Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 16.02.2011 60.2009.245

16 février 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali·HTML·1,409 mots·~7 min·5

Résumé

Istanza di ispezione degli atti. Consolato generale d'Italia, in nome e per conto della Guardia di Finanza, quale istante

Texte intégral

Incarto n. 60.2009.245  

Lugano 16 febbraio 2011/ps  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/22.6.2009 – completata il 4/5.8.2009 – presentata dal

IS 1 in nome e per conto della

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli atti emanati dal Tribunale penale cantonale inerenti alla persona di PI 1 (inc. __________);

premesso che l’istanza 12.6.2009 è stata trasmessa, per competenza, a questa Camera dal Tribunale penale cantonale mediante lo scritto 12/22.6.2009, senza formulare osservazioni in merito;

richiamate le osservazioni 14.9.2009 del procuratore pubblico Moreno Cappella, che non si oppone alla richiesta;

richiamate altresì le osservazioni 22/23.9.2009 di PI 1 (patr. da: avv. PR 1, __________), concludenti per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il __________ la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna a carico di PI 1 (inc. TPC __________), confermata in data __________ dalla CCRP.

                                         La sentenza è cresciuta in giudicato il __________.

                                   2.   In data 4.5.2009 l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1°.1.2011 Corte dei reclami penali) ha respinto l’istanza 3/9.2.2009 presentata dall’__________, per il tramite del __________, __________, in nome e per conto __________, tendente ad ottenere la trasmissione degli atti riguardanti la sentenza __________ emanata dalla Corte delle assise criminali a carico di PI 1 (inc. TPC __________), per l’assenza dell’obbligo di assistenza giudiziaria in materia penale da parte delle autorità giudiziarie elvetiche e non avendo l’istante invocato e fatto valere un interesse giuridico legittimo in ossequio a quanto sancito dall’art. 27 CPP TI e dalla giurisprudenza del Tribunale federale (inc. CRP __________).

                                   3.   Con la presente istanza il IS 1, per il tramite del suo console generale __________, formula la seguente domanda in nome e per conto della __________:

                                         "Oggetto: __________ in congedo

                                                         PI 1 (…)

                                         Per aderire ad analoga richiesta qui pervenuta dal __________ si chiede cortesemente – laddove non pregiudizievole – la visione degli atti emessi da codesto Tribunale Penale nei confronti del nominato in oggetto, __________ in congedo condannato con sentenza del __________ ad anni 6 e mesi 6 di reclusione" (istanza 12/22.6.2009), precisando – su richiesta del 22.6.2009 e del 27.7.2009 dell’allora Camera dei ricorsi penali – che "come da intesa telefonica, si è provveduto a sollecitare l’autorità __________ “__________” che così risponde “omissis di non pregiudicare l’immediato esercizio dell’azione disciplinare nei confronti del __________ di cui all’oggetto (…)" (scritto 4/5.8.2009).

                                         Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta ["(…) nulla osta alla trasmissione della sentenza __________ della Corte delle Assise Criminali di __________, confermata dalla CCRP con sentenza del __________ a carico di PI 1 " (osservazioni 14.9.2009)]. PI 1 – richiamando le sue osservazioni 17/18.2.2009 di cui all’incarto CRP __________ – chiede di respingere la richiesta in assenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP TI. Rileva in particolare che non è dato a sapere per quale motivo l’istante abbia bisogno di tali informazioni e se in __________ sia stata aperta una procedura nei suoi confronti che giustifichi l’istanza in esame.

4.   Per quanto attiene al diritto applicabile, giusta l’art. 448 cpv. 1 CPP in vigore dal 1°.1.2011, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano altrimenti. Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del CPP mantengono la loro validità (art. 448 cpv. 2 CPP).

                                         A norma dell’art. 449 cpv. 1 CPP i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati dalle autorità competenti in virtù del nuovo diritto, in quanto le disposizioni di cui agli art. 450 CPP ss. non prevedano altrimenti.

                                   5.   Il previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4). Il diritto di esaminare gli atti spetta alle parti [art. 101 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lit. a CPP, tra cui figurano l’imputato, l’accusatore privato, il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso (art. 104 cpv. 1 CPP) e le autorità cui la Confederazione o i Cantoni hanno conferito pieni o limitati diritti di parte (art. 104 cpv. 2 CPP)], agli altri partecipanti al procedimento (art. 105 cpv. 1 e cpv. 2 CPP), alle altre autorità (art. 101 cpv. 2 e 194 cpv. 1 e 2 CPP) e a terzi (art. 101 cpv. 3 CPP), e ciò evidentemente a determinate condizioni (cfr., nel dettaglio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 5 ss.). Giusta l’art. 102 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (cfr., al proposito, art. 61 CPP) decide in merito all’esame degli atti.

                                         Per contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non prevede un’espressa norma.

                                         A livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dall’1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI.

                                   6.   Va anzitutto rilevato che l’autorità istante si limita a chiedere l’ispezione degli atti emanati a carico di PI 1 in relazione alla sentenza di condanna __________, senza minimamente comprovare che quest’ultimo è un "finanziere in congedo", che è (ancora) membro della __________ e che nei suoi confronti è stata promossa / sarà promossa una non meglio precisata azione disciplinare, producendo la relativa documentazione.

                                         Giova inoltre osservare che dalla sentenza di condanna __________ risulta in particolare che PI 1, dopo aver terminato il servizio militare, "(…) si è arruolato nel corpo della __________ dove è rimasto per cinque anni (dall’80 all’85), prestando servizio in diverse parti __________ (…)" e che "(…) gli ultimi due anni della sua carriera come __________ li ha trascorsi presso il __________ di __________ di __________ __________ dove ha svolto la mansione di agente __________ (…). Nel 1985 ha lasciato la __________ e si è trasferito in Ticino per rimanere vicino alla moglie. (…)" (sentenza __________, p. 16, inc. TPC __________).

                                         Dalla citata sentenza emerge altresì che PI 1, dal 1985 in poi, non ha più esercitato alcuna attività lavorativa in seno al __________ / alla __________.

                                         Di conseguenza, non essendo PI 1 dal 1985 più attivo in tale ambito, non è dato a sapere a questa Corte, per quale motivo – e ciò a distanza di oltre venti anni – il __________ abbia promosso / sia intenzionato a promuovere un’azione disciplinare nei suoi confronti.

                                         Tenuto conto di quanto sopra esposto, l’autorità istante non ha sufficientemente dimostrato un interesse giuridico legittimo prevalente sui diritti personali di PI 1 come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG.

                                   7.   L’istanza è respinta. Vista la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                    1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                           La segretaria