Incarto n. 17.2007.43
Lugano 28 agosto 2008/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Roggero–Will, presidente Lardelli e Pellegrini
segretario:
Akbas, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 10 luglio 2077 presentato da
RI 1fu , attinente di , nato il 10 novembre 1963 a , divorziato, direttore d’azienda (patrocinato dall’avv. PA 1)
contro la sentenza emanata il 31 maggio 2007 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
In fatto: A. Con decreto di accusa del 2 ottobre 2006 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per avere, a __________ dal 17 settembre 2004 in poi, omesso di ottemperare all’ordine impartito con decreto esecutivo del 17 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di __________, alla __________, di cui era socio e gerente, di riversare l’importo di fr. 20 000.– sul libretto di risparmio nominativo , intestato a PC 1 presso la __________ , oltre agli interessi usuali applicati dalla banca per tali libretti a far tempo dal 17 dicembre 1998. Egli lo ha inoltre riconosciuto autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, senza autorizzazione, consumato tra ottobre 2004/aprile 2005 un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 30/40 g, sostanza previamente acquistata da __________ al prezzo di fr. 120.–/130.– il grammo. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a una multa di fr. 1 000.–, con l’avvertenza che la stessa dev’essere pagata entro 3 mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 n. 3 vCP). Ha dipoi rinviato la parte civile (PC 1) al competente foro civile per ogni sua pretesa. Al decreto di accusa, RI 1 ha sollevato opposizione.
Con decreto di accusa dell’11 dicembre 2006 il Sostituto Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo da maggio 2006 al 13 novembre 2006, acquistato per il proprio consumo personale e consumato un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 42 g, sostanza acquistata nella misura di 40 g da __________ al prezzo di fr. 120.– il grammo e nella misura di 2 grammi da cittadini africani non meglio identificati. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la sua condanna a una multa di
fr. 400.–, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 n. 3 vCP). Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 31 maggio 2007 il giudice della Pretura penale ha dichiarato RI 1 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità e di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, condannandolo a una multa di fr. 1 400.–, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostituiva è fissata in 14 giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Respinte le richieste risarcitorie di PC 1, parte civile, egli ha condannato RI 1 a corrispondere alla stessa parte civile fr. 500.– a titolo di ripetibili.
C. Contro tale sentenza RI 1 ha inoltrato il 4 giugno 2007 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi scritti del gravame, presentati il 10 luglio successivo, egli chiede in via principale l’accertamento della nullità della sentenza impugnata per tardiva notifica e, in via subordinata, il proscioglimento dall’imputazione di disobbedienza a decisioni dell’autorità.
D. Con scritto del 7 agosto 2007 il Procuratore pubblico che ha emanato il primo decreto di accusa ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. Con osservazioni del 16 agosto 2007 il Sostituto Procuratore pubblico che ha emanato il secondo decreto di accusa ha chiesto la reiezione del ricorso. La medesima conclusione è stata postulata dalla parte civile PC 1 con osservazioni del 17 agosto 2007.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente sostiene in primo luogo che durante il dibattimento egli avrebbe comunicato che si sarebbe trasferito a __________ entro pochissimi giorni. Aveva spiegato ai presenti che avrebbe iniziato una nuova professione quale cuoco e gerente in un ristorante con piano bar con vista mare a __________, sull’isola citata. La stessa dichiarazione di ricorso inoltrata contro la sentenza impugnata, prosegue il ricorrente, indica come sua residenza __________. Sennonché, obietta il ricorrente, da un contatto telefonico avuto con il suo avvocato non risulta che la sentenza di primo grado gli sia stata notificata tramite consolato elvetico a __________, e ciò nonostante che le persone presenti al dibattimento, gli avevano fatto gli auguri per la sua nuova attività. Neppure successivamente è risultato che egli abbia ricevuto la sentenza nel luogo ove si era nel frattempo stabilito. La sentenza all’indirizzo del patrocinatore, che aveva comunicato la sua assenza per il periodo 20–30 giugno 2007 – rileva il ricorrente – è stata intimata il 26 giugno 2007 (act. 2 annesso al ricorso), per essere ritirata dalla collaboratrice dell’ avv. __________, cui era stata spedita. Quanto al fatto che la busta contenente la sentenza pretorile rechi la data 20 giugno 2007, puntualizza il ricorrente, la circostanza si riferisce verosimilmente al giorno in cui la decisione è pervenuta all’ufficio postale di Lugano 1. In quella data però, egli rileva, la busta non era presente nella casella; non è da escludersi, a suo giudizio, che l’avviso di ricezione sia stato inserito per errore dalla Posta in un’altra casella e solo successivamente in quella del collega del suo patrocinatore. Comunque sia, egli obietta, la sentenza impugnata è stata intimata (recte: ritirata) il 26 giugno 2007; a fare stato è perciò tale data. Dopo aver premesso che giusta l’art. 7 cpv. 1 CPP l’intimazione delle sentenze penali avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia e che giusta l’art. 7 cpv. 2 CPP tornano applicabili per analogia le disposizioni del codice di procedura civile (CPC), segnatamente gli art. 120–126 CPC, il ricorrente ricorda che, in base all’art. 122 CPC, se il destinatario è assente dal Cantone, ma è noto il luogo ove egli si trova, gli atti giudiziari possono essere notificati nei modi consentiti dai regolamenti postali o per il tramite dell’Autorità giudiziaria del luogo, riservate le disposizioni dei Trattati, mentre che – in base all’art. 123 cpv. 1 CPC – qualora il destinatario sia assente dal Cantone e la sua residenza sia ignota, la notifica avviene mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale. Ricordato una volta di più che la sua dimora e la sua attività ex art. 120 cpv. 2 CPC si trovano a __________, come da lui indicato al processo, egli insiste nel far valere che la sua assenza dal Cantone era notoria, il che imponeva di fare capo, per la notifica della sentenza, unicamente agli art. 122 e 123 CPC. Il ricorrente sostiene che “a prescindere dal fatto che non è dato sapere come intenda avvenire l’intimazione all’accusato” che ha ricevuto nel frattempo la copia della sentenza tramite lo studio dell’avv. __________, “l’art. 276 cpv. 3 CPP impone la notifica delle motivazioni della sentenza penale entro 20 giorni sotto pena di nullità”. Trattasi, sempre secondo il ricorrente, di un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporta la nullità della sentenza stessa (art. 276 cpv. 3 CP). Orbene, conclude il ricorrente, non solo “non è dato sapere come intenda avvenire la notificazione” all’accusato a __________ ai sensi degli art. 122ss CPC, ma è pure “assodato che la sentenza impugnata è stata ritirata il 26 giugno 2006”, ossia oltre il citato termine di 20 giorni prescritto dall’art. 276 cpv. 3 CPP. Evidente quindi l’errore di procedura nell’intimare la decisione oltre tale termine. Basti considerare – puntualizza il ricorrente – i principi che regolano gli invii delle disdette di lavoro e di locazione, ove fa stato la data di ricezione e non di spedizione.
2. Nella misura in cui il ricorrente richiama gli art. 120 segg. CPC (v. art. 7 cpv. 2 CPP) per dolersi delle modalità con le quali è stata intimata (a lui medesimo) la sentenza impugnata, il ricorso sfugge a ogni disamina di merito e va perciò dichiarato inammissibile. Giacché dalla pretesa disattenzione di tali norme da parte della cancelleria della Pretura penale, segnatamente dell’art. 122 CPC, rispettivamente – dandosene il caso – dell’art. 123 CPC, il ricorrente per finire non trae alcuna conclusione, ossia non pretende che sia da invalidare la notifica della sentenza avvenuta al suo domicilio di __________ . Il motivo di nullità egli lo ravvisa invece solo nel fatto che la Pretura penale ha notificato la decisione impugnata al suo patrocinatore oltre il termine perentorio previsto dall’art. 276 cpv. 3 CPP (v. richiesta di giudizio principale). Le considerazioni sui principi che regolano la notificazione degli atti giudiziari nel procedimento civile si rivelano infruttuose. In effetti, che nella dichiarazione di ricorso del 4 giugno 2004 il patrocinatore del ricorrente accenni al fatto – non ravvisabile negli atti del processo – che l’accusato risieda a __________ non basta, poiché non solo non ha indicato alcun preciso recapito del mandante (e ciò nemmeno al momento di presentare il ricorso), ma nemmeno ha chiesto che la sentenza gli fosse intimata in quel luogo. Egli si è invece limitato a chiedere che la sentenza fosse spedita allo studio dell’avv. __________, data la sua assenza dal 20 al 30 giugno 2007. Del resto, dal preteso vizio di procedura, il ricorrente non ha tratto pregiudizio di sorta, ove solo si consideri che egli ha comunque potuto impugnare, per tramite il suo patrocinatore, la sentenza di primo grado, di cui ha peraltro potuto prendere conoscenza – almeno in copia – presso il citato studio legale. Nella misura in cui il ricorrente pretende invece di ravvisare un motivo di nullità nel mancato rispetto da parte della Pretura penale del termine di 20 giorni imposto dall’art. 276 cpv. 3 CPP per notificare alle parti – una volta che il giudice ha proceduto alla comunicazione orale dei dispositivi del suo giudizio – le motivazioni della sentenza, sotto pena di nullità, segnatamente per avere il patrocinatore ricevuto la sentenza solo il 26 giugno 2007 o tutt’al più il 20 giugno 2007 e, quindi, oltre il citato termine, il ricorso non manca di disinvoltura. Difeso da un avvocato, al ricorrente non può infatti sfuggire che, per stabilire se la Pretura penale ha rispettato il termine di 20 giorni concessole dal codice di rito per notificare alle parti la motivazione della propria decisione, non ci si deve dipartire dal giorno in cui la parte interessata ha ricevuto la sentenza, ma – evidentemente – dal giorno in cui la stessa decisione è stata consegnata alla posta per essere notificata agli interessati. E nella fattispecie la sentenza impugnata è stata spedita il 19 giugno 2007 (v. annesso 3 al ricorso), ossia al diciannovesimo giorno a partire dalla comunicazione orale dei dispositivi della sentenza stessa, avvenuta il 31 maggio 2007. Fosse pertinente l’obiezione del ricorrente, ossia che determinante al riguardo è il dies di consegna effettiva alla parte interessata della raccomandata, per non incorrere nel rischio di vedersi annullata la propria decisione, l’autorità giudicante si vedrebbe costretta a intimare le sentenze – sia quelle pretorili, che quelle delle Corti di assise – ben prima della scadenza del termine di 20 giorni (art. 276 cpv. 3 e 263 cpv. 1 CPP) rispettivamente di 30 giorni (art. 263 cpv. 2 CPP), in modo da far sì che l’interessato la riceva prima dello spirare del relativo termine. Il che costituirebbe una assurdità (CCRP, sentenza del 26 ottobre 2007, inc.n. 17.2007.62, consid. 2; CCRP, sentenza dell’11 febbraio 2008, inc.n.17.2008.3 consid. 2).
3. Secondo il ricorrente la condanna per disobbedienza a decisione dell’autorità sarebbe conseguente a una errata applicazione del diritto sostanziale (art. 288 lett. a CPP), rispettivamente a un arbitrario accertamento dei fatti (art. 288 lett. c CPP). A quest’ultimo riguardo, giova ricordare che arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371), ritenuto altresì che secondo giurisprudenza, per essere annullata, una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (cfr. DTF 133 I consid. 3.1 pag. 153).
4. Stando alla sentenza impugnata, il 21 maggio 1996 è stata iscritta a registro di commercio la ditta __________, con sede nell’allora comune di __________, che ha tra l’altro quale scopo la gestione, la compravendita di bar, ristoranti, ecc. e in cui l’accusato figurava quale socio e gerente della società con diritto di firma individuale, unitamente ad altre due persone. Il 12 aprile 2004 la ditta è stata dichiarata sciolta d’ufficio, poiché priva di recapito (art. 88a e 86 ORC). Di conseguenza, l’accusato è stato iscritto quale socio, gerente e liquidatore della società, con firma individuale (sentenza, pag.4).
Con decisione 28 aprile 2003, sempre stando a quanto riportato in sentenza, la II Camera civile del Tribunale di appello, in parziale accoglimento dell’appello 11 novembre 2002 presentato da PC 1 contro la sentenza del Pretore del Distretto di __________, del 29 ottobre 2002, ha condannato la __________ a riversare la somma di fr. 20 000.– sul libretto di risparmio nominativo , intestato a PC 1, della __________, oltre interessi usuali applicati dalla banca per tali libretti a far tempo dal 17 dicembre 1998 (sentenza, pag. 4). Adito su ricorso della __________, con sentenza del 6 ottobre 2003 il Tribunale federale ha respinto il gravame (sentenza, pag. 4). Il 1° aprile 2004, PC 1 ha spiccato un precetto esecutivo civile nelle forme previste dagli art. 488 segg. CPC, chiedendo la condanna della società a riversare la somma di fr. 20 000.– oltre accessori sul citato libretto di risparmio, citando quale titolo di credito le sentenze della II Camera civile del Tribunale di appello e del Tribunale federale (sentenza, pag. 5). Con sentenza resa nel corso del mese di agosto 2004, passata in giudicato, la Pretura del Distretto di __________, ha respinto l’opposizione dell’escussa; a tale decisione è poi seguito il decreto esecutivo del 17 settembre 2004, con cui la stessa Pretura ha fatto ordine alla __________ di riversare quanto stabilito nelle citate sentenze, il tutto sotto le comminatorie dell’art. 292 CP (sentenza, pag. 5). Con scritto di data 22 settembre 2004 RI 1, nella sua qualità di socio gerente e liquidatore della __________, ha comunicato alla Pretura che aveva preso atto della decisione del 17 settembre 2004 e che la società era stata liquidata senza attivi (sentenza, pag. 5). Al che è seguita la lettera 27 settembre 2004 del patrocinatore del creditore, con cui ha ingiunto alla ditta, per il tramite dell’avv. __________, di eseguire la prestazione in rassegna entro e non oltre cinque giorni, pena l’avvio di un procedimento penale. Ricevuto uno scritto dell’avv. __________ con cui questi comunicava la sua estraneità alla fattispecie, con lettera del 10 ottobre 2005 PC 1 ha ribatito la propria pretesa, per poi presentare, il 24 ottobre successivo, denuncia penale al Ministero pubblico nei confronti, tra l’altro, della __________ e del suo socio gerente e liquidatore RI 1. Da qui il decreto di accusa che ci occupa, al quale l’accusato ha sollevato opposizione, come visto, senza successo, il giudice della Pretura penale avendo confermato l’imputazione di disobbedienza a decisioni dell’autorità.
5. Nel chiedere il proscioglimento dall’imputazione, il ricorrente obietta anzitutto di avere indicato che la società non disponeva di liquidi e neppure di entrate, ciò che è del resto logico, poiché la società liquidata non dispone più dell’esercizio pubblico. Anzi, vi sono ancora in sospeso delle fatture derivanti da contratti di fornitura. L’argomento non gli giova. Nel vagliare la questione, il giudice della Pretura penale ha ritenuto che tale tesi non potesse essere seguita, già per il solo fatto che dagli atti non risulta che la società fosse priva di liquidità, né tanto meno che fosse oberata di debiti, la stessa essendo del resto stata sciolta d’ufficio e posta in liquidazione unicamente poiché priva del necessario recapito, ai sensi dell’art. 88a e 86 ORC e non per altro motivo (sentenza, pag. 12). Perché tale convincimento sarebbe arbitrario, il ricorrente per ora non solo non spiega, ma nemmeno pretende. Non può perciò che discenderne l’inammissibilità del rimedio.
6. Il ricorrente sostiene, poi, che la parte civile ha fatto emettere un precetto esecutivo civile, evitando così scientemente di far capo alle vie ordinarie della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento. Giacché tramite la procedura scelta dal creditore, la società veniva obbligata a pagare. La sua condanna, egli rileva, risiede perciò nel fatto che egli ne risponde personalmente quale organo. Il motivo per il quale la parte civile non abbia voluto emettere un precetto esecutivo ordinario, sempre secondo il ricorrente, è semplice; sapeva perfettamente che la ditta non aveva liquidi e che una procedura di fallimento non avrebbe portato a nulla. Per questa ragione egli ha preferito coinvolgere l’organo della ditta, aggirando però le norme della LEF, volte a garantire la parificazione dei debitori davanti a una procedura fallimentare. Non facendo propria la tesi difensiva, conclude il ricorrente, il primo giudice ha violato il diritto federale. Anche in questo caso il ricorrente si avvale di argomenti del tutto inadatti allo scopo. Giacché il primo giudice ha ben spiegato perché non si doveva far capo alla procedura esecutiva ordinaria, rilevando che la prestazione richiesta alla __________, – consistente nell’obbligo di riversare su un libretto di risparmio una determinata somma di denaro – non rientra nel novero di quelle per le quali si applica esclusivamente la LEF e che, del resto, la società escussa non ha nemmeno impugnato la sentenza che sarebbe stata a suo giudizio emanata in dispregio della LEF. Indugiare oltre sulle questioni sollevate nel ricorso in questo specifico contesto, non ha perciò senso, dato che il tema del contendere ha trovato definitiva e corretta soluzione nella procedura esecutiva civile a monte. Manifestamente infondato, il ricorso non può che essere disatteso.
7. Nei punti 2.4, 2.5 e 2.6 del ricorso, il ricorrente ritorna sull’argomento, secondo cui mancavano e mancano tuttora le finanze, per poi asserire che il tentativo di fargli pagare di tasca propria un debito della società collide anche con il Codice delle obbligazioni, rispettivamente con i diritti e le responsabilità degli organi di una società; rileva quindi che non si poteva e non si può tentare di aggirare l’art. 802 CO, obbligando in pratica un organo a pagare di tasca propria un presunto creditore della società. Infine il ricorrente fa valere che in realtà le autorità inquirenti e il giudice hanno sovvertito l’onere – che loro incombeva – di provare la colpevolezza, rispettivamente l’innocenza dell’imputato. In altri termini, essi non si sarebbero attivati per sovvertire o contraddire l’affermazione secondo cui la società non deteneva nessun bene, trascurando pure il fatto che il fratello si è assunto la responsabilità al posto dell’accusato e che l’imputato, non giurista, non aveva motivi per non fidarsi del fratello avvocato. Questi lo tranquillizzò in merito al fatto che il precetto civile era indirizzato alla società (peraltro neppure indicata correttamente), col che l’assenza del dolo (eventuale) era data anche dal fatto che non vi era neppure più l’unica fonte di entrata: la locazione dell’esercizio pubblico.
Ancora una volta il ricorrente argomenta in modo improprio, ossia dimenticando che di fronte all’accertamento di non poco conto, secondo cui non risulta che la società fosse priva di liquidità, né tanto meno oberata da debiti – visto che la stessa era stata sciolta d’ufficio e posta in liquidazione per motivi estranei alla sua solvibilità – egli non può semplicemente disquisire a ruota libera con considerazioni di chiara connotazione appellatoria e finanche fuori tema; specie nella misura in cui, nonostante la citata chiara presa di posizione del giudice sulle condizioni economiche della società, egli si propone di uscire dall’impasse sostenendo semplicemente che non spettava a lui, ma al Procuratore pubblico o perfino al giudice della Pretura penale stesso dimostrare il contrario, ossia che la ditta poteva invece dar seguito all’ordine tassativo impostogli dall’autorità sotto comminatoria dell’art. 292 CP nonostante la conclamata illiquidità. Né giova al ricorrente appellarsi all’arbitrio – peraltro solo alla fine del suo inconcludente esposto e di passata – dato che nel memoriale ricorsuale vengono sorvolati i principi che regolano un procedimento conseguente all’applicazione dell’art. 292 CP; procedimento che non consente un libero riesame della fattispecie a monte dell’imputazione. Certo, formalmente l’ordine del giudice civile era stato impartito alla __________ e non al qui ricorrente. Il primo giudice ha però spiegato, peraltro correttamente, perché per finire spettava allo stesso accusato – unico organo della società – eseguire l’ordine in nome e per conto della ditta (sentenza, pag. 12). Sennonché, il ricorrente non si confronta con questa argomentazione.
8. Da quanto precede, nella limitata misura in cui è ammissibile il ricorso deve essere respinto, siccome manifestamente infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà a PC 1, che ha presentato osservazioni al ricorso tramite un avvocato, fr. 1 000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
richiamata anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1 000.–
sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a PC 1 fr. 1 000.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– .
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art. 115 LTF.