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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.11.2008 17.2007.76

24 novembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,303 mots·~7 min·4

Résumé

Il giudice che non verbalizza le deposizioni di testimoni sentiti per la prima volta viola l'art. 255 cpv. 3 CPP

Texte intégral

Incarto n. 17.2007.76

Lugano 24 novembre 2008/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 12 novembre 2007 presentato da

RI 1, di __________ e di __________ nata __________, nata il 22 gennaio 1974 a __________ attinente di __________, domiciliata a __________, coniugata, __________

  contro  

la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 ottobre 2007 dalla Pretura penale;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.

                                          2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa 30 novembre 2006, il sostituto procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1, giornalista, per titolo di ripetuta diffamazione per avere:

                                         - attraverso un articolo di stampa apparso su __________ nel gennaio 2004, reso sospetta la società immobiliare PC 2, operante nel settore delle vendite in multiproprietà, di ricorrere a metodi spregiudicati, truffaldini e poco onesti, in particolare ricorrendo anche alla somministrazione di psicofarmaci ai potenziali acquirenti, per vendere appartamenti di vacanza in multiproprietà;

                                         - attraverso un articolo dal titolo “il circo delle multi-trappole” apparso su __________ nel novembre 2004, accusato la società PC 1, pure operante nel settore delle vendite in multiproprietà, di utilizzare metodi poco trasparenti ed ingannevoli, ricorrendo anche alla somministrazione di psicofarmaci ai potenziali acquirenti, per promuovere la vendita di appartamenti in multiproprietà

                                         e, in applicazione della pena, ne ha proposto la condanna alla multa di fr 1500.-.

                                  B.   Il 18 dicembre 2006, RI 1 ha interposto opposizione contro il citato decreto d’accusa.

                                  C.   Con sentenza 11 ottobre 2007, il giudice della Pretura penale ha confermato il decreto d’accusa impugnato dichiarando RI 1 autrice colpevole di ripetuta diffamazione in relazione ai due articoli citati e l’ha condannata alla multa di fr 750.-.

                                  D.   Contro tale sentenza, la condannata ha presentato ricorso per cassazione chiedendo, in via principale, di essere assolta e, in via subordinata, di rinviare gli atti alla pretura penale “per i necessari atti istruttori”.

                                  E.   Con osservazioni 23 novembre 2007, le parti civili – PC 1 e PC 2 – hanno chiesto la reiezione del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili.

                                         Il sostituto procuratore pubblico, con scritto 6 dicembre 2007, ha dichiarato di rinunciare a presentare delle osservazioni e di limitarsi a chiedere la conferma della decisione impugnata.

Considerato

in diritto:                  1.   La ricorrente sostiene, dapprima, l’esistenza di un vizio essenziale di procedura che si sarebbe concretizzato nel rifiuto da parte del pretore di verbalizzare le audizioni testimoniali di __________ e di __________, la cui audizione era stata da lei chiesta per apportare la prova della verità e della sua buona fede.

                                         Secondo la ricorrente, dalle deposizioni dei due testi emergeva in modo chiaro che le due società “ricorrono a false promesse, metodi aggressivi, spregiudicati, “in odore di truffa”, truffaldini, poco onesti, poco trasparenti ed ingannevoli per vendere appartamenti in multiproprietà” .

                                         Il giudice, rifiutando di verbalizzare tali deposizioni, l’avrebbe  “limitata nel suo diritto di portare la prova della verità e/o della buona fede”. Non verbalizzando, il giudice ha – secondo la ricorrente – violato, in particolare, l’art 255 cpv 3 CPP, ritenuto, in particolare, che i due testi erano sentiti per la prima volta (ricorso pag 7).

                                         La ricorrente ha, poi, precisato di essere stata convinta, sino a ricezione della sentenza, che le dichiarazioni dei testi fossero state verbalizzate: “durante l’audizione dei testimoni, l’accusata ha constatato che le domande rivolte ai testimoni e le loro risposte sono state annotate (…) solo leggendo la sentenza, l’accusata si è accorta che le domande e le risposte dei testimoni non sono state verbalizzate” (ricorso pag 6).

                                   2.   Nelle loro osservazioni (congiunte), le parti civili sostengono la tardività di tale censura ritenuto come, al dibattimento, la condannata non abbia chiesto la verbalizzazione delle audizioni testimoniali  rilevando inoltre come non appaia credibile “che la ricorrente abbia pensato che il pretore stesse verbalizzando“ poiché la stessa “ha partecipato a numerose deposizioni dinnanzi alla Pretura di __________ per cui conosce perfettamente la procedura di verbalizzazione dei testi con tanto di dettatura e rilettura della deposizione da parte del teste” (osservazioni pag 2 e16).

                                   3.   L’art 255 cpv 3 CPP dispone che le risposte dell’accusato – così come quelle dei periti e dei testimoni – vanno riportate nel verbale nelle seguenti ipotesi:

                                         -nei casi previsti dagli art 246 (falsa testimonianza) e 248 (impedimento del testimone);

                                         -nel caso in cui queste persone sono sentite per la prima volta o modifichino le dichiarazioni fatte in istruttoria;

                                         -se il giudice ritiene di farlo oppure su richiesta delle parti.

                                         In concreto, ritenuto che i due testi non erano mai stati sentiti in precedenza, il pretore avrebbe dovuto verbalizzare la loro deposizione.

                                         Non era dovere della parte richiederlo.

                                   4.   L’art. 288 cpv. 1 lett. b CPP impone, perché sia dato titolo per cassazione per vizi di procedura, che l'irregolarità sia stata eccepita “non appena possibile”, con un incidente annotato a verbale, ritenuto che una semplice protesta non basta (CCRP 23.10.2002 in re M. e C.).

                                         In concreto, quanto dichiarato dalla ricorrente – e, cioè, che lei era convinta che quelle “annotazioni” fossero la dovuta verbalizzazione - è credibile, nella misura in cui si tratta di persona non giurista e che non era, al dibattimento, assistita da un patrocinatore.

                                         Pertanto, in concreto, l’irregolarità è stata eccepita non appena possibile, così come richiesto dall’art 288 cpv 1 lett b CPP.

                                         La possibilità di verifica del contenuto delle deposizioni testimoniali è fondamentale per la tesi difensiva nella misura in cui da essa dipende il giudizio di sapere se l’accusata ha o meno apportato la prova liberatoria di cui all’art 173 cpv 2 CP.

                                         L’assenza di verbalizzazione rende impossibile tale verifica: pertanto, essa lede irrimediabilmente i diritti della difesa.

                                         Dunque, già solo per questo motivo, la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati a nuovo giudice della Pretura penale perché si proceda ad un nuovo dibattimento nel corso del quale si avrà cura di verbalizzare correttamente le audizioni dei testi,  così come previsto dall’art 255 cpv 3 CPP.

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio per cui "se fu pronunciata la cassazione, lo Stato sopporta le spese posteriori all'atto che l'ha determinata" (art. 15 cpv. 2 CPP). In esito all'attuale sentenza si giustifica, perciò, di caricare gli oneri processuali in ragione di fr 800.- allo Stato.

                                         Alla ricorrente, non rappresentata da un avvocato, non vengono assegnate ripetibili

                                         Sugli oneri di prima sede giudicherà nuovamente, come visto, la Pretura penale in sede di rinvio.

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la sentenza impugnata, gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.        900.–

                                         b) spese                         fr.        100.–

                                                                                fr.     1'000.–

                                         sono posti a carico dello Stato.

                                         Non vengono assegnate ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.

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