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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 15.12.2008 17.2007.68

15 décembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·4,911 mots·~25 min·2

Résumé

Truffa: false indennità per intemperie. Danneggiamento: l'imputato si é intenzionalmente avventato con la propria auto contro quella della vittima

Texte intégral

Incarto n. 17.2007.68

Lugano 15 dicembre 2008/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Akbas, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 29 ottobre 2007 presentato da

RI 1fu __________ e fu __________a nata __________, attinente di __________, nato a __________ (I) il 20 febbraio 1964, domiciliato a __________, coniugato, __________  PA 1, )  

contro la sentenza emanata il 26 settembre 2007 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:      1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.

                                          2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

In fatto:                    A.   Con decreto d’accusa del 7 settembre 2005 (DA 3276/2005) il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di truffa, per avere, a __________, nei mesi di novembre-dicembre 2002 e novembre-dicembre 2003, in correità con la moglie__________, agendo in qualità di organi o di dirigenti effettivi della __________, ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari del PC 1 compilando i formulari “Rapporti sulle ore perse a causa d’intemperie” con dati inveritieri, segnatamente indicando su tali formulari che il personale dell’azienda aveva perso delle ore a seguito di intemperie che avevano impedito il normale svolgimento del lavoro di 7 operai per 12 giorni nel corso del mese di novembre 2002 e per 5 giorni nel corso del mese di novembre 2003, mentre in realtà il personale dell’azienda risultava impiegato al 100%, ovvero per 8 ore al giorno, rispettivamente aveva potuto svolgere almeno qualche ora di lavoro su altri cantieri o all’interno, oppure era assente dal posto di lavoro per altri motivi, segnatamente per motivi di formazione o motivi personali, facendo altresì sottoscrivere questi formulari inveritieri al personale e sottoponendoli alla cassa disoccupazione del PC 1, inducendola a versare alla __________ indennità per orario ridotto in realtà non dovute per i mesi di novembre 2002 e novembre 2003 di complessivi fr. 19 663.95.

                                         Il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole anche di lesioni semplici (per avere, 13 gennaio 2005, a __________, colpito CIVI 2 con calci e pugni), danneggiamento (per avere, ancora il 13 gennaio 2005, a __________, tamponato intenzionalmente con la sua l’autovettura di CIVI 2) e minaccia (per avere, sempre il 13 gennaio 2005, a __________, minacciato di morte CIVI 2).

                                         In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna dell’accusato alla pena di 75 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                         Il magistrato d’accusa ha inoltre condannato RI 1 a rifondere alla parte civile PC 1 in solido con la moglie, fr. 19 663.95 a titolo di risarcimento e lo ha condannato  al pagamento della tassa e spese giudiziarie per complessivi fr. 400.–.

                                         Al decreto di accusa RI 1 ha interposto opposizione.

                                  B.   Con decreto d’accusa 7 settembre 2005 (DA 3277/2005) il procuratore pubblico ha ritenuto __________ autrice colpevole di truffa per avere commesso, in correità con RI 1, le stesse azioni descritte nel decreto di accusa emesso a carico del marito RI 1 (DA 3276/2005), nelle stesse circostanze di luogo e di tempo. Ne ha proposto, quindi, la condanna alla pena di 40 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                         Il magistrato d’accusa ha, inoltre, condannato la donna a rifondere alla parte civile PC 1, in solido con RI 1, l’importo di       fr. 19 663.95 a titolo di risarcimento e al pagamento della tassa e spese giudiziarie per complessivi fr. 200.–.

                                         __________ ha interposto opposizione al decreto di accusa.

                                         Al dibattimento, l’imputata ha ritirato l’opposizione.

                                         È evidentemente a seguito di un errore che in sentenza è stato riportato che, visto il ritiro dell’opposizione, “il procedimento penale aperto dal Ministero pubblico nei suoi confronti è divenuto privo d’oggetto ed è stato stralciato dai ruoli”. In realtà, infatti, il ritiro dell’opposizione ha avuto quale effetto che il DA emanato nei confronti della donna è cresciuto in giudicato (act. 7), mettendo fine al procedimento penale aperto dal Ministero Pubblico.

                                  C.   Statuendo sull’opposizione di RI 1, con sentenza del 26 settembre 2007 il giudice della Pretura penale lo ha dichiarato autore colpevole di truffa e danneggiamento, mentre lo ha prosciolto dalle imputazioni di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia. Il giudice lo ha, quindi, condannato alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 200.– cadauna per un totale di             fr. 9 000.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

                                         Il primo giudice lo ha inoltre condannato al pagamento di una multa di fr. 1 500.– che, in caso di mancato pagamento, verrà commutata in una pena detentiva di 15 giorni. Le tasse e le spese giudiziarie sono state poste a carico dell’accusato in ragione di fr. 1 204.–, mentre fr. 176.– a carico dello Stato.

                                         Il giudice ha, inoltre, rinviato PC 2 al foro civile per le pretese di tale natura ed ha dichiarato priva di oggetto la pretesa civile fatta valere dal PC 1.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata, RI 1 ha introdotto il 28 settembre 2007 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 29 ottobre 2007, egli postula, in via principale, il suo totale proscioglimento e, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata.

                                         In subordine, chiede che, nell’eventualità di una condanna, gli venga inflitta un’aliquota giornaliera di fr. 30.–.

                                         Con osservazioni 19 e 26 novembre 2007, il procuratore pubblico e la parte civile PC 2 propongono di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).

                                   2.   In relazione alla condanna per truffa, il ricorrente sostiene che il primo giudice è caduto in arbitrio accertando la sua consapevolezza circa il carattere indebito delle richieste di indennità per intemperie, da un lato poiché avrebbe dedotto dalle emergenze istruttorie fatti che non potevano essere dedotti, d’altra parte poiché non avrebbe valutato nel loro complesso le deposizioni dei testi ma di esse avrebbe ritenuto soltanto le dichiarazioni che potevano essere lette a suo carico e non quelle – secondo lui preponderanti – che andavano a suo favore.

                                         Motivando tale censura, il ricorrente sostiene, dapprima, che dalla dichiarazione della moglie secondo cui la decisione di far capo alle indennità per intemperie era stata presa da entrambi il giudice della Pretura penale non poteva dedurre – se non arbitrariamente – che egli fosse pure al corrente delle di lei manovre fraudolente o che addirittura abbia collaborato alla loro messa in atto.

                                         In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il primo giudice non ha considerato nel loro insieme le dichiarazioni dei testi di cui si è limitato a riportare i passaggi che indicano – seppur in modo non chiarissimo – un suo coinvolgimento dimenticando che dalle altre deposizioni emerge con chiarezza che era la moglie il deus ex machina dell’imbroglio e dimostra la sua estraneità agli illeciti.

                                         Sempre secondo il ricorrente, il giudice è, inoltre, caduto in arbitrio non considerando debitamente, nella valutazione delle testimonianze, il sentimento di inimicizia maturato nei suoi confronti dagli operai che lo avrebbero accusato a causa del loro licenziamento e non dando il giusto risalto al fatto ch’egli era soprattutto un “uomo di cantiere” e che la contabilità e la gestione amministrativa della ditta era di competenza esclusiva della moglie.

                                         A riprova della sua estraneità ai fatti egli allega che, quando per un corto periodo (da maggio a ottobre 2003) lui si era occupato di persona delle “giornaliere”, non è stato registrato nulla di irregolare per quanto attiene alle indennità per intemperie.

                                         Infine – conclude il ricorrente – al dibattimento nemmeno sono stati sentiti tutti i testi da lui proposti per dimostrare la sua estraneità ai fatti (ricorso, pag. 3-12).

                               2.1.   Appurati i presupposti oggettivi del reato di truffa – non contestati dal prevenuto – il giudice della Pretura penale ha proceduto alla verifica di quelli soggettivi, analizzando le dichiarazioni degli operai coinvolti e della moglie dell’imputato per concludere che, dall’insieme delle testimonianze, emergeva “la volontà di RI 1 di voler presentare delle domande di indennità per intemperie per mezzo di moduli contenenti indicazioni non corrette, sì da permettere alla ditta __________, di cui egli era presidente, di arricchirsi indebitamente , nella misura in cui non aveva diritto alle note indennità, giacché i suoi operai erano stati impiegati altrove o erano assenti dal lavoro per altre ragioni durante i giorni asseritamente indicati come di intemperie” (sentenza, pag. 17).

                                         a)  Come detto, il giudice della Pretura penale ha fondato il proprio convincimento, dapprima, sulle deposizioni di __________, __________ e __________, tre ex dipendenti della società, ritenendo, in particolare, indizianti la consapevolezza di RI 1 le seguenti dichiarazioni:

                                         - __________ ha riferito che RI 1 era presente quando __________ gli aveva chiesto di firmare un formulario contenente indicazioni “fuorvianti” per la cassa di disoccupazione, in particolare in cui venivano indicati più giorni di sospensione del lavoro a causa di pioggia di quelli realmente successi.

                                         - __________ ha ammesso di avere indicato dei giorni di pioggia nelle tabelle nonostante gli operai della ditta avessero regolarmente lavorato seguendo le disposizioni date in tal senso da RI 1.

                                         - __________ ha affermato che, in alternativa al capo-cantiere, era RI 1 che impartiva agli operai precise direttive in merito alla registrazione degli orari di lavoro e che questi ha, inoltre, partecipato, verso la fine di novembre/inizio dicembre 2002, ad una riunione in occasione della quale erano state rifatte delle “giornaliere” secondo le indicazioni dei titolari della società.

                                         b)  Il primo giudice ha, poi, fondato il suo convincimento circa la consapevolezza di RI 1 sulle dichiarazioni della moglie. In particolare, il giudice ha rilevato come la moglie del prevenuto abbia dichiarato che lei allestiva i moduli sulla base, oltre che dei documenti che le venivano consegnati dagli operai e dal capocantiere, delle istruzioni verbali che le dava il marito che supervisionava anche la parte amministrativa della società.

                                         Ritenuto, quindi, come le dichiarazioni della moglie dell’imputato collimassero con quanto riferito dagli ex dipendenti __________, __________ e __________ (quest’ultimo in particolare avendo esplicitamente riferito della riunione tenutasi a fine novembre/inizio dicembre 2002) e ritenuto come l’imputato stesso avesse dichiarato di conoscere la procedura per ottenere le indennità per intemperie dalla cassa di disoccupazione, in quanto inoltre egli stesso per un certo periodo si era occupato dell’allestimento delle tabelle “presenza operai”, il  giudice ha concluso per il pieno coinvolgimento di RI 1 nella truffa ai danni del PC 1I (sentenza, pag. 9-18 consid. 8-14).

                               2.2.   Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Pertanto, le constatazioni del primo giudice relative al foro interiore di un soggetto – cioè, ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l’intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito – possono essere criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale solo per arbitrio (cfr., sul piano federale: Schweri, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso per analogia, sempre sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246).

                               2.3.   Il caso in esame pone da una parte la tesi dell’accusa, avallata dal primo giudice, secondo cui RI 1 sapeva, in quanto con essa concertate, delle azioni truffaldine della moglie, dall’altra la tesi ricorsuale intesa a negare ogni sua partecipazione alle azioni truffaldine della moglie.

                                         a)  Il ricorrente in sostanza si limita a contrapporre il suo parere a quello del primo giudice. In un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio non basta prospettare un diverso accertamento dei fatti o una diversa valutazione delle prove, per quanto preferibili appaiano, ma occorre spiegare perché, accertando i fatti e valutando le prove come descritto nella sentenza, la Corte di merito sia trascesa in un risultato insostenibile.

                                         Ora, pretendere di sostenere l’arbitrio affermando che dalla  dichiarazione della moglie secondo cui la decisione di far capo alle indennità per intemperie é stata presa da entrambi non può essere dedotto ch’egli fosse al corrente delle manovre fraudolente della consorte, non è serio poiché denota un approccio all’analisi delle emergenze istruttorie volutamente e strumentalmente riduttivo.

                                         Infatti, se è vero che emerge dagli atti (dalla dichiarazioni della moglie di RI 1 e da quelle degli operai sentiti e, in particolare, dagli stralci di verbali riportati nel ricorso) che era la donna ad occuparsi materialmente delle richieste d’indennizzo alle autorità, questo non basta a dimostrare l’arbitrio nell’accertamento del giudice della Pretura penale secondo cui marito e moglie hanno agito di concerto.

                                         In effetti, dagli atti emerge anche con chiarezza – così come il giudice di prime cure ha accertato – che la donna allestiva i formulari per la richiesta sulla base della documentazione che le veniva consegnata (dagli operai e dai capocantiere) e delle “istruzioni verbali di mio marito RI 1” (verbale d’interrogatorio del 19 febbraio 2004 di __________, pag. 2 a metà, act. 6 MP).

                                         Con altrettanta chiarezza dagli atti (in particolare, dal verbale 19 febbraio 2004 di __________, confermato l’8 marzo 2004, act. 11 MP, pag. 3 e 4) emerge che, se in generale della parte amministrativa si occupava in prima persona la donna, questo lavoro veniva comunque fatto “sempre con l’avvallo” del marito (verb. citato pag. 2 in fine), che la decisione di chiedere le indennità per intemperie spettava a lei e al marito (pag. 3 in fine, pag. 9) e che i rapporti giornalieri venivano “controllati ed eventualmente corretti” da lei e dal marito (pag. 5). Perché sulla base di questi accertamenti il primo giudice avrebbe arbitrariamente dedotto che l’imputato sapeva che sono stati inviati al PA 1 formulari fasulli per ottenere indebite indennità per maltempo, il ricorrente non lo ha né sostanziato né tanto meno debitamente motivato.

                                   b)  Ma il giudice non si è basato solo sulle dichiarazioni della moglie. Egli ha infatti circostanziato  le responsabilità del qui imputato anche sulla base delle citate testimonianze di alcuni ex dipendenti della società.

                                         Se è vero – come detto – che dalle citate testimonianze emerge che ad occuparsi della redazione/correzione dei formulari era principalmente __________, questo non rende ancora arbitrario l’accertamento del primo giudice della consapevolezza e della partecipazione del marito, ritenuto che gli stessi testi hanno, nel contempo, reso dichiarazioni che permettono di accertare – senza arbitrio – che il ricorrente era al corrente del raggiro ai danni del PC 1

                                         __________ ha chiaramente affermato che, quando firmò il formulario per intemperie del mese di novembre 2002, era presente anche RI 1 (verbale di interrogatorio del 28 gennaio 2004, act. 1 MP pag. 2; sentenza, pag. 12 consid. 10) ed ha anche affermato che la __________ era gestita dall’imputato  mentre la moglie fungeva soltanto da segretaria (act. 1 pag. 3).

                                         Dove il ricorrente scorga, in quel verbale, il ruolo di deus ex machina di __________, non è dato di capire e il ricorrente non l’ha esplicitato.

                                         La pretesa inimicizia con RI 1 non è stata né comprovata, né tanto meno circostanziata con esempi e riferimenti concreti che avrebbero dovuto indurre il giudice a soppesare con cautela questa dichiarazione.

                                         Per quanto attiene alla dichiarazione di __________, il ricorrente si limita a sostenere che al dibattimento __________ avrebbe “expressis verbis” smentito che RI 1 era presente alla riunione di inizio dicembre 2002. Tuttavia, dal verbale del dibattimento nulla di tutto ciò emerge.

                                         Nemmeno dal verbale di interrogatorio del 3 marzo 2004 risulta che __________ abbia dichiarato che “ad occuparsi di tutto” fosse __________ (act. 10 MP). Anzi, l’ex dipendente ha dichiarato che RI 1 dirigeva la __________ (pag. 1), che il suo superiore è RI 1 unitamente a __________ (pag. 1), che questi ultimi impartivano gli ordini in punto all’orario di lavoro e le giornaliere (pag. 2), che all’inizio di dicembre 2002 tutti i dipendenti erano stati convocati dai coniugi Gallo per rifare le giornaliere (pag. 3) e che di solito la decisione di rimanere sul cantiere spettava a RI 1 e __________ (pag. 4). Certo, __________ ha affermato anche che della contabilità e della gestione degli stipendi si occupava __________, che a lei venivano consegnate le giornaliere e che raccoglieva le firme da apporre sui formulari (pag. 1, 2, 3), ma questo ancora non significa, come pretestuosamente sostenuto dal ricorrente, che lei da sola si occupava “di tutto” escludendo il marito. Anzi. Inoltre, il contrario – e, cioè che era il marito il vero dirigente dell’azienda – emerge con chiarezza da tutte le audizioni testimoniali.

                                         Lo stesso discorso vale per le dichiarazioni rilasciate da __________ durante l’interrogatorio del 20 febbraio 2004 (act. 8).

                                         Invocare una pretesa inimicizia dei tre ex dipendenti nei suoi confronti è – come detto – affermazione che non trova riscontro da nessuna parte, dalle loro dichiarazioni non trasparendo alcun astio nei suoi confronti.

                                         Nemmeno aiuta il ricorrente nella dimostrazione dell’arbitrio nell’accertamento del giudice della sua consapevolezza dell’inganno il richiamo al suo essere un semplice gessatore con conoscenze quasi nulle degli aspetti amministrativi. Infatti, queste affermazioni sono smentite – oltre che dai testi – dalla sua stessa dichiarazione di essersi occupato personalmente delle richieste nei mesi da maggio a novembre 2003.

                                         c)  Nemmeno sono di sussidio alla tesi ricorsuale le dichiarazioni dei testi che, secondo RI 1 avrebbero chiaramente indicato nella moglie l’unica artefice del raggiro ai danni della Cassa di disoccupazione.

                                         __________ (verbale d’interrogatorio del 19 febbraio 2004, act. 7 MP) ha infatti dichiarato, come gli altri, che a dirigere la ditta era RI 1 (pag. 1): pertanto, la dichiarazione secondo cui era la moglie ad occuparsi delle questioni contabili (compresa la raccolta dei formulari firmati che a lei andavano consegnati) non è, certamente, sufficiente a dimostrare che RI 1 era totalmente estraneo ai fatti di cui al DA .

                                         Lo stesso vale per le dichiarazioni di __________ e __________ (20 febbraio 2004 e 3 marzo 2004 , act. 8 e 9 MP).

                                         Da queste dichiarazioni non emerge nulla che possa contrastare le dichiarazioni dei testi __________, __________ e __________. Al contrario, correttamente interpretate, le loro dichiarazioni altro non fanno che confermare le altre. Come detto, il fatto – dato per acquisito anche dal giudice di prima istanza – che era alla moglie del titolare che andavano consegnate le giornaliere e che era con lei che si discuteva delle eventuali correzioni non basta, ancora, ad escludere la responsabilità di RI 1 – solidamente accertata sulla base delle numerose emergenze istruttorie citate – ritenuto, poi, che, ad ogni modo, singole incongruenze e imprecisioni, singole insufficienze istruttorie non bastano a dimostrare l’arbitrarietà dell’apprezzamento complessivo del materiale raccolto, apprezzamento in cui il giudice di prima istanza gode di ampia libertà.

                                         Infine, va detto che dall’appunto inerente il rifiuto del primo giudice di sentire alcuni testi proposti, il ricorrente non conclude nulla: in particolare, non pretende che il giudice abbia anticipatamente apprezzato le prove offerte in modo arbitrario (ricorso, pag. 11).

                                         Ciò ritenuto, su questo punto, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va decisamente respinto.

                                   3.   Per quanto attiene alla condanna per danneggiamentoRI 1 sostiene, dapprima, che il suo proscioglimento dalle imputazioni di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia, dimostrerebbe la malafede di PC 2, “personaggio violento”, che “si era preso a botte il giorno prima con un altro operaio”. Continua rilevando come il comportamento tenuto da PC 2 quel giorno sia indicativo “di una chiara predeterminazione per potersi costruire una fattispecie diversa dalla realtà” e come sia “chiaramente un indizio di malafede” (ricorso, pag. 12 e 13).

                                         Il ricorrente continua il suo esposto rilevando, in punto al tamponamento, di essere lui stesso vittima dell’agire di PC 2, che si era immesso con la propria auto in retromarcia “sulla pubblica via” senza accertarsi se questa fosse sgombra.

                                         Egli sostiene, che i testimoni sentiti non sono attendibili: la prima (__________) non avrebbe fatto altro che favorire un “compaesano”, la seconda (__________) avrebbe invece cambiato versione al dibattimento affermando di avere visto  l’auto di PC 2 fare retromarcia, mentre nel suo primo interrogatorio avrebbe affermato di avere visto PC 2 fermo dentro nell’auto.

                                         Rileva, inoltre, come i lievi danni causati alla Fiat Punto di PC 2 depongono contro la dinamica dell’incidente ritenuta dal primo giudice secondo cui quest’autovettura sarebbe stata catapultata dopo l’impatto con la Fiat Panda dell’imputato – secondo quanto ritenuto dal giudice – per due o tre metri contro il portone della casa dei vicini: se così fosse stato, i danni sarebbero ben più gravi.

                                         Precisa, ancora, come il non avere avanzato pretese contro il denunciante è dovuto al fatto che allo stadio attuale è lui ad essere prevenuto per il danneggiamento.

                                         In aggiunta, sostiene che dare peso alle dichiarazioni __________ secondo le quali RI 1 si sarebbe vantato con lui di avere sfondato l’auto di PC 2, con cui avrebbe delle vertenze giudiziarie in sospeso, indica come le prove a suo carico siano “assolutamente misere” ritenuto che il teste ha riferito di un “sentito dire” e che “il sentito dire non è mai stato un elemento di prova sufficiente” (ricorso, pag. 13-15).

                                         a)  Il primo giudice ha ricostruito la dinamica dell’incidente sulla base delle dichiarazioni di due testimoni oculari (__________ e __________) che hanno riferito di avere visto chiaramente RI 1 avventarsi con la propria auto contro quella di PC 2 che, a causa dell’impatto, é andata a sbattere contro il garage di un vicino. Inoltre, entrambe le testimoni hanno dichiarato che la vittima era visibilmente spaventata e disperata per i danni subìti (sentenza, pag. 21-22 consid. 17-18). Queste dichiarazioni – ha precisato il giudice – sono state confermate anche al dibattimento. In particolare, è stato confermato che l’auto di PC 2 era sulla proprietà __________, davanti al loro garage (o “perlomeno non era completamente in strada”) e non, come sostenuto dal prevenuto, sulla carreggiata, che questi – così ha ribadito __________ al dibattimento – ha chiaramente manovrato l’auto “per virare a destra e cozzare contro l’auto di PC 2” e che, per evitare di essere a loro volta investite dall’auto di PC 2, le testimoni hanno dovuto spostarsi (sentenza, pag. 23 consid. 18). Dalla dinamica riferita dalle testimoni e dai danni sulle autovetture, che ne hanno confermato la plausibilità, il primo giudice ha raggiunto l’intimo convincimento anche in punto all’intenzionalità di RI 1 di tamponare volontariamente, virando a destra, l’autovettura di PC 2 che “stava per immettersi” sulla strada (sentenza, pag. 24 consid. 19). Le due donne hanno inoltre precisato di avere visto RI 1, prima del tamponamento, visibilmente alterato e minaccioso nei confronti di PC 2 (la teste __________ Manfreda ha addirittura riferito che RI 1 “voleva chiaramente picchiare il ragazzo” e che la moglie dell’imputato esortava PC 2 ad andarsene altrimenti “questa volta RI 1 ti ammazza”; verbale di interrogatorio del 7 maggio 2005, allegato act. 7 inc. DA 3276/2005 MP).

                                         Il ricorrente non si confronta con gli accertamenti del giudice sopra riassunti ma altro non fa che contrapporre la propria versione dei fatti e i propri apprezzamenti a quelli del primo giudice con una serie di considerazioni e di deduzioni alternative, come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un’autorità di appello abilitata a rivedere liberamente anche gli accertamenti di fatti e la valutazione delle prove.

                                         Così formulato, il ricorso non adempie nemmeno lontanamente i requisiti di un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio ed è, in questa sede, improponibile.

                                         Esso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.

                                         Va, comunque, rilevato che, sulla base degli accertamenti riassunti al considerando precedente, il primo giudice poteva ritenere, senza arbitrio, che l’intenzione dell’imputato fosse quella di danneggiare l’auto di PC 2. Del resto, se la sua intenzione non fosse stata questa e, quindi, se il tamponamento fosse stato solo un banale incidente della circolazione, non si capisce perché non egli si sia fermato per definire, dal punto di vista assicurativo, le responsabilità della collisione ma si è, invece, allontanato (verbale di interrogatorio del 7 maggio 2005 di __________, allegato act. 7 inc. DA 3276/2005 MP, pag. 2; verbale di interrogatorio del 7 maggio 2005 di __________, allegato act. 7 inc. DA 3276/2005 MP, pag. 2; sentenza, pag. 25 in alto consid. 19).

                                         Anche gli attriti tra i due contendenti e i rispettivi comportamenti prima e dopo la collisione sono stati accertati e vagliati dal giudice della pretura penale (sentenza, pag. 24 e 25 consid. 19), per cui nessun rimprovero può essere mosso al primo giudice nemmeno a questo riguardo.

                                         Infine, e a titolo abbondanziale, si rileva come __________ – la cui deposizione è stata considerata dal giudice di prima istanza soltanto quale ulteriore elemento di sostegno della tesi accusatoria – non abbia deposto di “un sentito dire” ma abbia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dichiarato che “l’imputato si è vantato con lui di avere sfondato l’auto a un dipendente con il quale aveva avuto una lite” (sentenza pag. 24 consid. 18). __________ ha, quindi, riferito di quanto lo stesso imputato ha detto a lui direttamente, cioè di un fatto (le parole dell’imputato) di cui lui ha avuto direttamente conoscenza. Non di un “sentito dire”. Non v’è, infine, nulla in atti che indichi che il primo giudice abbia valutato in modo arbitrario il valore probante di tale testimonianza che ha, in sostanza, soltanto aggiunto forza probante ad una serie di altre precise e concordanti emergenze istruttorie.

                                   4.   Il ricorrente, per finire, contesta la commisurazione delle aliquote giornaliere rimproverando al giudice della Pretura penale di essersi basato sulle precedenti tassazioni per fissare l’aliquota giornaliera in fr  200.– senza considerare l’attuale peggioramento della sua situazione economica.

                                         Non potendo approfondire maggiormente la situazione finanziaria attuale dell’imputato in assenza di notifiche di tassazioni più recenti, il primo giudice avrebbe dovuto fissare in fr. 30.– l’aliquota giornaliera, prestando fede alle sue dichiarazioni facenti stato di un’entrata mensile di fr. 3 000/3 500.– (ricorso, pag. 16).

                                         Anche questa censura va respinta, in quanto il ricorrente non ha fornito documentazione alcuna che potesse avvalorare una diminuita sua capacità finanziaria rispetto a quella attestata dalle precedenti tassazioni (sentenza, pag. 28-29 consid. 22).

                                         Va, comunque, precisato che, qualora la pena pecuniaria oggi sospesa condizionalmente (per un periodo di prova di 2 anni) dovesse divenire esecutiva, nella misura in cui effettivamente, l’aliquota giornaliera fosse davvero sproporzionata rispetto alla sua situazione finanziaria, egli potrà chiedere al giudice dell’esecuzione della pena (GIAP) di ridurla (art. 36 cpv. 3 CP e art. 339 cpv. 1 lett. a CPP).

                                         Il ricorso va, anche su questo punto, respinto.

                                   5.   Gli oneri del ricorso seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà a sua volta alla parte civile PC 2, che ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite di un legale, un’indennità di fr. 700.– a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   Gli oneri di tale ricorso, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   900.–

                                         b) spese                         fr.   100.–

                                                                                fr. 1.000.–

                                         sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 700.– per ripetibili ad PC 2.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –   

–        ;

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.