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Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 26.10.2004 17.2004.52

26 octobre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale·HTML·681 mots·~3 min·2

Résumé

dichiarazione di ricorso contro una sentenza emanata dal giudice della Petura penale già accompagnata da una sommmaria esposizione dei motivi di ricorso - ammmissibilitâ della dichiarazione di ricorso (e dandosene il caso, del ricorso per cassazione) se essa è tempestiva

Texte intégral

Incarto n. 17.2004.52

Lugano 26 ottobre 2004/kc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 27 aprile 2004 presentato da

                                          __________

                                          contro la sentenza emanata il 21 aprile 2004 dal presidente della Pretura penale nei confronti di

                                          __________

                                          ____________, meccanico di automobili

                                          (patrocinato dall'avv. __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto:

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 24 novembre 2003 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere, il 7 giugno 2002 a Manno, raggiunto con pugni al volto __________. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per due anni. Al decreto di accusa __________ ha introdotto opposizione.

                                  B.   Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 21 aprile 2004 il presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione contenuta nel decreto di accusa, ma ha ridotto la pena a una multa di fr. 100.– poiché l'accusato, pur eccedendo, aveva agito in stato di legittima difesa.

                                  C.   Contro il predetto giudizio __________, costituitosi parte civile, ha inoltrato il 27 aprile 2004 alla Corte di cassazione e di revisione una dichiarazione di ricorso nella quale critica la sentenza impugnata, dolendosi del fatto che le lesioni da lui subìte siano state qualificate come sem­plici nonostante i danni permanenti da lui riportati in seguito all'aggressione. L'atto non è stato intimato per osservazioni.

Considerando:

in diritto:                  1.   Conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza, che è subito comunicata verbalmente nei dispositivi, con esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico (art. 276 cpv. 1 CPP). Il giudice avverte le parti del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e del diritto di chiedere, pure entro cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro venti giorni dalla notifica della sentenza (art. 289 cpv. 1 e 4, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).

                                   2.   Nella fattispecie il ricorrente ha introdotto il 27 aprile 2004 contro la sentenza del primo giudice una dichiarazione di ricorso già provvista di una sommaria esposizione dei motivi per cui egli intendeva contestare il giudizio. Di per sé ciò non gli nuocerebbe, nel senso che un ricorrente non è tenuto ad aspettare la notifica della sentenza scritta. Può anche motivare il suo gravame già nella dichiarazione di ricorso (CCRP, sentenza dell'8 agosto 2003 in re F. consid. 2). Resta il fatto però che tale dichiarazione dev'essere tempestiva. Nel caso in esame il presidente della Pretura penale ha comunicato oralmente alle parti i dispositivi della sua sentenza mercoledì 21 aprile 2004. Il termine per presentare la dichiarazione di ricorso è venuto quindi a scadere lunedì 26 aprile 2004. Consegnata all'ufficio postale di Lugano 3 Stazione il 27 aprile 2004, la dichiarazione del ricorrente si dimostra tardiva. Ciò osta a qualsiasi esame delle censure sollevate.

                                   3.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Dato che il ricorrente, senza formazione giuridica, ha proceduto senza l'ausilio del legale che lo aveva assistito davanti alla Pretura penale, si prescinde – eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP.

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   Intimazione a:

                                         –  __________;

                                         –  __________;

                                         –  avv. __________;

                                         –  Procuratore pubblico Nicola Respini, Lugano;

                                         –  Presidente della Pretura penale, Via dei Gaggini 1, Bellinzona;

                                         –  Ministero pubblico della Confederazione, Berna;

                                         –  Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;

                                         –  Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;

                                         –  Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Terzi implicati

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente                                                           Il segretario

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