Incarto n. 17.2008.72
Lugano 13 luglio 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione dell’11 novembre 2008 presentato da
RI 1 e domiciliato a celibe, impiegato patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 9 ottobre 2008 dal giudice della Pretura penale;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1 e PC 1 hanno avuto una relazione sentimentale dall’estate 2004 fino a quella del 2006, conclusasi in un clima di litigiosità che ha comportato – oltre a degli strascichi di natura penale sfociati in due procedimenti distinti - lunghe trattative tra i rispettivi legali, sfociate nella sottoscrizione di una convenzione datata 27 aprile 2007 (act 3/annesso) in cui le parti hanno tra l’altro stabilito quanto segue
“1. L’automobile modello Astra (no. Telaio ) rimane di proprietà della signora PC 1
2. La signora PC 1 è pertanto autorizzata a procedere alle relative modifiche della licenza di condurre.
3. Il signor RI 1 si impegna a consegnare alla signora PC 1 le parti interne del suo attuale veicolo (Opel ASTRA) non appena gli verrà consegnato dal sellaio __________, i sedili a suo tempo commissionati. Il signor RI 1 si impegna a versare la somma dell’intera fattura di tali lavori.
4. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti si dichiarano integralmente e reciprocamente tacitate di qualsiasi ulteriori pretesa.”
B. La vettura oggetto del citato accordo è stata immatricolata nel giugno del 1992 ed era intestata congiuntamente a RI 1 e a suo padre. Nonostante la sua vetustà, RI 1 e PC 1 avevano allora deciso di fare sulla stessa svariati interventi di tuning per quasi fr. 25'000.-. I relativi costi erano stati anticipati dalla donna, con l’accordo che il compagno avrebbe poi in un secondo tempo fatto la sua parte. Sta di fatto che al momento della separazione, RI 1 non aveva restituito alcunché all’amica, come desumibile dalla premessa nella convezione stessa, secondo cui nel corso della convivenza PC 1 ha sopportato personalmente le spese di acquisto e di riparazione della vettura, come pure ulteriori spese comuni.
C. Benché si fosse impegnato a lasciare la vettura in proprietà dell’ex compagna, RI 1 non ha mai accettato che l’automobile regalatagli a suo tempo dai genitori passasse di mano. Discutendo con l’amico __________ del problema, è cosi nata l’idea di immatricolare l’Opel Astra a nome di quest’ultimo e di fare figurare con un contratto fittizio – datato evidentemente prima della conclusione della nota convenzione – che la stessa gli era stata venduta, per poi andare dalla legittima proprietaria (PC 1) a farsela consegnare. Cosciente che il veicolo si trovava nella mani dell’ex compagnaRI 1, al fine di concretizzare il piano del suo recupero, ha dapprima richiesto, con formulario datato 29 gennaio 2008, un duplicato della carta grigia all’Ufficio delle circolazione , dichiarando contrariamente alla verità che la stessa carta era stata persa (act. 3/annesso). Ottenuto soddisfazione, RI 1 ha allestito un contratto fittizio tra suo padre, __________, predatato al 20 settembre 2006, con cui si attestava la vendita dell’Opel Astra, senza interno (sedili) allo stesso __________ per la somma di fr. 1'500.-, con la precisazione che da quel momento non sarebbero state accettate reclamazioni per la stessa (act. 3/annesso). L’atto è stato presentato dal figlio al padre, affinché lo firmasse, cosa che quest’ultimo ha fatto (act. 3/annesso). Di fatto la compravendita non è mai avvenuta e il prezzo indicato non è mai stato pagato. Con l’ausilio del duplicato della carta grigia e del contratto fittizio __________ è così riuscito in seguito, segnatamente il 1. febbraio 2008, a farsi rilasciare a suo nome una nuova licenza di circolazione dell’automobile (act. 3/annesso).
D. Il 15 febbraio 2008 PC 1, intenzionata a immatricolare il veicolo, ha incaricato il suo garagista di provvedere alle pratiche necessarie, consegnandogli la licenza di circolazione annullata in suo possesso. Questi, dopo essersi rivolto lo stesso giorno all’autorità, ha dovuto informare la cliente del fatto che l’Ufficio della circolazione gli aveva ritirato tutti i documenti, avendo preso atto che la vettura in questione era già stata immatricolata sotto un altro nome. Dal funzionario competente, PC 1 ha poi saputo che il nuovo intestatario del veicolo era __________, il quale, da lei interpellato, le ha riferito di avere acquistato la macchina dal padre del suo ex-compagno nel 2006. Il 19 febbraio 2008 lo stesso __________ si è quindi presentato al domicilio della donna con un rimorchio, chiedendole di consegnargli senza indugio l’Opel. Quest’ultima, dopo essersi rifiutata di dar seguito all’ingiunzione, ha chiesto l’immediato intervento della polizia che ha effettuato i rilevamenti di sua competenza. Da qui l’apertura di un procedimento penale nei confronti, tra l’altro, di RI 1.
E. Con decreto di accusa del 7 maggio 2008 il Sostituto procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di tentata truffa per avere, per procacciarsi un indebito profitto e in correità con __________, tentato di ingannare con astuzia PC 1 affermando cose false, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e, in specie, __________ nel periodo gennaio 2008/febbraio 2008 per essersi fatto rilasciare un duplicato della licenza di circolazione del veicolo Opel Astra, consegnando tale documento a __________ , affinché questi ne facesse allestire uno a suo nome e per avere parimenti confezionato un fittizio contratto di vendita della predetta automobile dove __________ figurava avere acquistato il 20 settembre 2006 la vettura per fr. 1'500.-, in modo da consentire allo stesso __________ di presentarsi in data 19 febbraio 2008 a mano dei summenzionati documenti presso l’abitazione di PC 1 affinché essa gli consegnasse il veicolo, non riuscendovi, essendosi quest’ultima insospettita e avendo chiamato la polizia.
In applicazione della pena, il Sostituto procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di fr. 4'000.-, corrispondente a 50 aliquote da fr. 80.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e a una multa di fr. 500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Non ha invece revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'200.-, decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 15 luglio 2005; ha tuttavia prolungato il periodo di prova di 6 mesi (art. 46 cpv. 2).
Al decreto di accusa, RI 1 ha sollevato opposizione.
F. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 9 ottobre 2008 il giudice della Pretura penale ha ritenuto RI 1 autore colpevole di tentata truffa, condannandolo alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 90.-, per un totale di fr. 2'700.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e una multa di fr. 300.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostituiva è fissata in 3 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
G. Contro la citata sentenza RI 1 ha inoltrato il 14 ottobre 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi scritti del gravame, presentati in data 11 novembre 2008, egli chiede l’annullamento della sentenza impugnata nel senso di proscioglierlo dalla relativa condanna.
H. Con osservazioni del 15 dicembre 2008 la parte civile PC 1 ha chiesto la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 conidi. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 271). Per motivare un censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. Il ricorrente definisce decisamente insostenibile e, pertanto, arbitraria la conclusione del giudice della Pretura penale, secondo cui nella fattispecie ci si trova di fronte a un insieme di sotterfugi che avrebbero potuto potenzialmente indurre la vittima, ovvero PC 1, a spossessarsi dell’automobile. Se é vero che il prevenuto e __________ hanno orchestrato una messa in scena comportante il ricorso a dichiarazioni e documenti falsi, che hanno consentito loro di ottenere una licenza di circolazione vera che di per sé, unita ai primi, avrebbe potuto anche trarre in inganno una vittima con un normale spirito critico e a indurla, nell’incertezza, a prendere una disposizione a scapito del proprio patrimonio, è anche vero che PC 1 aveva la proprietà del veicolo, attestata da un convenzione chiarissima allestita da due legali, aveva il possesso effettivo del medesimo nonché l’originale della carte grigia, come da essa stessa confermato davanti al primo giudice, e aveva la certezza di essere proprietaria esclusiva dell’automobile. Tanto che, a fronte della insostenibile richiesta di __________ , Claudia Lehneherr non si è mai trovata in una situazione di incertezza. Senza l’uso della forza, assevera sempre il ricorrente, __________ non avrebbe mai potuto ottenere la vettura e questo già per il semplice fatto che nessuna azione giudiziaria avrebbe permesso al richiedente di poter entrare in possesso dell’Opel Astra (art. 924 segg. CC). L’operazione di __________ , reitera nel sostenere il ricorrente, era sotto ogni aspetto destinata all’insuccesso.
3. Con argomenti del genere il ricorrente, per ora, sorvola i motivi che hanno spinto il primo giudice a ritenerlo autore colpevole di tentata truffa, il che rende inammissibile il rimedio al riguardo. Una volta esposte le condizioni richieste da dottrina e da giurisprudenza per applicare l’art 146 CP (truffa), segnatamente una volta definita la nozione di inganno astuto che sta alla base del summenzionato reato, il giudice della Pretura penale ha spiegato perché si è verificato un tentativo di truffa, nonostante che la predestinata vittima non sia stata tratta in inganno e abbia perciò subito allertato la polizia. Secondo il giudice, decisivo si è rilevato in particolare il fatto che per convincere PC 1 a non ritenersi legittima proprietaria dell’automobile nonostante il chiaro testo delle convenzione del 27 aprile 2006 in cui i contraenti avevano espressamente concordato che il veicolo sarebbe di proprietà della donna, il ricorrente ha creato false apparenze e persino documenti falsi. E meglio, si è fatto rilasciare dalla Sezione della circolazione un duplicato della carta grigia, dichiarando contrariamente alla verità di averne smarrito l’originale (sentenza, pag. 4), ha allestito un contratto fittizio, antidatato, attestante – contrariamente al vero - la vendita del veicolo a __________ prima che la nota convenzione fra il prevenuto e PC 1 fosse stata stipulata (sentenza, pag. 4), creando in questo modo le condizioni per il rilascio, poi puntualmente avveratesi, allo stesso __________ di una nuova licenza di circolazione dell’automobile (sentenza, pag. 5 e 6). L’intervento di __________ , ha sottolineato il giudice, ha costituito un ulteriore elemento suscettibile, sulla carta, di ingannare la predestinata vittima, trattandosi di una persona apparentemente estranea alle vicissitudini dell’ex coppia (sentenza, pag. 6). In altri termini, ha continuato il giudice della Pretura penale, per dimostrare il passaggio di proprietà a un terzo ignaro della situazione di diritto avvenuto prima dell’accordo, i due hanno costruito un castello di menzogne ben documentato e, quindi, sufficiente a far risultare a un primo esame la convenzione del 26 aprile 2007 in apparenza priva di effetti sulla proprietà del bene conteso e, di riflesso, __________ come legittimo proprietario del veicolo (sentenza, pag. 6). Ciò posto, ha poi rilevato il Pretore, non si può parlare di reato impossibile solo perché la carta grigia e l’automezzo sono sempre rimasti nelle mani della vittima, dal momento che non si poteva a priori escludere che questa, confrontata con documenti come quelli che le erano stati sottoposti con un atteggiamento aggressivo da parte del sedicente avente diritto, finisse per cedere alla richiesta avversaria (sentenza, pag. 6-7). Questo – sempre secondo lo stesso giudice - non è avvenuto per la pronta reazione della donna, il che non cancella però il reato, ma lo riduce al rango di tentativo (sentenza, pag. 7). Come visto, il ricorrente non si confronta, se non di passata, con tali diffuse e puntuali considerazioni, reiterando nel sostenere che la parte civile aveva la proprietà del veicolo, attestata in modo chiaro da una convenzione, aveva il possesso effettivo del medesimo nonché l’originale della carta grigia e che essa non ha mai avuto dubbi sulla reale proprietà dell’automobile. Non cerca, però, di spiegare perché le carte false create ad arte dal prevenuto, fossero inidonee, come tali, a trarre in inganno, ossia a mettere per lo meno in discussione la proprietà del veicolo.
4. Secondo il ricorrente, non può in ogni modo nemmeno essere condivisa l’opinione del Pretore, secondo cui, mostrando un passaggio di proprietà prima dell’accordo di cui alla convenzione del 26 aprile 2007, si poteva in linea teorica far apparire giuridi- camente fondato il preteso diritto previgente e far di conse- guenza risultare la rivendicazione di __________ sufficientemente documentata, al punto da mettere in discussione la convenzione stessa. Uno scenario del genere, assevera il ricorrente, avrebbe richiesto un atteggiamento aggressivo del postulante, come riconosciuto dal primo giudice, ciò che avrebbe semmai costituito un furto, rispettivamente un’ estorsione. Con un atteggiamento normale, ossia fondato solo sui documenti contraffati, __________ , conclude il ricorrente, non avrebbe potuto ottenere nulla. Ora, nella misura in cui il Pretore parrebbe sorreggere la truffa sul fatto che, oltre all’uso di documenti falsi, il richiedente avrebbe tenuto pure un atteggiamento aggressivo, la sentenza impugnata suscita legittimi interrogativi. Poiché un conto è l’uso di manovre fraudolente e di stratagemmi per spingere qualcuno a un atto pregiudizievole al suo patrimonio, un altro conto è l’avvalersi di metodi coercitivi per raggiungere lo stesso scopo. Sennonché, la questione non ha da essere approfondita oltre. Giacché decisivo al riguardo, ossia ai fini della tentata truffa, risulta un fatto incontrovertibile completamente sorvolato nel ricorso, ossia non tanto la presentazione di un contratto che apparentemente attesterebbe il passaggio di proprietà del veicolo prima della stipulazione della nota convenzione tra i due ex compagni, ma soprattutto la presentazione da parte di __________ - che agiva su istruzioni del ricorrente - di una nuova licenza di circolazione (carta grigia) dell’automobile a suo nome (cfr. documento allegato al rapporto di polizia, act. 3). Orbene, esibendo un documento del genere rilasciato da un pubblico ufficio, __________ ha conferito in pari tempo una (potenziale) valenza accresciuta al contratto fittizio di compravendita stipulato con il padre del prevenuto – cui la vittima poteva di per sé contrapporre la convenzione 26 aprile 2007, la carta grigia che si trovava nella sue mani e il possesso dell’automobile – tale da creare all’interlocutrice, almeno in teoria, dubbi sulla titolarità del veicolo.
5. Da quanto precede, condannando il ricorrente per tentata truffa il giudice della Pretura penale non ha violato il diritto federale. Ne consegue che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere disatteso, siccome infondato.
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 6 CPP), con l’obbligo di rifondere a PC 1, che ha presentato osservazioni al ricorso tramite un avvocato, fr. 700.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.b) spese complessive fr. 200.fr. 1 000.sono posti a carico del ricorrente, con l’obbligo di rifondere a PC 1 fr. 700.- per ripetibili.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.