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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2004 17.2004.6

3 mai 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·742 mots·~4 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 17.2004.6

Lugano, 3 maggio 2004/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 29 gennaio 2004 presentato da

__________  

contro  

la sentenza emessa il 7 gennaio 2004 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

                                         2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:                          che con decreto di accusa dell'11 marzo 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere colpito con pugni al torace e al volto __________, cagionandogli i danni fisici attestati in un certificato medico 18 aprile 2001 del dott. __________ (“naso edematoso con un livido al sopracciglio destro con sospetta frattura dell'osso nasale”), e lo ha condannato pertanto a una multa di fr. 400.–;

                                         che contro il decreto di accusa __________, segretario regionale del Sindacato __________, ha inoltrato opposizione il 21 marzo 2002 a nome dell'accusato sulla base di una procura da questi firmata il 15 marzo 2002 per ottenere assistenza e patrocinio;

                                         che il 25 marzo 2002 __________, costituitosi parte civile, ha introdotto anch'egli opposizione al decreto di accusa per il tramite di __________, dipendente del Sindacato __________;

                                         che con sentenza del 7 gennaio 2004 il giudice della Pretura penale ha dichiarato irricevibili entrambe le opposizioni perché introdotte da mandatari non abilitati al patrocinio;

                                         che contro la sentenza appena citata __________ ha presentato ricorso personalmente il 29 dicembre (recte: gennaio) 2004 alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo che sia confermata la sua opposizione del 21 marzo 2002;

                                         che con osservazioni del 9 febbraio 2004 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso, mentre __________ è rimasto silente.

e considerando

in diritto:                        che giusta l'art. 289 cpv. 2 CPP un ricorso per cassazione dev'essere inoltrato entro venti giorni dalla notificazione della sentenza scritta;

                                         che in concreto la sentenza del giudice della Pretura penale è stata intimata il 7 gennaio 2004;

                                         che il ricorrente asserisce di avere ricevuto tale decisione “il 9 settembre 2004”, incorrendo in una svista, perché poteva trattarsi solo del 9 gennaio 2004;

                                         che, del resto, anche il ricorso per cassazione porta la data del 29 dicembre 2004, ma evidentemente si tratta di un'ulteriore inavvertenza, poiché correttamente doveva essere indicato il 29 gennaio 2004;

                                         che, interpellato per fax dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 28 aprile 2004, l'ufficio postale di __________ ha comunicato lo stesso giorno per fax che il plico raccomandato n. __________ contenente la sentenza della Pretura penale è stato recapitato al destinatario non il 9 gennaio, bensì l'8 gennaio 2004;

                                         che, pertanto, il termine per presentare il ricorso per cassazione è scaduto il 28 gennaio 2004, e non il 29 gennaio 2004 come pretende l'interessato;

                                         che, consegnato alla posta di __________ il 30 gennaio 2004, alle ore 14.21 (LSI __________), il ricorso si rivela dunque tardivo e come tale irricevibile;

                                         che in ogni modo, quand'anche la sentenza impugnata fosse stata consegnata al ricorrente il 9 gennaio 2004, nulla muterebbe alla tardività del ricorso, poiché in tal caso quest'ultimo doveva essere consegnato alla posta al più tardi entro la mezzanotte del 29 gennaio 2004;

                                         che, sia come sia, il ricorso sfugge perciò a un esame di merito;

                                         che gli oneri del giudizio odierno, volutamente contenuti per tenere conto del fatto che il pronunciato si esaurisce in una dichiarazione di inammissibilità, seguono la soccombenza (art. 15

                                         cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia             fr.   200.–

                                         b) spese                               fr.   100.–

                                                                                       fr.   300.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –    __________;

                                         –    studio legale avv. __________;

                                         –    Procuratore pubblico __________;

                                         –    Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;

                                         –    __________;

                                         –    __________.          

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

_______________________________________________________________________________________________________

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

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