Incarto n. 60.2011.173
Lugano 30 maggio 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/23.5.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti di cui all’incarto MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 1.3.2011 (NLP __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della querela 25/26.1.2011 sporta da IS 1 nei confronti di PI 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultimo per le ipotesi di reato di abuso di impianti di telecomunicazioni, minaccia e violazione di domicilio sfociato nel decreto di non luogo a procedere 1.3.2011 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Andrea Pagani, avendo il querelante ritirato la sua querela (inc. MP __________).
Avverso il predetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte.
2.Con la presente istanza IS 1 chiede copia degli atti di cui al surriferito procedimento penale, avendo ricevuto delle pressioni da parte del querelato ed essendo intenzionato ad agire giudizialmente contro di lui.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelante/accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame – a prescindere dai motivi addotti dall’istante – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 ad ottenere copia degli atti dell’incarto MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 1.3.2011 (NLP __________), poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte.
Di conseguenza, gli atti dell’incarto penale MP __________ [elenco atti (1 pagina), decreto di non luogo a procedere 1.3.2011 (NLP __________) (2 pagine), querela penale 25/26.1.2011 (6 pagine), conferimento di mandato alla Polizia 26.1.2011 (1 pagina) e rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23.2.2011 (18 pagine)] vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF 155.-- (centocinquantacinque), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera