Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.09.2011 60.2011.233

8 septembre 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·3,942 mots·~20 min·4

Résumé

Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico

Texte intégral

Incarto n. 60.2011.233  

Lugano 8 settembre 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 11/12.7.2011 presentato da

RE 1 patr. da: PR 1

  contro

la decisione 28.6.2011 della Divisione della giustizia con la quale gli viene imposto di consegnare il suo materiale informatico (inc. __________);

richiamate le osservazioni 22/25.7.2011 e la duplica 5/8.8.2011 della Divisione della giustizia, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

vista la replica 27/29.7.2011 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   RE 1 (__________) è stato arrestato in data 11.5.2010 siccome accusato di omicidio intenzionale, sub. di lesioni gravi e di omicidio colposo in relazione al decesso di __________ (__________) conseguente ai fatti della sera del 22.8.2009 presso un’area di sosta dell’autostrada A2 in direzione sud-nord (inc. MP __________, AI 37).

                                         Il magistrato inquirente, in data 1.2.2011, ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ nei confronti di RE 1 per titolo di omicidio intenzionale giusta l’art. 111 CP [“per avere, a __________, la sera del 22 agosto 2009, verso le ore 21.50, presso l’area di sosta autostradale __________, intenzionalmente cagionato la morte di __________ (__________), colpendolo di sorpresa con una gomitata al viso e quindi, caduto supino al suolo, con due violente pedate, dall’alto verso il basso, all’addome e al collo, causandogli lesioni tali che ne determinarono il decesso intervenuto il 23 agosto 2009 alle ore 00.20 presso l’Ospedale __________ di __________ come alla documentazione in atti, ritenuto che l’imputato, dopo aver ferito __________ e incurante della sorte della vittima a terra, si allontanò velocemente a bordo della sua automobile a fari spenti nell’intento di non essere identificato”] (ACC __________).

L’11.7.2011 la Corte delle assise criminali di __________ ha condannato RE 1 alla pena detentiva di 9 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. TPC __________). Contro tale sentenza RE 1 ha annunciato l’appello in data 12.7.2011. Egli si trova tutt’ora in carcerazione di sicurezza.

                                  b.   Il Consiglio di Stato, con risoluzione 16.11.2010 (n° __________), constatando che il sistema attuale che consente ai detenuti presso il penitenziario cantonale di utilizzare apparecchiature informatiche personali per uso privato, non permette di escludere il rischio di abusi, ha autorizzato il Dipartimento delle istituzioni, in collaborazione con il Centro dei sistemi informativi, a fornire ai detenuti i PC che hanno esaurito il loro ciclo di vita all’interno dell’Amministrazione cantonale. L’Esecutivo cantonale ha in particolare affermato che “(…) le apparecchiature informatiche al momento dell’entrata presso le strutture carcerarie sono controllate da parte del personale al fine di evitare abusi, in particolare la comunicazione con l’esterno e l’accesso alla rete internet (…)”, tuttavia “(…) a seguito dell’evoluzione tecnologica, i controlli sono sempre più difficili e non permettono di escludere il rischio di abusi (…)”, tant’è che un rapporto del Centro sistemi informativi ha evidenziato l’esistenza di abusi da parte di detenuti nell’utilizzo delle apparecchiature informatiche (risoluzione __________ del 16.11.2010, p. 1). Il Consiglio di Stato ha così deciso di intervenire, con la risoluzione 16.11.2010, “(…) in modo da permettere ai detenuti di continuare ad utilizzare i PC escludendo però un utilizzo illecito degli stessi (…)” fornendo a ciascun detenuto del materiale informatico di proprietà dello Stato escludendo ai detenuti l’uso del PC personale (risoluzione __________ del 16.11.2010, p. 1). Nella risoluzione sopraindicata ha inoltre delegato alla Direzione delle strutture carcerarie l’allestimento di un regolamento interno per la gestione del materiale informatico e il recupero dei costi nei confronti dei detenuti.

                                   c.   Sulla base della risoluzione sopraindicata la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha adottato, il 6.12.2010, il regolamento interno sull’impiego dei mezzi informatici secondo il quale “(…) la persona incarcerata può disporre unicamente di un PC noleggiato dalle SC; non è possibile l’acquisizione dall’esterno (…)” (regolamento 6.12.2010, p. 1). Nell’allegato 2 a tale regolamento si stabiliva inoltre che “(…) la persona incarcerata può tenere ed utilizzare il materiale annunciato al più tardi fino al 30.6.2011 (…)” (allegato 2 del 3.12.2010).

d.     L’8.3.2011 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha emanato, nei confronti di RE 1, una decisione con la quale gli ha ordinato di consegnare il suo materiale informatico entro il 30.6.2011 (scritto 8.3.2011).

e.      Contro tale decisione RE 1 ha presentato, in data 14.3.2011, reclamo alla Divisione della giustizia. Quest’ultima ha respinto il gravame con decisione 28.6.2011 accogliendo tuttavia la domanda di assistenza giudiziaria e concedendo “(…) il gratuito patrocinio ad opera dell’avv. PR 1 di __________ (…)” (decisione 28.6.2011, p. 4). L’autorità giudicante ha affermato che il provvedimento poggerebbe su una valida base legale (art. 59 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino), sarebbe dettato da importanti ragioni di sicurezza e rispetterebbe il principio di proporzionalità [“(…) solamente la consegna delle apparecchiature informatiche in possesso dei detenuti consente di raggiungere pienamente l’obiettivo di evitare rischi per la sicurezza del carcere, poiché le eventuali misure di controllo sui PC privati, oltre ad essere dispendiose, non avrebbero la medesima efficacia e non impedirebbero di prevenire con certezza ogni abuso, tanto più che l’evoluzione della tecnologia (…) rende molto più difficile scoprire i casi di utilizzazione abusiva dell’informatica (…)” (decisione 28.6.2011, p. 2 s.)].

f.        Con il presente gravame RE 1 postula l’annullamento della decisione sopraindicata e la nullità del regolamento 6.12.2010 “(…) perché privo di base legale, rispettivamente annullato per carenza di interesse pubblico e violazione del principio di proporzionalità (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 7). Egli afferma, in particolare, che “(…) la decisione qui impugnata si limita (…) a torto a sostenere che l’art. 59 del Regolamento delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino, norma di carattere generale e astratto, sia una valida base legale per adottare il provvedimento in questione. In realtà però, la medesima poggia su di una risoluzione governativa n. __________ che risulta essere priva di ogni e qualsivoglia fondamento legale formale. Pertanto, la base legale sulla quale poggia il regolamento di impiego dei mezzi informatici è insufficiente per giustificare una limitazione della libertà personale di tale portata. Ciò che implica un’assenza di base legale sufficiente a giustificare il ritiro del materiale informatico di proprietà del signor RE 1 (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 4). A mente del reclamante non vi sarebbe neppure un interesse pubblico preponderante [“(…) nella decisione qui reclamata si sottolinea come siano stati riscontrati degli abusi da parte dei detenuti. La medesima si limita però a riferire di come siano stati sequestrati due PC di proprietà di due detenuti i quali avevano acceduto ad internet. (…). Due semplici casi isolati non sono infatti assolutamente atti a giustificare una così importante limitazione della libertà personale dei detenuti (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 4)] ed il provvedimento violerebbe il principio di proporzionalità [“(…) vi sono altre misure ugualmente efficaci e al contempo molto più rispettose della libertà personale dei detenuti e di conseguenza dunque maggiormente proporzionate, quali ad esempio l’incentivazione dei controlli effettuati sui PC portatili personali. Si tratterebbe in effetti semplicemente di inasprire maggiormente le misure di controllo, in modo da assicurarsi che più nessuno possa fare un uso abusivo dei mezzi informatici a sua disposizione. Ciò permetterebbe così di raggiungere il risultato voluto limitando le ingerenze nella libertà personale dei detenuti (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 5)].

g.     Delle ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni e della duplica della Divisione della giustizia, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, tutte le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure [non emanate dal giudice dell’applicazione della pena (art. 12 cpv. 1)] sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli art. 379 ss. CPP.

                                         Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

                                         Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

                                         In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

                                         1.2.

                                         Il gravame, inoltrato l’11.7.2011 alla Corte dei reclami penali contro la decisione 28.6.2011 della Divisione della giustizia, è tempestivo.

                                         Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

                                         Esso è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.2.1.

Secondo l’articolo 123 della Costituzione federale (Cost.), la legislazione in materia di diritto penale compete alla Confederazione, mentre l’esecuzione delle pene e delle misure spetta ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge (cfr. anche art. 439 CPP). Il Codice penale svizzero (CP) contiene disposizioni-quadro per l’esecuzione delle pene e delle misure. Il legislatore svizzero ha rinunciato a emanare una legge in materia.

Il Codice penale sancisce due principi costituzionali: il rispetto della dignità umana e il libero esercizio dei diritti da parte del detenuto, i cui diritti possono essere limitati soltanto nella misura richiesta dalla privazione della libertà e dalla convivenza nell’istituto (art. 74 CP). Inoltre, il Codice penale formula altri principi generali per l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 75 cpv. 1 CP): la prevenzione della recidiva dopo la fine dell’esecuzione, la normalizzazione, la lotta contro le conseguenze nocive della privazione della libertà, l’obbligo di assistenza necessaria e la prevenzione della recidiva durante la privazione della libertà. Nell’ambito della prevenzione della recidiva, la Svizzera ritiene molto importante che i condannati mantengano legami con il mondo esterno. A tal fine sono garantiti l’accesso ai prodotti della stampa e la ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché i contatti personali (lettere, telefonate, visite). Vengono particolarmente incoraggiate le relazioni con la famiglia e le persone più vicine (art. 84 CP). Lo scopo dell’esecuzione, il regolamento penitenziario e motivi di sicurezza impongono tuttavia limiti a tali contatti.

2.2.

In base dunque ai principi e alla legislazione sopraindicata, in Ticino è stata adottata la legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20.4.2010) che delega al Consiglio di Stato l’emanazione di norme di applicazione, in particolare per l’esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti statali, con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri delle persone condannate e di quelle in carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 2 lit. d).

Il regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 6.3.2007) disciplina infatti l’esecuzione delle sanzioni penali e l’assistenza relativa (art. 1) delegando tuttavia al Dipartimento l’emanazione di un regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (art. 10 cpv. 4).

Il regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (entrato in vigore l’1.1.2011) fissa le norme e l’organizzazione delle strutture carcerarie del Cantone, delegando “(…) ove necessario” alla Direzione la competenza per emanare disposizioni di dettaglio (art. 1 cpv. 1). Spetta infatti a quest’ultima promuovere, coordinare e gestire l’organizzazione e le attività delle strutture essendo dunque competente ad emanare tutte le disposizioni di ordine generale per l’applicazione del regolamento (art. 6 cpv. 3).

2.3.

Per quanto qui d’interesse si rileva che l’art. 59 del regolamento delle strutture carcerarie vieta l’accesso o lo scambio di dati e informazioni sulla rete informatica, così come il possesso di apparecchi atti ad accedere alla rete. Eccezioni sono previste per le persone condannate che adempiono le condizioni definite in una disposizione della Direzione che possono effettuare delle video conferenze tramite apparecchi delle strutture carcerarie, secondo le modalità indicate; per le persone autorizzate per motivi di formazione; per le persone condannate collocate allo Stampino e al Naravazz che possono utilizzare i propri apparecchi informatici per accedere alla rete, a proprie spese (art. 59 cpv. 1). Altre eccezioni possono tuttavia essere previste dalla Direzione (art. 59 cpv. 2).

Giusta inoltre l’art. 12 del regolamento delle strutture carcerarie gli oggetti di uso personale o di valore affettivo e il necessario per l’abbigliamento, la cura e l’igiene rimangono a disposizione della persona incarcerata, salvo eccezioni per motivi di sicurezza.

2.4.

I detenuti presso il penitenziario cantonale erano, nei limiti dell’art. 59 del surriferito regolamento, autorizzati ad utilizzare apparecchiature informatiche personali per uso privato. Il materiale informatico era acquistato direttamente dai detenuti, per il tramite del personale di custodia addetto allo spaccio interno, o da loro familiari e conoscenti.

Il Centro sistemi informativi ha evidenziato, nel proprio rapporto 3.8.2010, l’esistenza di abusi da parte dei detenuti nell’utilizzo di apparecchiature informatiche. Cosicché, alfine di intervenire in modo da comunque permettere ai detenuti di continuare ad utilizzare il PC, escludendone però l’utilizzo illecito, con risoluzione 16.11.2010 il Consiglio di Stato ha autorizzato il Dipartimento delle istituzioni, in collaborazione con il Centro dei sistemi informativi, a fornire ai detenuti dei PC che hanno esaurito il loro ciclo di vita all’interno dell’amministrazione cantonale in luogo di quelli personali. Ha inoltre delegato alla Direzione delle Strutture carcerarie l’allestimento di un regolamento interno per la gestione del materiale informatico e il recupero dei costi nei confronti dei detenuti (risoluzione CdS 16.11.2010 n° __________).

2.5.

Il 6.12.2010 è entrato in vigore il regolamento sull’impiego dei mezzi informatici, adottato dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, secondo il quale la persona incarcerata può disporre unicamente di un PC noleggiato dalle strutture carcerarie cantonali. Nello stesso si stabilisce inoltre che “(…) apparecchiature informatiche e/o d’intrattenimento in possesso del detenuto al momento dell’entrata in vigore del Regolamento possono essere tenuti ed usati fino al 30.06.2011 (…)” (regolamento sull’impiego dei mezzi informatici del 6.12.2010, p. 2).

2.6.

In applicazione di detto regolamento il direttore aggiunto delle strutture carcerarie cantonali ha così imposto a RE 1, con decisione 8.3.2011 qui impugnata, di consegnare il suo materiale informatico entro il 30.6.2011.

                                   3.   3.1.

                                         RE 1, nel suo reclamo 11/12.7.2011, afferma innanzitutto che “(…) la decisione 8 marzo 2011 trova fondamento nel regolamento sull’impiego dei mezzi informatici, il quale trova fondamento sull’art. 59 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino e nella risoluzione __________ del 16.11.2010 del Consiglio di Stato il quale non richiama né si fonda su nessuna base legale di alcun tipo. Tale risoluzione governativa non è dunque base legale sufficiente per permettere l’adozione di un regolamento di impiego dei mezzi informatici che comporti una così grande limitazione della libertà personale dei detenuti della Stampa (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 1 s.).

                                         3.2.

                                         Per costante giurisprudenza la libertà personale è un diritto costituzionale previsto all’art. 10 cpv. 2 Cost., inalienabile e imprescrittibile, che garantisce le facoltà proprie alla natura stessa dell'uomo di andare, venire e muoversi liberamente, il cui corollario è costituito dalla proibizione di essere arrestato o internato arbitrariamente e dal diritto di ogni persona di essere tutelata nella sua integrità fisica, intellettuale, morale e spirituale: principio fondamentale del diritto costituzionale, essa protegge inoltre, a titolo sussidiario, tutte le libertà che si caratterizzano come una manifestazione elementare dello sviluppo e dell'affermazione della personalità umana. Il diritto alla libertà personale non è assoluto: restrizioni sono ammissibili se si fondano su di una base legale, se sono sorrette da motivi preminenti d'interesse pubblico e non ledono il principio della proporzionalità (art. 36 Cost.); comunque la libertà personale non può essere soppressa completamente o privata del suo contenuto di istituzione giuridica (DTF 114 Ia 357 consid. 5 con rimandi).

                                         Per quanto compatibile con il loro stato di detenzione, i detenuti beneficiano dei diritti fondamentali, incluso quello della libertà personale, che è intangibile nella sua essenza, senza tuttavia il diritto di avvalersi di tutte le forme di questo diritto costituzionale. I detenuti non devono dunque essere limitati nella loro libertà individuale oltre le esigenze del fine dell'istruttoria penale e dell'ordine dell'istituto di detenzione. Ma, una volta in prigione, essi sottostanno alle restrizioni imposte dalla loro condizione di detenuto e dal rapporto speciale che li lega allo Stato (Sonderstatusverhältnis) (DTF 106 Ia 277, consid. 3). Per questo motivo, per quanto concerne la base legale, si applicano requisiti meno rigidi, ma le disposizioni devono essere formulate in maniera sufficientemente chiara e univoca. Eventuali restrizioni delle condizioni detentive, devono pertanto trovare riscontro in una base legale che le definisca nelle grandi linee [“allgemeinen Erlass” (cfr. DTF 99 Ia 262, consid. III)] ed essere rispettose del principio di proporzionalità. Il regime di detenzione non può essere infatti lasciato al libero apprezzamento dell’amministrazione del penitenziario. Tale regime a cui sottostanno i detenuti deve essere almeno regolato “dans les grandes lignes” (e non in dettaglio) da un decreto di portata generale, che la direzione del penitenziario sarà tenuta a rispettare. Le restrizioni alla libertà dei detenuti derivanti dal regime di detenzione (le visite, le passeggiate, i pasti o il controllo della corrispondenza) possono dunque figurare in una legge materiale quale il regolamento della prigione, e non necessitano una legge formale (cfr. DTF 106 Ia 277, consid. 3; U. HÄFELIN, W. HALLER, H. KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. ed., n. 371; A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume I, n. 1760).

                                         3.3.

Nel caso in esame il provvedimento qui contestato poggia su una valida base legale materiale: il regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, allestito dal Dipartimento delle istituzioni su delega del Consiglio di Stato (delega prevista dall’art. 10 cpv. 4 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007), esclude, come già sopraindicato, al suo art. 59 l’accesso o lo scambio di dati e informazioni sulla rete informatica da parte dei detenuti, così come il possesso di apparecchi atti ad accedere alla rete.

Per attuare quest’ultimo divieto, ed in ragione degli abusi constatati, il Consiglio di Stato ha adottato la risoluzione del 16.11.2011 n° __________. Il successivo regolamento sull’impiego di mezzi informatici del 6.12.2010, concretizza la risoluzione governativa del 16.11.2010. Il regolamento del Dipartimento (agente su delega del governo cantonale) e la risoluzione del Consiglio di Stato, attuati tramite il regolamento della Direzione, rappresentano pertanto delle basi legali materiali sufficienti.

                                   4.   4.1.

A mente del reclamante inoltre non vi sarebbe neppure un interesse pubblico preponderante atto a giustificare un tale provvedimento: “(…) nella decisione qui reclamata si sottolinea come siano stati riscontrati degli abusi da parte dei detenuti. La medesima si limita però a riferire di come siano stati sequestrati due PC di proprietà di due detenuti i quali avevano acceduto ad internet. (…). Due semplici casi isolati non sono infatti assolutamente atti a giustificare una così importante limitazione della libertà personale dei detenuti (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 4).

4.2.

Possono costituire un interesse pubblico atte a limitare la libertà personale le misure di polizia. Quest’ultime sono restrizioni con lo scopo di tutelare il cittadino contro minacce che mettono in pericolo l’ordine pubblico. Secondo la definizione classica del Tribunale federale l’ordine pubblico comprende l’ordine pubblico propriamente detto, la salute, la sicurezza, la moralità pubblica e la buona fede negli affari (cfr. DTF 110 Ia 99). Per ordine pubblico propriamente detto si deve intendere l’assenza di disordine, di atti di violenza contro le persone, i beni o lo Stato stesso (cfr. A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, n. 209 ss.).

                                         4.3.

Nel caso in esame è chiaro come la misura adottata, e pertanto l’obbligo di consegna dei mezzi informatici personali dei detenuti, è giustificata da un interesse pubblico rilevante e preponderante, e dettata, in particolare, da motivi di sicurezza pubblica. Infatti evitare che i detenuti possano avere contatti con l’esterno non controllati è essenziale in una struttura carceraria dove la sicurezza deve essere garantita, accanto alla certezza della pena. È dato quindi un evidente interesse pubblico.

5.5.1.

RE 1 afferma, da ultimo, che “(…) l’adozione di tale misura è totalmente disproporzionata, in quanto vi sono altre misure meno incisive con le quali è possibile ottenere il medesimo risultato (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 3).

5.2.

Ogni restrizione della libertà personale deve rispettare, come già sopraindicato, il principio della proporzionalità. Una delle componenti del principio della proporzionalità vuole che la misura restrittiva scelta appaia come un mezzo necessario, efficace ed adeguato per realizzare lo scopo d’interesse pubblico ricercato, senza eccedere quanto è indispensabile per conseguirlo e tutelando il più possibile la libertà del singolo (cfr. A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, n. 217 ss.). Pertanto, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, la restrizione delle libertà dei detenuti non può andare oltre ciò che è ritenuto necessario al fine di perseguire lo scopo della detenzione, garantire la gestione regolare e non eccessivamente dispendiosa della struttura penitenziaria e attuare il potere punitivo dello Stato e l'ordinanza disciplinare (U. HÄFELIN, W. HALLER, H. KELLER, op. cit., n. 374 s.).

5.3.

Contrariamente a quanto asserito dal reclamante il provvedimento adottato non viola il principio di proporzionalità. In effetti la consegna del materiale informatico privato da parte dei detenuti è una misura atta e necessaria ad evitare abusi all’interno del carcere, oltre ad essere l’unico modo per garantire la sicurezza del penitenziario: controlli più approfonditi dei PC di proprietà dei detenuti sarebbero tutt’altro che semplici ed arrecherebbero costi supplementari all’amministrazione pubblica, non garantendo risultati ugualmente efficaci (vista l’evoluzione della tecnologia che, come affermato dalla Divisione della giustizia, rende molto più difficile scoprire i casi di utilizzazione abusiva dell’informatica). Con la soluzione adottata dal Consiglio di Stato ed attuata dalla Direzione i detenuti non sono privati completamente della loro possibilità di utilizzare del materiale informatico:  è data loro l’opportunità di utilizzare dei PC, forniti dallo Stato, e dotati dei programmi necessari per lo svolgimento delle loro attività professionali, formative e d’intrattenimento. Il principio della proporzionalità, ed anche il postulato della sussidiarietà, sono in concreto ottemperati.

6.Si può dunque giungere alla conclusione che la decisione della Divisione della giustizia qui impugnata, che obbliga RE 1 a consegnare il suo materiale informatico, è da tutelare in quanto fondata su una valida base legale, sorretta da motivi preminenti di interesse pubblico e non lesiva del principio di proporzionalità.

7.RE 1 nel suo reclamo, rileva di trovarsi in stato di indigenza. Postula quindi di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in relazione al presente gravame: “(…) nella presente fattispecie la situazione finanziaria del ricorrente è notoriamente precaria, in quanto il medesimo si trova attualmente in detenzione. È pertanto evidente come egli non sia in grado di sopperire alle spese ricorsuali, per cui il presente gravame risulta necessario (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 6).

Tuttavia, per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio del reclamante, la stessa è infondata in quanto una difesa, nel caso concreto, non si impone per la tutela dei suoi interessi. La tassa di giustizia e le spese sono ridotte al minimo.

                                   8.   Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese, ridotte, sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 10, 36 e 123 Cost. fed., 74 s. e 84 CP, 393 ss. e 439 CPP, la legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, il regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, il regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-           

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

60.2011.233 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 08.09.2011 60.2011.233 — Swissrulings