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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 09.09.2008 17.2008.54

9 septembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·7,391 mots·~37 min·3

Résumé

Competenza della CCRP per il ricorso contro la decisione del presidente della Corte penale di ordinare, nel corso dell'esecuzione della pena, una misura terapeutica stazionaria. Condizioni per l'ordinazione di una misura terapeutica stazionaria

Texte intégral

Incarto n. 17.2008.54

Lugano 9 settembre 2008/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Lardelli vicepresidente, Pellegrini e Epiney-Colombo  

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso del 4 agosto 2008 presentato da

RI 1 attinente di , nato il 29 marzo 1933 a , domiciliato a , coniugato, pensionato, (patrocinato dall’avv. PA 1)  

contro la sentenza emanata il 22 luglio 2008 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti;  

 esaminai gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolto il ricorso di RI 1;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 24 agosto 2005 la Corte delle assise criminali  ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di mancato omicidio per avere, il 22 ottobre 2004, intenzionalmente tentato di uccidere il vicino di casa __________, riuscendo solo a ferirlo dopo avergli scaricato contro, dalla distanza di 3.5 m, tutti i colpi (da 3 a 6) della sua pistola a tamburo Foret “LaPage” calibro 320. Riconosciuta all’imputato una scemata responsabilità di grado medio sulla base della perizia psichiatrica allestita dal dott. __________ in ragione di “un disturbo delirante di persecuzione cronico, presente da diversi anni e al momento dei fatti del 2.10.2004” ( sentenza di assise, pag. 54-55), la Corte ha condannato RI 1 a 4 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e a rifondere a __________ fr. 27 000.– in risarcimento del danno (spese di patrocinio), oltre a fr. 30 000.– in riparazione del torto morale. Fondandosi sempre sul parere dello psichiatra dott. __________, la Corte delle assise criminali ha condannato altresì RI 1 alla sottomissione a un trattamento ambulatoriale giusta l’art. 43 vCP, specie dopo avere preso atto dallo stesso medico che il soggetto “mette in serio pericolo la sicurezza pubblica” (sentenza di assise, pag. 55), intendendo questi con ciò “sostanzialmente il pericolo di recidiva nella misura in cui egli avrà a sviluppare un ulteriore delirio” (sentenza di assise, pag. 56). La Corte ha infine ordinato la confisca di tutto quanto sequestrato.

                                  B.   Adita su ricorso per cassazione di RI 1, con sentenza del 28 aprile 2006 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto il gravame, nella misura della sua ammissibilità (CCRP 17.2005.45). In assenza di ulteriore impugnativa, la condanna irrogata dalla Corte delle assise criminali – la cui totale espiazione terminerà il 22 ottobre 2008, tenuto conto del carcere preventivo sofferto (305 giorni) – è passata in giudicato.

                                  C.   In vista dell’espiazione dei due terzi della pena, che sarebbe intervenuta il 23 giugno 2007, con istanza del 27 febbraio 2007 RI 1 ha chiesto la liberazione condizionale. Con decisione del 21 giugno 2007, il Giudice dell’applicazione della pena straordinario – sentito l’istante il 18 giugno 2007 e preso atto dei pareri, tutti negativi, del Capo del servizio psicosociale del sottoceneri dott. __________ del 5 marzo 2007, della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure del 24 maggio 2007, del patronato penale del 18 maggio 2007 e del direttore del penitenziario del 10 maggio 2007 e ritenuto, in particolare, il “concreto rischio della commissione di altri atti violenti in caso di liberazione” – ha respinto tale richiesta (v. incarto Giap n. 400.2007.36, segnatamente decisione Giap, consid. 3).

                                  D.   Chiamata a pronunciarsi sul ricorso interposto da RI 1 contro tale decisione, con sentenza del 16 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali ha respinto il gravame (CRP, inc. n. 60.2007.259), rilevando tra l’altro quanto segue:

                                         “E’ indubbio infatti che nel presente caso, in base alla valutazioni mediche agli atti, sia dato un concreto pericolo di recidiva, riferito ad atti violenti, al punto da costituire il ricorrente un pericolo per la sicurezza pubblica (..). A fronte di simili categoriche conclusioni di carattere medico, in una situazione personale del ricorrente pesantemente condizionata dal suo stato di salute, questa Camera, come il GIAP in precedenza, non può che confermare una prognosi chiaramente negativa con riferimento alla richiesta di libertà condizionale, ritenendo dato un pericolo concreto di recidiva per atti violenti” (sentenza citata, pag. 7 seg.).

                                  E.   Il 6 luglio 2007 la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, preso anche atto dell’aggiornamento del rapporto peritale allestito il 3 luglio 2007 dal dott. __________, ha trasmesso al Giudice dell’applicazione della pena l’incarto relativo ad RI 1 per statuire in merito all’eventuale sostituzione della misura ambulatoriale (art. 43 vCP, 63 nCP) – da ritenersi fallita – con una misura stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP o, in subordine, con l’internamento giusta l’art. 64 CP (act. 8 inc. Giap n. 300.2007.6). Sentito il 22 agosto 2007 dal giudice, in presenza del suo patrocinatore, RI 1 ha, in particolare, dichiarato quanto segue:

                                         “Se dovessi lasciare il carcere, farei rientro a casa mia in quanto non ho altra scelta, ho venduto la mia casa in Italia per acquistare questa proprietà, dove intendo continuare a vivere con mia moglie. Al momento non vedo altre soluzioni. Non porto nessun rancore nei confronti del signor __________. Si dovessero ripetere in futuro i problemi che hanno portato al mio arresto, mi comporterei in maniera del tutto diversa, nel senso che mi limiterei a chiamare immediatamente la polizia per un intervento. Per me, il signor __________ è come se non esistesse”(act. 3 inc. Giap. n. 300.2007.6).

                                         Dando seguito alla procedura, il 7 settembre 2007 il Giudice dell’applicazione della pena ha incaricato la dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, di allestire una (nuova) perizia psichiatrica su RI 1 in punto all’ esistenza di una turba psichica, al rischio di recidiva e alle misure terapeutiche da eventualmente adottare (act. 10/annesso d, inc. Giap. 300.2007.6). L’esperta ha rassegnato il proprio referto il 3 dicembre successivo, con cui ha in sostanza confermato il fallimento del trattamento ambulatoriale allora disposto dalla Corte delle assise criminali, ritenendo “adeguata e necessaria” una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP (act.10/ annesso, inc. Giap. n. 300.2007.6). Tale perizia è stata intimata il giorno successivo per osservazioni al patrocinatore di RI 1 che, con istanza 7 dicembre 2007, ha chiesto alla perita di esprimersi “in modo concreto sulle possibilità pratiche, al di fuori del penitenziario, per attuare le misure terapeutiche stazionarie cui si accenna nel rapporto” (act. 10/annesso b, inc. Giap n. 300.2007.6). Questa ha risposto alla richiesta di delucidazioni il 7 gennaio 2008 (act. 10/annesso, inc. Giap n. 300.2007.6).

                                         Sulla scorta delle valutazioni peritali, con decisione del 15 febbraio 2008 il Giudice dell’applicazione della pena ha soppresso il trattamento ambulatoriale fallito e ha ordinato per RI 1 la misura terapeutica stazionaria di cui all’art. 59 CP con contestuale sospensione dell’esecuzione della pena (residua), da eseguirsi presso il penitenziario cantonale.

                                  E.   Statuendo sul ricorso inoltrato il 22 febbraio 2008 contro tale provvedimento, con sentenza del 20 maggio successivo la Camera dei ricorsi penale ha annullato la decisione impugnata per difetto di competenza, ritenendo che competente per ordinare la misura in rassegna in applicazione dell’art. 65 cpv. 1, con riferimento agli art. 59-61 CP, ovvero successivamente alla sentenza di assise del 24 agosto 2005, sia il giudice che ha pronunciato la pena o che ha ordinato l’internamento; non quindi un altro giudice, come il giudice dell’applicazione della pena, competente – oltre che per quanto previsto dall’art. 339 cpv. 1 lit. a-j CPP – ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi – tuttavia – i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione (art. 339 cpv. 1 lit. k CPP). Caso disciplinato, per l’appunto, dall’art. 65 CP. Nella fattispecie, ha puntualizzato la Camera dei ricorsi penali, in ragione dell’art. 339 cpv. 2 CPP, secondo cui le decisioni riservate dal diritto federale al giudice che ha statuito anteriormente sono di competenza del presidente della Corte qualora questa abbia giudicato con l’intervento degli assessori-giurati, competente in merito è di conseguenza la presidente della Corte delle assise criminali che, il 24 agosto 2005, ha condannato RI 1 alla pena di quattro anni di reclusione (sentenza CRP, pag. 9). Ciò posto, la Camera dei ricorsi penali le ha trasmesso l’incarto affinché “preso atto della soppressione del trattamento ambulatoriale”, essa proceda nei suoi incombenti (pag. 9).

                                  F.   Con sentenza del 22 luglio 2008 la presidente della Corte delle assise criminali ha sottoposto RI 1 a misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP, da eseguirsi presso il penitenziario cantonale. Essa ha quindi stabilito che l’esecuzione della pena residua inflitta al condannato con sentenza del 24 agosto 2005 dalla Corte delle assise criminali, sia sospesa a favore dell’esecuzione della misura. Quale rimedio di diritto contro tale decisione, la presidente della Corte delle assise criminali ha indicato il ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni alla sua intimazione.

                                  G.   Contro la citata sentenza, RI 1 è insorto alla Camera dei ricorsi penali con ricorso del 4 agosto 2008, chiedendone il suo annullamento. Con scritto del 7 agosto 2008 il presidente della Camera dei ricorsi penali ha comunicato alla Corte di cassazione e di revisione penale che la competenza per statuire sul gravame spetta a quest’ultima in virtù dell’art. 287 cpv. 1 CPP, la decisione impugnata essendo fondata sull’art. 65 cpv. 1 CP, che attribuisce la competenza al giudice che ha pronunciato la pena, la Camera dei ricorsi penali essendo competente unicamente per le decisioni anteriori al pubblico dibattimento, rispettivamente per i casi giusta l’art. 341 CPP, relativi però a gravami contro le decisioni del Giudice dell’applicazione della pena e nella fattispecie trattandosi di una decisione di merito del presidente di una Corte. Egli ha pertanto trasmesso alla stessa Corte di cassazione e di revisione penale il ricorso per evasione; la quale lo ha notificato al Tribunale penale cantonale, al Ministero pubblico e al Dipartimento Istituzioni (Sezione esecuzione pene e misure) per osservazioni.

                                         Con osservazioni del 18 agosto 2008, la Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure ha proposto la reiezione del ricorso. Dal canto suo, con scritto dell’11 agosto 2008 il Procuratore pubblico ha comunicato che non intende presentare osservazioni. Per contro, il Tribunale penale cantonale è rimasto silente.

Considerando

In diritto:                  1.   Giusta l’art. 287 cpv. 1 CPP il Procuratore pubblico, l’accusato e il suo difensore possono interporre ricorso per cassazione contro le sentenze di merito delle Corti penali. In concreto la presidente della Corte delle assise criminali – competente in virtù degli art. 65 cpv. 1 prima frase CP (59-61 CP) e 339 cpv. 2 CPP (CRP citata, consid. 2.4.2) – preso atto del fallimento del trattamento ambulatoriale disposto nei confronti di RI 1 dalla Corte delle assise criminali con sentenza del 24 agosto 2005 e della conseguente soppressione di tale provvedimento da parte del Giudice dell’applicazione della pena straordinario con decisione 15 febbraio 2008 (confermata dalla Camera dei ricorsi penali), ha ordinato che il soggetto sia sottoposto a misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP, da eseguirsi presso il penitenziario cantonale, con conseguente sospensione della pena residua inflitta al condannato, a favore dell’ esecuzione della misura. Trattasi, a non averne dubbio, di una decisione (di merito) impugnabile con ricorso per cassazione e non con ricorso alla Camera dei ricorsi penali, come a giusta ragione ritenuto dal presidente della stessa Camera dei ricorsi penali, - cui il gravame è stato in un primo momento indirizzato,- al momento di trasmettere gli atti a questa Corte. Certo, la sentenza impugnata è stata presa dalla presidente della Corte delle assise criminali nel corso dell’esecuzione della pena e non nell’ambito stretto del processo, sfociato nella condanna dell’accusato. L’art. 287 cpv. 1 CPP, invero, si riferisce di regola alle sentenze di condanna (come pure di assoluzione) delle Corti penali. La circostanza è però ininfluente. Ancorché presa successivamente a seguito della modifica delle circostanze, la decisione impugnata si riferisce all’art. 59 CP richiamato dall’art. 65 cpv. 1 CP, soggetto ancora una volta alla competenza – per quanto riguarda la sua applicazione – del giudice del merito, segnatamente di quello che aveva pronunciato la sentenza di condanna (art. 59 cpv. 1 prima frase CP) e che non aveva allora ravvisato le condizioni per ordinare una misura terapeutica stazionaria; ovvero – nel caso specifico – alla competenza della presidente della Corte delle assise criminali, che aveva giudicato l’accusato il 24 agosto 2005 (art. 339 cpv. 2 CPP). Del resto, non si vede perché la persona nei confronti della quale è stata ordinata la misura terapeutica stazionaria nel corso dell’esecuzione della pena grazie al disposto dell’art. 65 cvp. 1 CP – che consente di far capo all’art. 59 CP anche durante quella fase – non debba essere tenuta a far capo al medesimo rimedio di diritto riservato a colui che è stato sottoposto allo stesso provvedimento nel giudizio di merito vero e proprio. Ne discende perciò che il gravame presentato da RI 1 come ricorso alla Camera dei ricorsi penali, dando seguito al rimedio di diritto indicato (erroneamente) nella sentenza impugnata, va considerato invece come ricorso per cassazione. Che poi l’atto ricorsuale, presentato tempestivamente, non sia stato preceduto dalla dichiarazione di ricorso previa richiesta dall’art. 289 cpv. 1 CPP è ininfluente, dato che nella fattispecie non vi è stata alcuna comunicazione orale dei dispositivi della sentenza di assise. Quanto all’impostazione del ricorso, esso non si configura esattamente come ricorso per cassazione, specie nella misura in cui il ricorrente – non certo per imperizia, ma perché condizionato dall’errata indicazione dei rimedi di diritto – affronta questioni di fatto e di valutazione delle prove, ossia temi vagliabili da questa Corte solo sotto il ristretto profilo dell’arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). La questione rimane senza conseguenze, il ricorso – come si vedrà in appresso – essendo, comunque sia, destinato all’insuccesso.

                                   2.   Se, prima o durante l’esecuzione della pena detentiva o dell’internamento, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria secondo gli art. 59-61 CP risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a posteriori. E’ competente il giudice che ha pronunciato la pena o ordinato l’internamento. L’esecu- zione della pena residua è sospesa (art. 59 cpv 1 CP).

                                   3.   Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento ambulatoriale stazionario qualora:

                                   a) l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa turba, e

                                   b) vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.

                                         Il trattamento stazionario si svolge in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione delle misure (art. 59 cpv. 2 CP).

                                         Fintanto che sussiste il pericolo che l’autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l’art. 76 cpv. 2 CP, sempre che il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato (art. 59 cpv. 3 CP).

                                         La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo i cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell’autorità di esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni (art. 59 cpv. 4 CP).

                                         Per ordinare una misura del genere, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l’art. 65 CP, il giudice deve, tra l’altro, fondarsi su una perizia che verte sulla necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell’autore, sul genere e la probabilità di eventuali nuovi reati e sulla possibilità di eseguire la misura (art. 56 cpv. 3, lett. a. b. e c CP), ritenuto che se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP – come nella fattispecie – la perizia deve essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l’autore (art. 56 cpv. 4 CP). Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un’istituzione adeguata (art. 56 cpv. 5 CP).

                                   4.   Nel dare seguito alle incombenze di cui alla sentenza del 20 maggio 2008 della Camera dei ricorsi penali, la presidente della Corte delle assise criminali si è posta il quesito a sapere se, ormai soppressa la misura del trattamento ambulatoriale ordinata dalla Corte delle assise criminali con sentenza del 24 agosto 2005, debba essere disposta – in applicazione dell’art. 65 cpv. 1 CP – una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 59 CP (trattamento di turbe psichiche). Premesso che in virtù dell’art. 2 cpv. 1 delle disposizioni finali della modifica del codice penale del 13 dicembre 2002, le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56-65 CP ) – entrate in vigore con il 1° gennaio 2007 – si applicano anche quando il reato è stato commesso o l’autore condannato prima della loro entrata in vigore, e rilevato d’altro canto che gli art. 59-65 CP corrispondono agli art. 42-45, 100-100ter vCP, segnatamente che di fatto il loro contenuto è stato sostanzialmente ripreso dalla novella legislativa, che ha invece modificato e semplificato la struttura, distinguendo le misure terapeutiche stazionarie (tra cui il trattamento di turbe psichiche) ex art. 59 CP, il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP e l’internamento ex art. 64 CP, la presidente della Corte delle assise criminali ha illustrato, tra l’altro, le condizioni richieste dall’art. 59 cpv. 1 CP, rispettivamente dall’art. 56 CP (complementare), per ordinare un trattamento stazionario (sentenza, pag. 5-6). Rilevato che la scelta del perito (dott. __________) fatta dal Giudice dell’applicazione delle pena con decreto del 7 settembre 2007 nell’ambito del procedimento avviato dalla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure al fine di sopprimere la misura ambulatoriale (art. 43 v CP; ora art. 63 CP) ordinata dalla Corte delle assise criminali, è rispettosa dei dettami dell’art. 56 cpv. 4 CP, che i quesiti posti alla stessa perita si fondano sull’art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP, che al condannato è stata data la possibilità di esprimersi sul referto peritale e di chiederne delucidazioni e che, infine, la perita ha risposto in modo esauriente e completo ai singoli quesiti peritali e alla richiesta di delucidazione, la prima giudice ha ritenuto inutile e contrario alle regola del buon senso ordinarne una nuova. Essa ha quindi stabilito che occorre fondarsi su quel referto, come pure sull’ intero incarto Giap e, in particolare, sull’audizione di RI 1 del 22 agosto 2007 davanti a quel giudice nell’ambito dell’istruttoria disposta per la sostituzione della misura ambulatoriale, tanto da ritenere superflua la sua riassunzione (sentenza, pag. 7-8).

                                         Ciò posto, la presidente della Corte delle assise criminali ha rilevato che dalla perizia – con cui la dott. __________ ha, in sostanza, confermato la diagnosi fatta dal perito giudiziario dott. __________ nell’ambito del processo di merito (2005) e da questi ribadita nell’aggiornamento del 3 luglio 2007 (v. anche sentenza Giap, pag. 3) – risulta che il soggetto è tuttora affetto da un grave turba psichica definibile come sindrome delirante persistente o disturbo delirante paranoide, conseguente ai fatti all’origine della sua condanna (sentenza, pag. 8-9). Così come accertato nella sentenza di condanna del 24 agosto 2005 sulla base della perizia del dott. __________, ha proseguito la giudice, il ricorrente ha commesso il crimine per cui è stato condannato a causa del disturbo delirante di persecuzione, già cronicizzato al momento dei fatti del 22 ottobre 2004. Già all’epoca della condanna, essa ha puntualizzato, sussisteva un rischio di recidiva, ritenuto che nella sua perizia il dott. __________ aveva, infatti, indicato che il peritando “mette in serio pericolo la sicurezza, intendendo con ciò il pericolo di recidiva nella misura in cui egli avrà a sviluppare un ulteriore delirio (sentenza, pag. 9, con riferimento alla delucidazione peritale 17 marzo 2005; sentenza della Corte delle assise criminali, pag. 55-56). Del resto, ha fatto presente la stessa prima giudice, il 5 marzo 2007 il dott. __________, pure specialista in psichiatria e psicoterapia, capo del Servizio psico-sociale del __________, chiamato a esprimersi nell’ambito dell’istanza di liberazione condizionale presentata dal condannato, ha a sua volta attestato la permanenza sia della patologia che aveva portato il qui ricorrente a delinquere, che il pericolo di recidiva, con particolare riferimento alla sua personalità affetta da una patologia psichiatrica cronica e scarsamente modificabile, sia a causa della sua stessa natura, sia a causa della sua età, identificabile in un disturbo delirante cronico, mai modificatosi e rivolto principalmente contro il vicino di casa, vittima del suo atto violento e, in parte, anche nei confronti di sua moglie (del ricorrente), sospettata di ordire qualcosa, forse una tresca amorosa. Lo stesso dott. __________, ha ricordato la giudice, non solo ha riconosciuto che il precedente trattamento obbligatorio non ha dato (e nemmeno poteva dare) effetti, ma ha addirittura ritenuto non ipotizzabile un collocamento del paziente in una struttura psichiatrica stazionaria, in quanto non sarebbe il posto adeguato, non trovandosi il soggetto in uno stato di disagio acuto; in ambito psichiatrico aperto, a suo giudizio, verrebbe a cadere il controllo sociale, che parallelamente all’inutilità di una terapia farmacologica, vanificherebbe il collocamento stesso (sentenza, pag. 9-10). Anche il dott. __________, chiamato a esprimersi sull’evoluzione dello stato psichico del paziente, ha concluso - sempre stando alla sentenza impugnata – nello stesso modo, rilevando anche egli la cronicità della patologia che affligge la persona in causa, sottolineandone il rischio di recidiva (sentenza, pag. 10-11 con riferimento al referto del 3 luglio 2007). Diagnosi, secondo la prima giudice, confermata anche dalla perita giudiziaria dott. __________ nella sua perizia del 3 dicembre 2007 – rispettosa dei dettami dell’art. 56 cpv. 4 CP – a mente della quale ancora attualmente sussiste il rischio che il ricorrente commetta nuovi reati in connessione con la sua patologia. Certo, ha ricordato la giudice, RI 1 ha rilasciato dichiarazioni di per sé rassicuranti nell’audizione del 22 agosto 2007. In realtà, essa ha obiettato, ciò non è però da ritenersi il caso, l’affermazione del soggetto, secondo cui egli non porterebbe rancore alcuno nei confronti del suo vicino di casa (__________) e l’assicurazione, secondo cui, in caso di problemi futuri, si rivolgerebbe alla polizia, perdendo di valenza per assumere quella di dichiarazioni strumentali se confrontate con tutte quelle altre fatte ai diversi medici, che l’hanno vistato, curato e/o peritato e da cui si evince il reale pensiero del condannato. Pensiero che risulta essere ancora quello – per nulla rassicurante – esternato per il resto dallo stesso ricorrente davanti al Giudice dell’applicazione della pena straordinario nel corso dell’audizione del 18 giugno 2007 (sentenza, pag. 12, con riferimento al verbale presente nell’inc. Giap n. 400.2007.36, in cui il egli ha reiterato nel contestare la condanna, la conduzione dell’inchiesta e la valutazione delle prove da parte del giudice di merito, ritenendosi per finire lui la vittima della situazione).

                                         In definitiva, stando alla sentenza impugnata, visto il rischio di recidiva rilevato in modo concorde da tutti i medici e, in particolare, dalla dott. __________, è indubbio che il ricorrente costituisca ancora un pericolo per la sicurezza pubblica, anche se questo rischio è in qualche modo affievolito dall’età e dagli altri suoi problemi somatici. Il condannato, sempre secondo la presidente della Corte delle assise criminali, non soltanto mette a repentaglio la sicurezza del suo storico nemico (il vicino di casa), ma mette in pericolo anche la sicurezza delle persone della sua cerchia famigliare (sentenza, pag. 12 con riferimento all’ipotesi delirante di un tresca fra sua moglie e lo stesso vicino di casa), così come rilevato in modo esauriente e convincente dalla perita giudiziaria (sentenza, pag. 12 con riferimento alla perizia, ad 2.2, pag. 12 e ad 2.5 pag. 13). Del resto, sia gli atti concernenti la richiesta di liberazione condizionale (segnatamente il rapporto del dott. __________), sia quelli successivi riguardanti la soppressione della misura ambulatoriale, consentono – secondo la giudice – di affermare che la sola pena, nel caso in esame, non è in ogni caso atta (e nemmeno lo è stata) a diminuire il rischio che egli commetta in futuro nuovi atti violenti (sentenza, pag. 12). Così come attestato dalla stessa perita psichiatrica, ha ricordato la presidente della Corte, la misura stazionaria è atta a scongiurare il rischio di un nuovo passaggio all’atto dovuto alla sindrome delirante di cui il ricorrente è affetto (sentenza, pag. 13 con riferimento alla perizia, ad 3.2 pag. 14). Fallito il trattamento ambulatoriale e ritenuto come la sola pena non sia sufficiente per contenere il rischio di recidiva, senza dovere ricorrere all’ internamento (sussidiario e neppure preso in considerazione dall’esperta) entra dunque in linea di conto – secondo la stessa giudice, previa ponderazione degli interessi in gioco (da una parte il rispetto dei diritti della personalità del soggetto colpito e dall’altra la salvaguardia della sicurezza pubblica, stante l’alto rischio di recidiva) – la misura prevista dall’art. 59 CP (sentenza, pag. 13); misura da eseguire presso il Penitenziario cantonale La Stampa, ritenuto in particolare che l’inserimento del condannato in una comunità di cura, in Ticino e fuori Cantone, in un ospedale, in una casa per anziani o altro, non è attuabile, a causa delle sue difficoltà psichiche e ritenuto che un cambiamento del genere potrebbe finanche comportare problemi di non poco conto al soggetto, se non addirittura un peggioramento della sue già precarie condizioni psichiche (sentenza, pag. 13-14, con riferimento alla perizia giudiziaria, ad 3.3 pag. 14, al referto 13 luglio 2007 del dott. __________ e al parere del dott. __________ del 5 marzo 2007).

                                   5.   Ripercorrendo le condizioni che devono essere soddisfatte, a norma di legge, per ordinare la misura impugnata, il ricorrente – riconosciuto di avere commesso un crimine o un delitto in connessione con la pretesa turba psichica (art. 59 cpv. 1 lett. a CP) – si diffonde sulle condizioni esatte dall’art. 56 cpv. 3 e 4 CP (allestimento di una perizia da parte di un esperto che non abbia né curato né assistito in alcun modo l’autore), asseverando che se è vero che egli è stato peritato dalla dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta, che mai si era in precedenza occupata di lui, ciò nulla toglie al fatto che a tutt’oggi manca una valutazione peritale circa il suo attuale stato di salute e la sua carcerabilità presente e futura. La richiesta formulata l’8 gennaio 2008 è infatti rimasta inevasa, come pure inevasa è rimasta la lettera 21 maggio 2008 inviata alla Camera dei ricorsi penali allo scopo, in primo luogo, di sollecitare l’evasione del gravame presentato il 22 febbraio 2008 contro la precedente decisione del Giap. Ora, per tacere del fatto che dall’esposto egli non trae alcuna conclusione, ciò che consentirebbe di dichiarare il gravame al riguardo finanche inammissibile, il ricorrente trascura che la presidente della Corte delle assise criminali non è stata chiamata a decidere se il ricorrente fosse ancora carcerabile; essa doveva per contro stabilire – sulla base della perizia delle dott. __________ e degli ulteriori atti del procedimento – se fossero dati gli estremi per ordinare, durante l’esecuzione di pena, la misura del trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 1 CP (con conseguente sospensione dell’esecuzione della pena detentiva residua a favore della misura stessa), e ciò dopo avere preso atto del fallimento del trattamento ambulatoriale, cui il soggetto era stato sottoposto con sentenza del 24 agosto 2005 della Corte delle assise criminali. Del resto, il ricorrente solleva un problema che gli esperti chiamati a pronunciarsi sulle sue condizioni psichiche e, quindi, sulla necessità di ordinare, dandosene il caso, la misura prevista dall’art. 59 cpv. 1 CP, hanno di fatto affrontato, specie laddove essi hanno riconosciuto che l’unico luogo possibile per l’esecuzione del trattamento terapeutico in questione è il penitenziario cantonale, un luogo diverso non entrando allo status quo in considerazione (sentenza, pag. 13). E’ ovvio che per spingersi sino a tanto, sia la dott. __________ che i dott. __________ (sentenza, 14), hanno considerato – e non poteva essere diversamente – anche le condizioni  di salute generale del soggetto, riferite tra l’altro alla sua età avanzata. Ne discende perciò la reiezione del ricorso su questo punto.

                                   6.   Sempre per quanto riguarda il requisito, secondo cui l’autore del reato deve essere affetto da grave turba psichica (art. 59 cpv. 1 CP), il ricorrente contesta che la turba psichica di cui soffre possa essere qualificata grave in termini giuridici; basti solo ricordare, egli obietta, come la Corte delle assise criminali, con sentenza del 24 agosto 2005, ha riconosciuto a suo favore una scemata responsabilità di grado medio e non grave. L’argomento si rivela tuttavia del tutto privo di pregio, ove si considerino le tassative conclusioni – illustrate di volta in volta nella sentenza impugnata, alle quale si rinvia – cui gli specialisti che hanno visitato l’accusato sono giunti, sottolineando per finire come il paziente  sia tuttora afflitto da una grave turba psichica, definibile come sindrome delirante persistente. Soggiunge il ricorrente che qualora si dovesse condividere l’opinione della prima giudice, al punto da giustificare una misura terapeutica stazionaria giusta l’art. 59 CP, allora bisognerebbe chiedersi se non siano dati i motivi per un revisione dell’allora sentenza di condanna, laddove si doveva riconoscergli una scemata responsabilità grave e non soltanto media. Sennonché, per tacere del fatto che non è compito di questa Corte rispondere a interrogativi del genere, che peraltro esulano dal tema del contendere, il ricorrente trascura che la contestata misura terapeutica è stata ordinata a seguito del concreto rischio di recidiva, connesso con la nota turba psichica, che il trattamento ambulatoriale, a suo tempo ordinato dalla Corte delle assise criminali proprio in considerazione di questa circostanza, non ha in alcun modo eliminato; tanto da richiedere un intervento più marcato, ossia la misura prevista dall’art. 59 cpv. 1 CP. Al ricorrente va comunque ricordato che nel corso del procedimento che ha portato all’emanazione dell’impugnato provvedimento, non è stato accertato un grado di scemata responsabilità diverso da quello stabilito dalla Corte delle assise criminali, ma solo la persistenza, per certi versi ancora più rimarcata, di un concreto rischio di recidiva sanzionabile questa volta solo con la misura stazionaria, intesa come intervento volto a scongiurare il rischio di un nuovo passaggio all’atto (criminale) dovuto alla sindrome delirante, di cui il ricorrente è affetto, ritenuto che la pena non sia sufficiente per contenere tale concreto pericolo (sentenza, pag. 13). Sprovvisto di buon diritto, il ricorso è perciò destinato una volta di più all’insuccesso.

                                   7.   Premesso che per ordinare la misura in rassegna deve sussistere un bisogno di trattamento dell’autore o un imperativo dettame di sicurezza pubblica, il ricorrente ricorda di essere persona anziana, con seri problemi respiratori e cardiovascolari e di costituzione minuta. Se la sua mano non è armata, egli puntualizza, non è in grado di fare male a un moscerino. È perciò assolutamente esagerato, conclude il ricorrente, affermare che egli costituisce una seria e concreta minaccia alla sicurezza pubblica; si volesse ammettere questo pericolo, egli osserva, tutti i carcerati, ma non solo loro, dovrebbero essere parimenti sottoposti a trattamento stazionario, se non addirittura a un internamento. D’altronde, obietta il ricorrente, lo stesso dott. __________ ha affermato che per serio pericolo per la sicurezza pubblica bisogna intendere sostanzialmente il pericolo di recidiva nella misura in cui il peritando avrà a sviluppare un ulteriore delirio. Dunque, nessun asserito pericolo per la sicurezza pubblica, ma un semplice pericolo di recidiva, pericolo che evidentemente non può essere sufficiente per giustificare una limitazione alla libertà personale, come quella qui contestata. Con argomentazioni del genere, che ricordano il pensiero sofista, il ricorrente si propone di contestare l’evidenza, ossia che la misura stazionaria ordinata dalla prima giudice è da mettere in relazione al rischio di recidiva (riferito al rischio di commissione di nuovi reati) rilevato in modo concorde da tutti i medici (sentenza, pag. 12), indubbiamente connesso con la sua patologia, tuttora presente (sentenza, pag. 11, ove si fa anche riferimento al fatto che basta poco, ad esempio uno sgarbo, per fare esplodere l’accusato, non solo nei confronti del suo storico nemico, il vicino di casa __________, ma anche dei suoi stessi famigliari). Certo, come sottolineato nel ricorso, l’accusato è persona anziana e, così pare, di costituzione minuta ed è affetto da altri problemi di salute, ciò che potrebbe far ritenere meno evidente il compimento di atti violenti da parte sua. Sennonché, la prima giudice non ha trascurato il problema, rilevando che pur avendo considerato che la possibilità di passare all’atto è in qualche modo affievolita dall’età biologica e dalle condizioni fisiche non buone del soggetto, la perita giudiziaria non ha però mutato la sua conclusione, secondo cui il concreto pericolo di recidiva connesso con la nota patologia persiste concretamente ancora (sentenza, pag. 12). Ancora una volta il rimedio è perciò votato all’insuccesso. Allega dipoi il ricorrente che nessun pericolo di recidiva sussiste, nemmeno nei confronti del vicino di casa, ove si ponderino le sue rassicuranti dichiarazioni rilasciate al Giudice dell’applicazione della pena nel corso dell’udienza del 22 agosto 2008. Anche in questo caso la presidente della Corte delle assise criminali ha però affrontato questo argomento, stabilendo per finire che quanto dichiarato al riguardo dal soggetto con affermazioni di per sé rassicuranti (nessun rancore nei confronti del vicino e assicurazione di rivolgersi alla polizia in caso di problemi futuri con lo stesso vicino), in realtà lascia il tempo che trova, dato che se raffrontate con tutte le altre fatte ai diversi medici curanti e al Giudice dell’applicazione della pena straordinario nel corso dell’audizione del 18 giugno 2007, tali dichiarazioni assumono valenza strumentale. Orbene, perché tale convincimento non è condivisibile il ricorrente nemmeno cerca di spiegare, reiterando nel ricordare la sua minuta costituzione fisica e le sue precarie condizioni fisiche, argomento che tuttavia, come visto, si rivela infruttuoso alla luce delle perizie, rispettivamente dei rapporti medici in atti. Ardita è dipoi la tesi del ricorrente, secondo cui per finire non si può nemmeno parlare di pericolo per la sicurezza pubblica, visto che in fin dei conti l’eventuale pericolo astratto è rivolto semmai nei confronti di una sola e singola persona, perfettamente individualizzabile e individualizzata, per cui tale pericolo astratto non può essere giuridicamente qualificato come possibile pericolo di recidiva e, ancora meno, come pericolo per la sicurezza pubblica. Ora, a prescindere dal fatto che, stando a quanto accertato in sentenza, l’accusato mette in pericolo anche la sicurezza delle persone della sua cerchia famigliare, relativizzare la portata dell’art. 59 CP banalizzando il proprio potenziale pericoloso comportamento, ossia affermando che in fin dei conti soltanto una persona potrebbe essere toccata dal concreto rischio di recidiva connesso con la sua turba psichica, non è serio. Non può che discenderne la reiezione del rimedio. Volutamente, conclude il ricorrente, si sorvola sull’asserito pericolo che egli potrebbe costituire per i suoi famigliari, le affermazioni del dott. __________ contenute nel suo rapporto 5 marzo 2007 e riprese sia dalla dott. __________, sia dalla presidente della Corte delle assise criminali, costituendo mere congetture, fondate su supposizioni. Il ricorrente si chiede inoltre per quale ragione egli dovrebbe fare del male alla moglie o alle figlie del vicino. Di certo, aggiunge, non per le fantasiose, assurde, voci di una tresca che potrebbero essere state diffuse ad arte proprio da chi non vuole il rientro del condannato al proprio domicilio. Sennonché – per tacere del fatto che nell’obiettare che la Corte si è fondata al riguardo su congetture, il ricorrente contrappone a sua volta congetture e meri interrogativi – il rimedio si esaurisce in una dichiarazione di principio, senza concludere alcunché, visto che per finire lo stesso ricorrente si è proposto di addirittura sorvolare sulla specifica questione (ricorso, pag. 7). Del resto, il dott. __________, che si è occupato del caso in quanto chiamato a esprimersi nell’ambito dell’istruzione dell’istanza di liberazione condizionale presentato dal condannato, è comunque stato categorico al riguardo, asserendo – con cognizione di causa – che anche la moglie del ricorrente è in parte coinvolta nel delirio (sentenza, pag. 10). È vero che egli non è stato categorico sui motivi che lo avrebbero spinto a una diagnosi del genere, adombrando che il ricorrente alludeva, magari, a una tresca amorosa quando l’ha sospettata di avere ordito qualche cosa (sentenza, pag. 10). E’ però innegabile che lo psichiatra non ha avuto dubbi sul fatto che anche la moglie fosse coinvolta nel delirio del peritando.

                                   8.   Pur riconoscendo che è incontestabile che una misura terapeutica stazionaria abbia anche un effetto preventivo, il ricorrente assevera che il discorso è però diverso qualora le considerazioni teoriche lasciano spazio a valutazioni pratiche. Al riguardo, allega il ricorrente, non va trascurato che è la stessa perita giudiziaria ad affermare nel proprio referto, ove ha anche ripreso la perizia del dott. __________, che il peritando si è sottratto alle cure sia psicologiche che somatiche, con la conseguenza che non si è potuto incidere sulla patologia con la terapia; con il che, egli rileva, la misura terapeutica ambulatoriale non trova più senso, tanto più che le prospettive di successo sono scarse per ciò che attiene alla patologia psichiatrica (perizia, pag. 13). Orbene, obietta il ricorrente, se il disturbo delirante di cui egli soffre non è sensibile alle terapie, non si vede cosa potrebbe apportare in più un regime di cure sedentarie per rispetto a quella ambulatoriale. In realtà – sostiene il ricorrente – non potrebbe apportare nulla in più, ove si consideri che la prevista nuova terapia avrebbe luogo nello stesso istituto (penitenziario cantonale), dove hanno avuto luogo le terapie ambulatoriali. Con tale argomento il ricorrente dimentica però che la misura in rassegna, di natura diversa da quella allora disposta dalla Corte delle assise criminali, è stata ordinata – con il pieno avvallo dei medici che si sono occupati del caso – proprio per ovviare al concreto rischio di recidiva, che la precedente misura (trattamento ambulatoriale) non era riuscita a contenere (senza dovere ricorrere alla ben drastica misura dell’internamento), e per la necessità di una adeguata presa a carico di tipo psichiatrico del soggetto (sentenza, pag. 13). Certo, applicando alla fattispecie l’art. 59 CP su rinvio dell’art. 65 cpv. 1 CP, la prima giudice – ovviamente – non ha dato per scontato che la contestata misura condurrà sicuramente alla definitiva eliminazione delle turbe psichiche di cui l’accusato è afflitto; nondimeno la stessa giudice – fondandosi sui pareri medici in atti – ha comunque puntualizzato che si tratta della misura più indicata e nel contempo meno gravosa, trattandosi di una misura cosiddetta “migliorativa” nel senso che “la conseguente limitazione della libertà, anche nei casi in cui non eccede i limiti della pena corrispondente alla colpa, è nell’interesse dell’autore stesso” e dove determinante è, in primo luogo, il bisogno di trattamento (sentenza, pag. 13). Per tacere del fatto che adombrando che la prospettata misura sarebbe destinata anche essa all’insuccesso (con implicito rischio di perdurante recidiva), il ricorrente sfiora l’autolesionismo, ove si consideri che egli di fatto anticipa lo scenario non solo dell’ulteriore mantenimento dello status quo (art. 59 cpv. 4 CP), ma finanche, per certi versi, dell’internamento. Manifestamente infondato, anche su questo punto il ricorso non merita miglior sorte.

                                   9.   Riferendosi al requisito relativo alla disponibilità di una struttura adeguata, ove attuare la misura terapeutica stazionaria, il ricorrente ritiene che non si può assolutamente affermare che il penitenziario cantonale soddisfi tale condizione. Egli trascura però che la prima giudice, premesso che tutti i periti hanno indicato la citata struttura carceraria come il solo luogo ove praticare la misura (sentenza, pag. 13-14), ha ritenuto, contrariamente alla sua opinione, che presso lo stesso istituto di pena è possibile organizzare l’integrale sua presa a carico, sia dal punto di vista somatico, sia da quello psichiatrico (sentenza, pag. 14). Perché tale accertamento non sarebbe condivisibile, il ricorrente non dimostra. Per il resto si rinvia alle pertinenti considerazioni esposte dal Giudice dell’applicazione delle pena nel considerando n. 4 della sentenza 15 febbraio 2008, annullata dalla Camera dei ricorsi penali per difetto di competenza, ma senz’altro corretta nelle motivazioni, confermate poi giustamente, di fatto, dalla presidente della Corte delle assise criminali nella decisione impugnata.

                                10.   Il ricorrente reitera nel sostenere che l’asserita sua pericolosità è circoscritta a situazioni estremamente limitate, ciò che esclude che egli possa costituire un pericolo sociale. Ancora una volta il ricorrente si contrappone, con argomenti infruttuosi, alle conclusioni dei medici, che hanno categoricamente riconosciuto il rischio di un nuovo passaggio all’atto dovuto alla sindrome delirante di cui il condannato è effetto (sentenza, pag. 13). Afferma dipoi il ricorrente che la misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata per rispetto alla probabilità e alla gravità di nuovi reati; presupposto – secondo lo stesso ricorrente – non soddisfatto nella fattispecie (art. 56 cpv. 2 CP). Nel motivare l’asserto, il ricorrente o ripropone in buona sostanza gli argomenti fatti valere senza successo nei considerandi che precedono o si avvale di ulteriori spunti inadatti allo scopo, rispettivamente, in ogni modo, non suscettibili di scalfire le pertinenti considerazioni espresse al riguardo dalla prima giudice, alle quali si rinvia (sentenza, pag. 13). Assevera infine il ricorrente che sarebbe comunque possibile evitare ogni rischio di recidiva semplicemente adottando un provvedimento quale la messa sotto tutela, accompagnata dal proseguo della terapia ambulatoriale, il tutto in applicazione del principio secondo cui se più misure si rivelano adeguate, il giudice deve ordinare quella meno gravosa. L’argomento non è di giovamento. Già si è infatti visto che, unanimemente, tutti i medici hanno indicato nell’art. 59 cpv. 1 CP la sola via percorribile  nella fattispecie. Non vi è perciò motivo per vagliare ulteriormente il ricorso su questo punto. 

                                11.   Il ricorrente fa carico alla prima giudice di avere decretato la sospensione della pena detentiva attualmente in fase di espiazione, a favore dell’esecuzione stazionaria della misura terapeutica. In realtà, egli obietta, una misura terapeutica stazionaria non sospende l’esecuzione della pena, ma la sostituisce, come d’altronde riportato nel Messaggio concernente la modifica del codi

                                         ce penale svizzero, riferito all’art. 43 n. 3 cpv. 3 vCP (FF 1999, pag. 1776). La misura ordinata dalla presidente della Corte delle assise criminali, se confermata, va quindi a sostituire l’esecuzione della pena, non a sospenderla. L’argomento si rileva privo di pregio, poiché il ricorrente sorvola che il legislatore ha risolto la questione diversamente, stabilendo espressamente che in caso di introduzione della misura terapeutica stazionaria secondo gli art. 59-61 CP durante l’esecuzione della pena, l’esecuzione della pena residua stessa è sospesa (art. 65 cpv. 1 ultimo periodo). Anche in questo caso la presidente della Corte delle assise criminali ha perciò statuito correttamente. Quanto alle considerazioni di cui al punto 8 del ricorso e riferite alle precarie condizioni di salute (fisica) del ricorrente, esse esulano dal tema, limitato alla questione a sapere se sussistono le condizioni per ordinare una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art  59 cpv. 1 CP in connessione con l’art. 65 cpv. 1 CP. Va comunque ricordato che  – stando alla sentenza impugnata – il penitenziario cantonale offre sufficienti garanzie per la presa a carico del soggetto anche per quanto riguarda i disturbi fisici di cui egli soffre (sentenza, pag. 14 in fondo). Data la chiarezza della fattispecie, non vi è nessun motivo per aderire alla richiesta volta all’allestimento di una perizia sulle attuali condizioni di salute del ricorrente (ricorso, pag. 14).

                                12.   Da quanto precede, ne discende la reiezione del ricorso. Gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art  9 cpv. 1 CPP). Data la particolarità della fattispecie, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si riscuotono né spese né tassa di giustizia.

                                   3.   Intimazione a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il vice presidente                                         Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

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