Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.08.2008 17.2008.53

11 août 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·2,285 mots·~11 min·3

Résumé

Ricorso inammissibile a causa di censure che non sostanziano l'arbitrio

Texte intégral

Incarto n. 17.2008.53

Lugano 11 agosto 2008/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:  

Lardelli, vicepresidente Pellegrini e Epiney–Colombo  

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 28 luglio 2008 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emanata il 24 giugno 2008 dal Consiglio per i minorenni nei confronti di    

  IM 1 attinente di , nato il 3 marzo 1995 a , domiciliato a , celibe (patrocinato dall’avv. PA 1)    

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decisione del 30 maggio 2008 il sostituto Magistrato dei minorenni, ha ritenuto IM 1 autore colpevole di atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 CP) per avere, all’inizio del mese di novembre 2007, a __________ presso la propria abitazione, compiuto un atto sessuale con la sorella _______, nata il 5 febbraio 1999, dopo essersi recato nel corso della notte nella sua camera da letto, segnatamente: sedendosi sul bordo del suo letto, togliendole dapprima di dosso la coperta, sfilandosi i pantaloni del pigiama, togliendole la parte inferiore del pigiama, rimanendo entrambi nudi, piegandole le gambe e, infine, appoggiandosi sulla pancia di quest’ultima e spostandosi avanti e indietro spingendo con le gambe e appoggiandosi con le mani sul letto. Richiamata l’ordinanza del 5 marzo 2008 con la quale egli aveva disposto il collocamento in via cautelare del minore presso l’istituto __________, ricordato che detto istituto ha deciso di interrompere il collocamento del soggetto e preso atto della disponibilità di Casa __________, ad ospitarlo (come già avvenuto dal 21 gennaio al 3 marzo 2008), e ritenuto per finire opportuno procedere al collocamento del giovane allo scopo di continuare il percorso da lui intrapreso, avente quale fine il suo sviluppo personale e il suo inserimento sociale e tenuto conto che al minore non viene inflitta una pena, malgrado questi abbia agito in modo colpevole, in quanto è dato un caso di impunità ex art. 21 cpv. 1 lett. a LFDPmin, il sostituto Magistrato dei minorenni ha ordinato il collocamento di IM 1 presso Casa __________, a partire dal 20 maggio 2008 per un tempo indeterminato, con una prima verifica il 30 settembre 2008. Egli ha dipoi ordinato allo stesso istituto di allestire rapporti regolari alla Magistratura dei minorenni, con una prima scadenza al 30 settembre 2008, indicando in __________, educatore del Servizio educativo minorile, la persona di contatto, e stabilendo altresì che le modalità del collocamento verranno decise dalla direzione della struttura in conformità al buon funzionamento della stessa, ad eccezione delle istruzioni che verranno impartite a seconda delle necessità dalla Magistratura. Ha quindi deciso che i contatti personali, telefonici e i congedi con la famiglia sono sospesi per un breve periodo al fine di permetterne il completo inserimento nella struttura, come pure che i contatti e i congedi verranno ripristinati, a seconda dell’evoluzione del  collocato presso la struttura, su autorizzazione dello stesso sostituto Magistrato dei minorenni e che tale evoluzione verrà valutata dagli operatori di Casa __________ e dall’educatore del Servizio educativo minorile. Ha infine stabilito che IM 1 sarà preso a carico dal Servizio cantonale competente secondo la valutazioni dell’educatore, rispettivamente che sarà introdotto presso la scuola media di __________ secondo le modalità decise dalla Scuola stessa. Contro tali  provvedimenti IM 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

                                  B.   Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 24 giugno 2008 il Consiglio dei minorenni ha dichiarato IM 1 autore colpevole di atti sessuali con fanciulli e lo ha pertanto sottoposto alla misura del collocamento presso Casa __________, per un tempo indeterminato, con una prima verifica il 30 settembre 2008. Ha pertanto ordinato all’istituto di fare regolari rapporti alla Magistratura dei minorenni, con una prima scadenza al 30 settembre 2008, designando __________, educatore del Servizio educativo minorile, come persona di contatto. Ulteriormente esposte le modalità del collocamento e stabilito che IM 1 sarà preso a carico dal Servizio cantonale competente secondo le valutazioni dell’educatore e che sarà pure introdotto presso la Scuola media di __________ secondo le modalità decise dalla Scuola stessa, il Consiglio dei minorenni ha infine ordinato un approfondimento diagnostico in situazione stazionaria presso Casa __________, al fine di stabilire in modo adeguato la qualità della struttura psichica del ragazzo, quali siano le sue condizioni evolutive e quali siano le misure educative ed eventualmente terapeutiche da intraprendere per il bene della sua evoluzione personale e che l’esecuzione dell’approfondimento verrà realizzata dalla Magistratura dei minorenni, che dovrà procedere alla designazione di un esperto adeguatamente competente.

                                  C.   Contro tale sentenza RI 1, madre di IM 1 e detentrice dell’autorità parentale del minore, ha inoltrato il 30 giugno 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione penale. Nei motivi scritti del gravame, presentati il 28 luglio 2008, essa chiede una rivalutazione del caso. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 28 lett.  e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pasg. 17, 131 I 217 consid. 21. pag. 219, 128 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

                                   2.   Premesso che intende formulare ricorso “per arbitrarietà nell’accertamento dei fatti”, la ricorrente si diffonde sui punti A (sentenza, pag. 1), D (sentenza, pag. 4–5), C (sentenza, pag. 5), D (sentenza, pag. 5), E (sentenza, pag. 5) e G (sentenza, pag. 6). Sennonché, essa trascura che nella prima parte della sentenza, segnatamente nei punti da essa evocati, il Consiglio dei minorenni si è limitato ad esporre la cronologia dei fatti sfociati nel procedimento penale che ci occupa, con riferimento ai verbali di IM 1 del 17 gennaio e del 18 gennaio 2008; al suo stesso verbale del 17 gennaio 2008; alle audizioni di __________ e della stessa presunta vittima (secondo le modalità previste dalla LAV); alla degenza (in osservazione) di IM 1 presso l’Ospedale __________ dal 17 gennaio al 21 gennaio 2008, quando è stato collocato una prima volta alla Casa __________; alla sua successiva collocazione in via cautelare all’istituto __________ su ordine della sostituta Magistrata dei minorenni del 5 marzo 2008 “ritenuta la necessità di esperire ulteriori accertamenti al fine di poter meglio valutare il comportamento del minore e di intraprendere quanto prima un percorso educativo e di presa a carico del minorenne con lo scopo di un suo completo reinserimento sociale”; al successivo nuovo suo trasferimento in via cautelare presso la Casa __________; al rapporto allestito il 26 maggio 2008 da __________, direttore dell’istituto __________, con cui questi riferisce le sue osservazioni (invero poco rassicuranti) durante il collocamento del soggetto; al decreto di collocamento 30 maggio 2008 del Sostituto Magistrato dei minorenni e alla argomentazioni addotte dalle parti durante il dibattimento davanti al Consiglio dei minorenni. E’ per contro nella seconda parte della sentenza, ossia in quella riservata ai considerandi in diritto previo accertamento dei fatti a sostegno delle rispettive conclusioni, che il Consiglio ha esposto le ragioni che lo hanno spinto a confermare, mutatis mutandis, la decisione del sostituto Magistrato dei minorenni. Soltanto queste considerazioni sono perciò impugnabili per arbitrio. Ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio, nella misura in cui esso riguarda la parte della sentenza precedente la disamina vera e propria delle questioni di merito sollevate al dibattimento. Del resto, l’esposto ricorsuale si esaurisce al riguardo in una serie di puntualizzazioni, con le quali la ricorrente si propone con ogni evidenza di contrapporre la propria personale ricostruzione e interpretazione di determinati eventi, senza però sostanziare alcun arbitrio, termine al quale la ricorrente accenna in modo generico soltanto in ingresso del gravame, senza tuttavia più invocarlo nelle successive singole considerazioni.

                                   3.   Riferendosi al considerando 2 della sentenza impugnata, la ricorrente – rilevato che “risale una ennesima volta la vergogna della vittima” – chiede che sia riesaminata la vidoeregistrazione della presunta vittima alla presenza di un professionista, segnatamente del dott. __________ (pedopsichiatra) e che quest’ultimo possa dare la sua opinione. Sempre riferendosi allo stesso considerando la ricorrente obietta che, per quanto riguarda la conclusione che l’autore abbia agito liberamente e coscientemente, ci si può riferire al verbale del minore e al suo stato confusionale. Sennonché, la ricorrente sorvola che nel considerando impugnato il Consiglio dei minorenni, richiamando anche la visione della videoregistrazione del racconto della presunta vittima, oltre che le dichiarazioni del presunto autore e di sua madre, ha diffusamente spiegato le ragioni che l’hanno spinto a ritenere che IM 1 non solo ha effettivamente compiuto l’atto sessuale addebitatogli, ma che ha agito liberamente e coscientemente. Perché il Consiglio dei minorenni sarebbe trasceso in arbitrio statuendo in questo modo, la ricorrente non spiega. A ben vedere nemmeno lo pretende. Ancora una volta l’ammissibilità del rimedio non è perciò data.

                                   4.   Nel vagliare il considerando 3 della sentenza impugnata, riferito all’elencazione delle sanzioni che secondo il Consiglio dei minorenni entrano in considerazione in una fattispecie come la presente, la ricorrente sottolinea che bisogna prestare attenzione alla vita e alla situazione familiare del minore e che non si intravede perché un trattamento ambulatoriale sia di ostacolo, “in quanto l’ambiente e la situazione familiare non sussistono problemi”. Quanto al considerando 3.1 della sentenza impugnata, ove si parla di misure più incisive, prosegue la ricorrente, anche in questo caso non sussistono particolari problemi su un rientro a domicilio del minore; ritenuto poi che il collocamento in un istituto chiuso può essere disposto solo su una perizia medica o psicologica, allega dipoi la ricorrente, va rilevato che sebbene l’istituto __________ risulti un istituto aperto, ciò non è il caso in quanto il minore non può spostarsi a suo agio, nemmeno la domenica quando va a messa. Tale istituto è perciò da ritenersi come struttura (illegale) chiusa. Da qui la richiesta di perizia pedopsichiatrica. Sennonché, la ricorrente reitera nell’argomentare a ruota libera, come se stesse rivolgendosi a una autorità di appello abilitata a rivedere liberamente questioni di fatto e di valutazione delle prove. Il che non è consentito. Del resto, nel considerando 4.2 il Consiglio dei minorenni ha illustrato le ragioni che a suo giudizio giustificano il collocamento (ritenuto inevitabile) del minore e ha pure spiegato perché, contrariamente alla opinione della difesa, la Casa __________ non può essere considerata come un “istituto chiuso”ai sensi del diritto penale minorile. Spettava a questo punto alla ricorrente non solo pretendere che, giudicando in quel modo, il Consiglio dei minorenni sia trasceso in arbitrio, ma anche illustrarne i motivi. Il ricorso è però totalmente carente di spunti del genere, l’esposto ricorsuale esaurendosi di nuovo nel proprio personale punto di vista grazie a una diversa ricostruzione e interpretazione della fattispecie, il che – come visto – non è consentito in un ricorso fondato sul divieto dell’arbitrio, ove occorre argomentare in modo ben più solido e non limitarsi a proporre una sorta di arringa difensiva volta a perorare la propria causa.

                                   5.   La ricorrente si duole altresì della designazione di __________ quale persona di contatto tra l’istituto di collocamento e la Magistratura dei minorenni, chiedendone la sua immediata sostituzione, trattandosi a suo giudizio di persona che non si degna nemmeno di telefonarle o tenerla informata sull’andamento del minore. Ancora una volta la ricorrente argomenta in modo improprio, ossia fondando il ricorso su sue personali affermazioni e deduzioni, senza tuttavia addurre alcun verificabile riscontro che renda per lo meno verosimile l’inopportunità della contestata designazione. Formulato su congetture, il ricorso non può che essere una volta di più dichiarato inammissibile.

                                   6.   Da quanto precede, ne discende pertanto l’inammissibilità del gravame. Gli oneri processuali retivi al presente giudizio dovrebbe seguire la soccombenza, ossia essere posti a carico della ricorrente (art. 15 cpv .1 CPP). Data però la particolarità della fattispecie, si rinuncia a ogni prelievo.

Per questi motivi,

in applicazione dell’art. 291 cpv. 1 CPP

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese né tasse.

                                   3.   Intimazione a:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il vicepresidente                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

17.2008.53 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 11.08.2008 17.2008.53 — Swissrulings