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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 15.04.2011 60.2011.100

15 avril 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,669 mots·~8 min·5

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS - Servizio delle attività informative della Confederazione SIC quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2011.100  

Lugano 15 aprile 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/31.3.2011 presentata dal

, IS 1

  tendente ad ottenere informazioni sulla situazione personale di una persona in ambito penale in relazione ad un controllo di sicurezza relativo alle persone per terzi (progetto civile) – decisione di principio;

premesso che la richiesta datata 21.3.2011 (indirizzata alla Corte delle assise correzionali di __________ rispettivamente al Ministero pubblico) è giunta il 24.3.2011 al Ministero pubblico rispettivamente il 30.3.2011 al Tribunale penale cantonale, che con scritto 30/31.3.2011 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con scritto 21.3.2011 – indirizzato alla Corte delle assise correzionali di __________ rispettivamente al Ministero pubblico e ricevuto, per competenza, da questa Corte il 31.3.2011 – il Dipartimento federale della difesa della protezione della popolazione e dello sport DDPS, Servizio delle attività informative della Confederazione SIC (di seguito SIC), in applicazione dell’art. 20 LMSI e dell’art. 17 cpv. 2 vOCSP, chiede informazioni sullo stato attuale delle inchieste penali pendenti o concluse riguardanti la persona di __________, allegando parimenti copia dell’estratto del casellario giudiziale 14.3.2011 e copia del formulario intitolato "Controllo di sicurezza relativo alle persone per terzi (progetto civile)" datato 24.1.2011, da cui risulta in particolare l’autorizzazione rilasciata da quest’ultimo a compiere un controllo di sicurezza di base (cfr., nel dettaglio, doc. 1.a).

                                   2.   L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   3.   3.1.

                                         Dall’1.1.2010 la Svizzera dispone di un nuovo strumento di politica di sicurezza, il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC); le basi legali e le sue mansioni sono sancite nella Legge federale sul servizio informazioni civile (LSIC) del 3.10.2008 e nella Legge federale sulle misure per la salvaguardia per la sicurezza interna del 21.3.1997 (LMSI) (cfr. www.vbs.admin.ch).

                                         3.2.

                                         Giusta l’art. 19 cpv. 1 LMSI il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari e terzi che collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna ed esterna e nell’esercizio dell’attività se hanno conoscenza, in modo regolare e approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica della sicurezza e possono avere influsso sugli stessi (lit. a), se hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna o ad informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l’adempimento di compiti importanti della Confederazione (lit. b), se hanno, in quanto militari, accesso a informazioni, materiali o impianti classificati (lit. c), se collaborano, in quanto partner contrattuali o impiegati di questi ultimi, a progetti classificati della Confederazione o devono essere oggetto di controllo in virtù di convenzioni sulla protezione di segreti (lit. d) e se hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione potrebbe gravemente pregiudicare i diritti individuali delle persone interessate (lit. e).

                                         Il controllo di sicurezza è effettuato prima dell’elezione alla carica o funzione o dell’attribuzione del mandato; la persona sottoposta al controllo deve essere consenziente (rimane salvo l’art. 113 cpv. 1 lit. d della legge militare del 3.2.1995); in casi speciali il Consiglio federale può prevedere la ripetizione periodica del controllo (art. 19 cpv. 3 LMSI).

                                         Il controllo di sicurezza consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i rapporti con l’estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna; non sono raccolti dati sull’esercizio dei diritti costituzionali (art. 20 cpv. 1 LMSI).

                                         I dati possono essere rilevati, tra l’altro, tramite il SIC, dai registri degli organi federali e cantonali preposti alla sicurezza e al perseguimento penale nonché dal casellario giudiziale (art. 20 cpv. 2 lit. a LMSI) e tramite richiesta di informazioni relative a procedure penali in corso ai competenti organi incaricati del perseguimento penale (art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI).

                                         3.3.

                                         L’Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) del 19.12.2001 (di seguito vOCSP) è stata abrogata e sostituita dall’Ordinanza sui controlli relativi alle persone (OCSP) del 4.3.2011 (di seguito OCSP), entrata in vigore l’1.4.2011 (cfr. art. 31 cpv. 1 e 33 OCSP).

                                         3.3.1.

                                         Il previgente art. 3 vOCSP stabiliva che: "Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio specializzato) in seno alla Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del DDPS esegue i controlli di sicurezza in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni conformemente alla procedura di controllo definita nella presente ordinanza".

                                         L’art. 3 cpv. 1 OCSP, in vigore dall’1.4.2011, precisa che il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) esegue i controlli di sicurezza secondo gli art. 10 OCSP [secondo cui il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base cui sono sottoposti, tra l’altro, gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiali classificati CONFIDENZIALE (art. 10 cpv. 1 e cpv. 2 lit. a OCSP)], art. 11 OCSP (secondo cui il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato) e art. 12 cpv. 1 OCSP [secondo cui il il servizio specializzato CSP DDPS sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione determinate persone (lit. a-lit. e)] in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.

                                         3.3.2.

                                         Lo svolgimento del controllo di sicurezza nella previgente vOCSP era sancito dagli art. 13-19 vOCSP.

                                         In particolare per la raccolta dei dati l’art. 17 cpv. 2 vOCSP prevedeva che "Per rilevare ulteriori dati quali non ha il diritto di accedere direttamente, il servizio specializzato può farne richiesta per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali".

                                         Nella nuova ordinanza è stato (tra l’altro) precisato che lo svolgimento del controllo di sicurezza è relativo alle persone ed è codificato negli art. 14-20 OCSP.

                                         La raccolta dei dati è ora prevista dall’art. 19 OCSP che, al suo cpv. 2, ha ripreso il testo del previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP, stabilendo quanto segue:

                                         "Il servizio specializzato CSP DDPS [il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (art. 3 cpv. 1 OCSP)] può richiedere, per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali, altri dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente".

                                         Questa norma ha dunque ripreso il testo del previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP

                                   4.   Questa Corte – considerati in particolare le competenze del SIC, il tenore degli art. 17 cpv. 2 vOCSP e 19 cpv. 2 OCSP, le diverse istanze ex art. 27 CPP TI (ora 62 cpv. 4 LOG) presentate all’allora Camera dei ricorsi penali nel corso del 2010 richiamando gli art. 20 LMSI e art. 17 cpv. 2 vOCSP e la presente istanza – ritiene di dover emanare una decisione di principio.

                                         La Corte dei reclami penali riconosce, di principio, al Dipartimento federale della difesa della protezione della popolazione e dello sport DDPS, Servizio delle attività informative della Confederazione SIC (SIC) – quale servizio specializzato CSP DDPS che esegue in particolare i controlli di sicurezza secondo gli art. 10 (controllo di sicurezza di base), art. 11 (controllo di sicurezza ampliato) e art. 12 cpv. 1 OCSP (controllo di sicurezza ampliato con audizione) in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni (art. 3 cpv. 1 OCSP) – un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere direttamente dal Ministero pubblico, dal Tribunale penale cantonale, dalla Pretura penale, dalla Corte di appello e di revisione penale e anche, se del caso, dalla Corte dei reclami penali copia delle decisioni di procedimenti penali conclusi e non cancellati dal casellario giudiziale giusta il previgente art. 17 cpv. 2 vOCSP e l’art. 19 cpv. 2 OCSP in relazione all’art. 20 LMSI, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, allegando l’apposito formulario intitolato "Controllo di sicurezza relativo alle persone per terzi (progetto civile)" sottoscritto dalla persona soggetta a controlli.

                                         In caso di dubbio il SIC può presentare a questa Corte un’istanza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG rispettivamente il Ministero pubblico, la Pretura penale e la Corte di appello e di revisione penale possono trasmettere l’istanza, per competenza, a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                   5.   Per quanto interessa la fattispecie in esame, l’istante può dunque rivolgersi direttamente al Tribunale penale cantonale – autorità alla quale viene trasmessa, per competenza, la presente istanza – considerato come dall’estratto del casellario giudiziale 14.3.2011 risulta che la persona sottoposta a controllo di sicurezza su incarico del Tribunale penale federale (TPF) è stata condannata il 23.12.2003 dalla Corte delle assise correzionali di __________.

                                   6.   Considerati la funzione dell’istante, la finalità della richiesta e l’emanazione di questa decisione di principio, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la OCSP e ogni altra norma applicabile.

pronuncia

                                    1.   L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La cancelliera

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