Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.12.2004 17.2004.60

29 décembre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·1,660 mots·~8 min·3

Résumé

intimazione delle sentenze e degli atti del processo mediante invio postale raccomandato - momento della notifica in caso di mancato ritiro della raccomandata - seconda intimazione - conseguenze

Texte intégral

Incarto n. 17.2004.60

Lugano 29 dicembre 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 15 novembre 2004 presentato da

                                         __________,

                                         __________, aiuto elettricista

                                         (patrocinato dall'avv. __________)

                                         contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 4 agosto 2004 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di danneggiamento, violenza contro funzionari e ubriachezza molesta per fatti avvenuti a Lugano il 3 luglio 2004. Nei confronti di lui egli ha proposto la condanna a 5 giorni di detenzione da espiare, la revoca della sospensione condizionale a una pena di 15 giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 13 maggio 2004 e la proroga di un anno della sospensione condizionale relativa a una pena di 20 giorni di detenzione decisa il 13 aprile 2004 dall'Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland. La parte civile __________ è stata rinviata a far valere le sue pretese davanti al foro competente. Il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al domicilio del destinatario il 4 agosto 2004. Il 6 settembre successivo il Ministero pubblico ha attestato il passaggio in giudicato del decreto.

                                  B.   Il 7 settembre 2004 è giunta al Ministero pubblico una lettera del 3 settembre 2004 (spedita il 6 settembre) in cui __________ dichiarava di formulare opposizione al decreto di accusa. Con sentenza del 21 ottobre 2004 il giudice della Pretura penale ha dichiarato l'opposizione irricevibile siccome tardiva. Contro tale sentenza l'accusato è insorto con ricorso del 15 novembre 2004 alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo che la sua opposizione sia dichiarata tempestiva e che la sentenza impugnata sia annullata. Nelle sue osservazioni del 23 novembre 2004 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto:                  1.   Il ricorrente fa valere di avere trovato la comunicazione postale che lo invitava a ritirare il plico raccomandato contenente il decreto di accusa il 16 agosto 2004, al rientro delle sue vacanze in Spagna, ma di non avere potuto darvi seguito perché la raccomandata era già stata rinviata al mittente. Il giudice della Pretura penale ha trascurato – egli sottolinea – che sul retro dell'ultima pagina del decreto di accusa non figura solo il timbro “intimazione a mezzo raccomandata” con la data del 4 agosto 2004, ma anche una successiva indicazione “intimazione a mezzo posta B”, con la data del 20 agosto 2004, attestata dallo stesso Ministero pubblico (act. 2 annesso al ricorso). Spettava al Ministero pubblico precisare – ove ciò fosse – che tale seconda spedizione costituiva un mero invio per conoscenza. Nel dubbio, la sua opposizione del 6 settembre 2004 al decreto di accusa trasmessogli per “posta B” il 20 agosto 2004 va ritenuta tempestiva.

                                   2.   Secondo l'art. 7 CCP l'intimazione delle sentenze e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola, una notificazione avviene dunque per invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica avviene mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui esso dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante; in caso di assenza il plico è rimesso a una persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (art. 120 CPC).

                                   3.   In DTF 127 I 31 consid. aa pag. 34 il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario dovesse prevedere la notifica (cfr. anche DTF 123 II 492 consid. 1 pag. 493). Il termine di giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) delle legge sul servizio delle poste del 1° settembre 1997 è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'art. 13 dell'ordinanza delle poste, del 29 ottobre 1997 (OPA). Il termine di giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali “Servizi postali” (010.01 it, rif. 142713, edizione gennaio 2004, cifra 2.3.7 lett. b). Conserva perciò tutti i suoi effetti (DTF 127 I 131 consid. 2b pag. 34; CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3).

                                   4.   Nella fattispecie non è contestato che il plico contenente il decreto di accusa, in cui figuravano indicati i rimedi di diritto, è stato spedito per raccomandata dal Ministero pubblico al domicilio del destinatario, a __________, il 4 agosto 2004 ed è stato rinviato al mittente dalla posta il 17 agosto 2004, decorso infruttuoso il periodo di giacenza. Che l'accusato dovesse attendersi sviluppi dal procedimento penale a suo carico è altrettanto pacifico (sentenza impugnata, pag. 3). L'intimazione del decreto di accusa è avvenuta perciò il settimo e ultimo giorno di giacenza, giovedì 12 agosto 2004. Introdotta il 6 settembre successivo, l'opposizione in esame è perciò manifestamente tardiva, il termine di 15 giorni per impugnare il decreto di accusa (art. 208 cpv. 1 lett. e CP) essendo scaduto nel frattempo, e ciò anche volendo individuare l'ultimo giorno utile nel 17 agosto 2004, allorché il plico è stato ritornato al mittente.

                                   5.   Resta il fatto che, come risulta dall'esemplare del decreto di accusa allegato al ricorso, il Ministero pubblico ha ripetuto l'invio al destinatario per “posta B” non appena il plico raccomandato gli è stato rinviato dall'ufficio postale, tant'è che sul retro del decreto figura, barrato, il timbro dell'intimazione per raccomandata del 4 agosto 2004, sostituita dalla menzione manoscritta “intimato per posta B” con accanto il timbro 20 agosto 2004. E all'intimazione per “posta B” il destinatario ha poi reagito, come si è visto, con l'opposizione del 3 settembre 2004, spedita il 6 settembre successivo. Nel trasmettere gli atti alla Pretura penale, il Procuratore pubblico ha eccepito la tardività dell'opposizione, sostenendo che il rinvio del decreto di accusa al destinatario per “posta B” il 20 agosto 2004 era una semplice ulteriore spedizione per conoscenza. Così argomentando, egli dimentica però che il decreto giunto all'accusato non recava la dicitura “copia per informazione”, “copia per conoscenza” o un'avvertenza analoga (v. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 555 n. 1172), bensì il formale attergato “intimazione per posta B”, che poteva essere interpretato solo come una nuova notifica. Del resto, l'intimazione di un atto giudiziario è valida anche per posta semplice, sempre che l'atto entri in possesso del destinatario.

                                   6.   È vero che il mancato ritiro di un plico raccomandato da parte del destinatario entro i sette giorni di giacenza alla posta non dà diritto a una seconda intimazione, la quale equivarrebbe a una proroga del termine di ricorso (Donzallaz, op. cit., pag. 553 n. 1168). Diversa sarebbe la situazione ove una seconda intimazione fosse prevista dalla legge (ciò che non è il caso nel Ticino) o se la prima notifica fosse risultata infruttuosa per motivi non imputabili al destinatario (ciò che nella fattispecie appare per lo meno dubbio). Comunque sia, la regola secondo cui una nuova notifica non comporta un nuovo termine di ricorso trova i suoi limiti nel precetto dell'affidamento (Donzallaz, op. cit. n. 1170 pag. 554; DTF 115 Ia 20). E nel caso specifico il ricorrente non aveva motivo per credere che la modifica manoscritta apposta dal Ministero pubblico all'attergato figurante sul decreto di accusa fosse priva di valore. Da questa risultava che il Procuratore pubblico aveva scelto egli medesimo la via della seconda notifica per “posta B”. Un non giurista come il ricorrente non poteva interpretarla altrimenti. Si ripete: avesse il Ministero pubblico inteso procedere al semplice invio di una copia per conoscenza, avrebbe dovuto indicare le proprie intenzioni senza ambiguità (Donzallaz, op. cit., pag. 555 n. 1173 con riferimento a RDAF 1983 pag. 319).

                                   7.   Se ne conclude che nelle circostanze descritte il ricorso va accolto, la sentenza impugnata annullata e gli atti ritornati al giudice della Pretura penale perché statuisca sul merito dell'opposizione. Non occorre demandare la causa a un magistrato diverso (art. 296 cpv. 2 CPP), il primo giudice non essendo entrato ancora – appunto – nel merito dell'opposizione formulata dal ricorrente (CCRP, sentenze del 26 novembre 2003 in re C., consid. 5 e del 4 settembre 2003 in re B., consid. 5). Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che rifonderà al ricorrente, il quale ha presentato ricorso avvalendosi di un legale, un'indennità di fr. 800.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati allo stesso giudice della Pretura penale perché statuisca sull'opposizione al decreto di accusa.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico Marco Villa, Lugano;

                                         –  Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

                                         –  Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;

                                         –  Servizio coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;

                                         –  Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona;

                                         –  Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, 6901 Lugano;

                                         –  __________.

terzi implicati

 PL 1    

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                            Il segretario

N.B.: l'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

17.2004.60 — Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 29.12.2004 17.2004.60 — Swissrulings