Incarto n. 60.2010.423
Lugano 24 gennaio 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/21.12.2010 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia dell’incarto penale MP __________, nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 7.12.2010 è giunta al Ministero pubblico il 13.12.2010, che – per il tramite dell’allora sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 14/21.12.2010, segnalando contestualmente di non avere particolari osservazioni da formulare in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della querela 13/14.10.2010 sporta da IS 1 nei confronti di __________ per l’ipotesi di reato di ingiuria, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultima sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.12.2010 (NLP __________).
2. Con la presente richiesta – inoltrata prima della scadenza del termine per la presentazione di un’eventuale istanza di promozione dell’accusa al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede di poter ricevere copia degli atti del surriferito incarto penale, essendo la sua querela 13/14.10.2010 sfociata nel decreto di non luogo a procedere 2.12.2010 [(NLP __________), ritirato dalla qui istante il 4.12.2010].
3. Per quanto attiene al diritto applicabile, giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP in vigore dal 1°.1.2011, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano altrimenti. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP).
A norma dell’art. 449 cpv. 1 CPP i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano altrimenti.
4.Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP/TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, Basilea 2011, n. 4 ad art. 101 CPP). Il diritto di esaminare gli atti spetta alle parti [101 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lit. a CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al procedimento (105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle altre autorità (art. 101 cpv. 2 e 194 cpv. 1 e 2 CPP) e a terzi (art. 101 cpv. 3 CPP), e ciò evidentemente a determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., n. 5 ss. ad art. 101 CPP). Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame degli atti.
Per contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi, il CPP non prevede un’espressa norma.
A livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dall’1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP/TI.
5. Nel presente caso, al momento della presentazione della richiesta in esame non era ancora trascorso il termine di dieci giorni per inoltrare un’istanza di promozione dell’accusa. Competente ad evadere una richiesta di una parte prima della fine della procedura sarebbe quindi stato il Ministero pubblico. Considerato che nel frattempo non è stata presentata un’istanza ex art. 186 CPP/TI, questa Corte tratta la richiesta come se la procedura fosse conclusa.
6. Valendo i medesimi principi dell’art. 27 CPP/TI, pur essendo stata la qui istante parte (quale querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura allora prevista dall’art. 27 CPP/TI (ed ora art. 62 cpv. 4 LOG) e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Giusta i lavori preparatori, l’art. 27 CPP/TI si applicava, infatti, anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Giusta i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
7. Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia di tutti gli atti del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.12.2010 (NLP __________), poiché l’ha interessata personalmente in veste di querelante.
Copia di tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ [denuncia/querela penale 13/14.10.2010 (AI 1); rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 30.11.2010 (AI 2); decreto di non luogo a procedere 2.12.2010], vengono trasmessi all’istante unitamente alla presente decisione.
8. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando.
Vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La segretaria