16.07.2009, entrambe annesse all’istanza 12.01./21.07.2011, doc. 1.b).

4.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Ritenuta la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustiza e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente                                                    La cancelliera

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